Art. 2
Unità Sanitarie Locali;
A decorrere dall' 1 gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le disposizioni legislative regionali disciplinanti le indennità comunali:
- la indennità di carica spettante ai Presidenti delle Unità Sanitarie Locali
- la indennità di carica spettante al componente il Comitato di gestione incaricato di sostituire il Presidente mancante, assente o impedito;
- la indennità di carica spettante agli altri componenti il Comitato di gestione;
- la indennità di presenza spettante ai componenti la Assemblea generale delle Unità Sanitarie Locali;
- la indennità di presenza spettante ai componenti le Commissioni assembleari istituite in base a regolamento.
Il riferimento verrà fatto ad un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei singoli comuni associati nella Unità Sanitaria Locale. Sui singoli importi relativi alle indennità di carica come sopra determinati verrà praticata la riduzione del dieci per cento.
Art. 3
Comunità montane
A decorrere dall' 1 gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:
- la indennità di carica spettante ai Presidenti delle Comunità montane;
- la indennità di carica spettante al componente del Consiglio direttivo incaricato di sostituire il Presidente mancante, assente o impedito;
- la indennità di carica spettante agli altri componenti il Consiglio direttivo.
Con la medesima decorrenza del 1 gennaio 1982 la indennità di presenza spettante per ogni seduta ai componenti il Consiglio direttivo delle Comunità montane con popolazione fino a 30.000 abitanti, nonché l' indennità di presenza spettante ai componenti l' Assemblea generale e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana sarà determinata in misura eguale a quella prevista dal
primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, per i Consiglieri di un Comune avente popolazione pari a quella della Comunità.
Art. 4
Consorzi
A decorrere dall' 1 gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:
- la indennità di carica spettante ai Presidenti dei Consorzi;
- la indennità di carica spettante al componente del Consiglio direttivo incaricato di sostituire il Presidente mancante, assente o impedito;
- la indennità di carica spettante agli altri componenti il Consiglio Direttivo.
Il riferimento verrà fatto ad un comune avente un numero di abitanti pari alla somma degli abitanti dei singoli comuni consorziati. Tra i Consorzi di cui al presente articolo sarà da ricomprendersi anche la Comunità collinare del Friuli.
Sulla entità delle singole indennità di carica così determinate verranno operate le seguenti riduzioni:
a) riduzione del 50% fino a 30.000 abitanti;
b) riduzione del 40% da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) riduzione del 30% sopra i 100.000 abitanti.
Con la medesima decorrenza del 1 gennaio 1982 l' indennità di presenza spettante per ogni seduta ai componenti il Consiglio direttivo dei Consorzi con popolazione fino a 30.000 abitanti, nonché l' indennità di presenza spettante ai componenti l' Assemblea generale sarà determinata in misura eguale a quella prevista per i consiglieri comunali dal
primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, avuto riguardo anche a quanto disposto nel precedente secondo comma del presente articolo.
Restano esclusi dalle previsioni di cui sopra i Consorzi per il servizio di segreteria, per il servizio tecnico od urbanistico, per servizi sportivi, per manutenzioni stradali e per manutenzioni di edifici scolastici. Consorzi per il cui funzionamento non sono previste indennità particolari.
Art. 5
Aziende speciali
A decorrere dall' 1 gennaio 1982 saranno determinate in conformità con le vigenti disposizioni legislative statali:
- la indennità di carica attribuibile al Presidente della Commissione amministratrice delle aziende speciali (comunali, consorziali o provinciali);
- la indennità di carica attribuibile al componente la Commissione amministratrice designato a sostituire il Presidente mancante, assente od impedito;
- la indennità di carica attribuibile agli altri componenti la Commissione amministratrice.
Le suddette indennità saranno determinate con riferimento, rispettivamente, a quelle spettante al Sindaco, a quella spettante all' Assessore anziano o delegato ed a quella spettante ad altro Assessore di un Comune avente popolazione pari a quella servita dall' Azienda ed osservandosi le seguenti riduzioni:
a) riduzione del 40% fino a 30.000 abitanti;
b) riduzione del 30% da 30.001 a 100.000 abitanti;
c) riduzione del 20% sopra i 100.000 abitanti.
Con la medesima decorrenza del 1 gennaio 1982 la indennità di presenza assegnabile ai componenti la Commissione amministratrice che non percepiscono la indennità di carica, sarà determinata, per ogni seduta dal suddetto Consesso, in misura eguale a quella prevista dal
primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 33, per i Consiglieri di un Comune avente popolazione pari a quella servita dell' Azienda.
Le determinazioni anzidette saranno assunte dal Consiglio comunale, dal Consiglio provinciale o dall' Assemblea consorziale a seconda che si tratti di azienda comunale, provinciale o consorziale.