<< Art. 12
Il Comitato regionale per l' artigianato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.
Esso si rinnova ogni quattro anni ed è composto:
a) dall' Assessore regionale all' industria ed all' artigianato;
b) dai presidenti e dai vicepresidenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato;
c) da otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative che risultino operanti nella regione da almeno un anno, designati dalle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;
d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) dal direttore regionale dell' industria e dell' artigianato;
f) - dal direttore regionale della pianificazione e del bilancio o da un suo delegato;
- dal direttore regionale del turismo e del commercio o da un suo delegato;
- dal direttore regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione o da un suo delegato;
- dal direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali o da un suo delegato;
g) dal presidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia;
h) da tre esperti nominati dall' Assessore all' industria ed all' artigianato, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi.
I componenti del Comitato regionale per l' artigianato devono essere residenti in uno dei Comuni della regione.
I componenti del Comitato che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Comitato medesimo, senza giustificati motivi, s' intendono dimissionari.
Il Comitato deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.
Il Comitato è presieduto dall' Assessore all' industria e all' artigianato o, per sua delega, da un vicepresidente.
I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vicepresidenti.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate da due funzionari della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.
La carica di componente del Comitato è incompatibile con quella di consigliere dell' ESA, fatta eccezione per il caso di cui alla lettera g).
L' Assessore all' industria ed all' artigianato ha facoltà di invitare di volta in volta alle sedute del Comitato esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti. >>.