LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1982, n. 35

Nuove norme in materia di indennità di carica e di presenza per gli organi ad elezione indiretta.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1982
Materia:
130.02 - Comunità montane
130.04 - Altri Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 Ambito della disciplina
Le disposizioni della presente legge regionale disciplinano la istituzione, la determinazione e la corresponsione delle indennità di carica e di presenza attribuibili a coloro che vengono eletti nelle Unità Sanitarie Locali, nelle Comunità montane, nei Consorzi e nelle Aziende municipalizzate, consorziali o provincializzate.
CAPO I
 Determinazione delle indennità
Art. 2
 Unità Sanitarie Locali;
A decorrere dall' 1 gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le disposizioni legislative regionali disciplinanti le indennità comunali:
- la indennità di carica spettante ai Presidenti delle Unità Sanitarie Locali
- la indennità di carica spettante al componente il Comitato di gestione incaricato di sostituire il Presidente mancante, assente o impedito;
- la indennità di carica spettante agli altri componenti il Comitato di gestione;
- la indennità di presenza spettante ai componenti la Assemblea generale delle Unità Sanitarie Locali;
- la indennità di presenza spettante ai componenti le Commissioni assembleari istituite in base a regolamento.

Il riferimento verrà fatto ad un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei singoli comuni associati nella Unità Sanitaria Locale. Sui singoli importi relativi alle indennità di carica come sopra determinati verrà praticata la riduzione del dieci per cento.
Art. 3
 Comunità montane
A decorrere dall' 1 gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:
- la indennità di carica spettante ai Presidenti delle Comunità montane;
- la indennità di carica spettante al componente del Consiglio direttivo incaricato di sostituire il Presidente mancante, assente o impedito;
- la indennità di carica spettante agli altri componenti il Consiglio direttivo.

Con la medesima decorrenza del 1 gennaio 1982 la indennità di presenza spettante per ogni seduta ai componenti il Consiglio direttivo delle Comunità montane con popolazione fino a 30.000 abitanti, nonché l' indennità di presenza spettante ai componenti l' Assemblea generale e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana sarà determinata in misura eguale a quella prevista dal primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, per i Consiglieri di un Comune avente popolazione pari a quella della Comunità.
Sempre con decorrenza dal 1 gennaio 1982 ai componenti le Commissioni assembleari regolarmente istituite in base a statuto o ad apposito regolamento, spetta, per la partecipazione alle sedute della Commissione, l' indennità di presenza nella misura stabilita dal secondo comma dell' articolo 4 della predetta legge regionale 11 agosto 1980, n. 33.
Art. 4
 Consorzi
A decorrere dall' 1 gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:
- la indennità di carica spettante ai Presidenti dei Consorzi;
- la indennità di carica spettante al componente del Consiglio direttivo incaricato di sostituire il Presidente mancante, assente o impedito;
- la indennità di carica spettante agli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Il riferimento verrà fatto ad un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei singoli comuni consorziati. Tra i Consorzi di cui al presente articolo sarà da ricomprendersi anche la Comunità collinare del Friuli.
Sulla entità delle singole indennità di carica così determinate verranno operate le seguenti riduzioni:
a) riduzione del 50% fino a 30.000 abitanti;
b) riduzione del 40% da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) riduzione del 30% sopra i 100.000 abitanti.

Con la medesima decorrenza del 1 gennaio 1982 l' indennità di presenza spettante per ogni seduta ai componenti il Consiglio direttivo dei Consorzi con popolazione fino a 30.000 abitanti, nonché l' indennità di presenza spettante ai componenti l' Assemblea generale sarà determinata in misura eguale a quella prevista per i consiglieri comunali dal primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, avuto riguardo anche a quanto disposto nel precedente secondo comma del presente articolo.
Sempre con decorrenza dal 1 gennaio 1982 ai componenti le Commissioni assembleari regolarmente spetta, per la partecipazione alle sedute della Commissione, l' indennità di presenza nella misura stabilita dal secondo comma dell' articolo 4 della predetta legge regionale 11 agosto 1980, n. 33.
Restano esclusi dalle previsioni di cui sopra i Consorzi per il servizio di segreteria, per il servizio tecnico od urbanistico, per servizi sportivi, per manutenzioni stradali e per manutenzioni di edifici scolastici. Consorzi per il cui funzionamento non sono previste indennità particolari.
Art. 5
 Aziende speciali
A decorrere dall' 1 gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:
- la indennità di carica attribuibile al Presidente della Commissione amministratrice delle aziende speciali (comunali, consorziali o provinciali);
- la indennità di carica attribuibile al componente la Commissione amministratrice designato a sostituire il Presidente mancante, assente od impedito;
- la indennità di carica attribuibile agli altri componenti la Commissione amministratrice.

Le suddette indennità saranno determinate con riferimento, rispettivamente, a quelle spettante al Sindaco, a quella spettante all' Assessore anziano o delegato ed a quella spettante ad altro Assessore di un Comune avente popolazione pari a quella servita dall' Azienda ed osservandosi le seguenti riduzioni:
a) riduzione del 40% fino a 30.000 abitanti;
b) riduzione del 30% da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) riduzione del 20% sopra i 100.000 abitanti.

Con la medesima decorrenza del 1 gennaio 1982 la indennità di presenza assegnabile ai componenti la Commissione amministratrice che non percepiscono la indennità di carica, sarà determinata, per ogni seduta dal suddetto Consesso, in misura eguale a quella prevista dal primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, per i Consiglieri di un Comune avente popolazione pari a quella servita dell' Azienda.
Le determinazioni anzidette saranno assunte dal Consiglio comunale, dal Consiglio provinciale o dall' Assemblea consorziale a seconda che si tratti di azienda comunale, provinciale o consorziale.
CAPO II
 Divieto di cumulo
Art. 6
 Indennità di carica
Le indennità di carica previste dalla presente legge, oltre a non poter essere cumulate con la indennità parlamentari, regionali, provinciali o comunali, non sono cumulabili tra loro né con qualunque altro emolumento fisso derivante da carica pubblica elettiva.
In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetterà all' amministratore la indennità di carica a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di carica, gli spetterà la indennità di presenza prevista per i consiglieri, o per i componenti l' Assemblea generale o per i componenti la Commissione amministratrice.
La indennità di presenza ora cennata spetterà:
- per ogni giornata di accesso all' Ufficio dell' Ente, fino ad un massimo mensile di 10, qualora si tratti del capo della amministrazione o del suo sostituto. Nel secondo caso l' importo della indennità giornaliera di presenza verrà anche ridotto del 30%;
- negli altri casi ogni giornata di partecipazione ai lavoratori del consesso di appartenenza, fermo il divieto di cumulo di cui all' articolo seguente.

Art. 7
 Indennità di presenza
Le indennità di presenza dalla presente legge regionale non sono tra loro cumulabili nella stessa giornata per la partecipazione ai lavori di più consessi appartenenti al medesimo ente o ad enti diversi, ancorché il cumulo di incarichi sia consentito dalla legge.
Ferma la facoltà, per l' interessato, di optare per la indennità di presenza a lui più favorevole, è fatto obbligo ad ogni percipiente di dichiarare che nessun' altra indennità di presenza o di accesso all' Ufficio per la medesima giornata è stata liquidata o trovasi in corso di liquidazione presso lo stesso o presso altro ente.
CAPO III
 Norme varie di amministrazione
Art. 8
 Annualità, contestualità e rinunziabilità
Le indennità di cui alla presente legge regionale sono determinate annualmente in concomitanza con la adozione del bilancio preventivo.
In sede di prima applicazione della presente legge la determinazione anzidetta o la eventuale modificazione delle indennità già deliberate potranno avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le indennità sono fissate sempre al lordo delle ritenute d' imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati e sono sempre rinunziabili anche parzialmente.
Nel caso dell' attribuzione della indennità di carica verrà applicata, per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute, una ritenuta pari all' ammontare della indennità di presenza come determinata in applicazione della presente legge.
Art. 9
 Controlli
Le deliberazioni consiliari od assembleari relative alla istituzione e determinazione delle indennità di carica, di presenza e di accesso all' Ufficio sono soggette al normale controllo di legittimità.
Le singole indennità potranno essere fissate anche in misura inferiore a quella massima risultante dalle disposizioni legislative vigenti al momento della adozione della relativa deliberazione.
Art. 10
 Riferimenti demografici
Il numero degli abitanti di ciascun comune sarà sempre desunto dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale della popolazione.
Art. 11
 Viaggi e missioni
Per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio eventualmente spettante per l' accesso all' Ufficio o per viaggi fuori sede ed al trattamento di missione eventualmente dovuto per le trasferte effettuate nell' interesse dell' ente o dell' organismo rappresentato, troveranno applicazione le disposizioni di legge statali riguardanti gli amministratori comunali e provinciali.
Art. 12
 Disposizione abrogativa