LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 aprile 1982, n. 29

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, recante norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1982
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
Il quinto comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all' Istituto nazionale della previdenza sociale ed all' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. >>.

Art. 2
 
L' ottavo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Copie degli albi provinciali devono essere rilasciate gratuitamente all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per il Friuli - Venezia Giulia ( ESA ) e alle organizzazioni sindacali degli artigiani, che risultino costituite ed operanti nella provincia, nonché all' Istituto nazionale della previdenza sociale ed all' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, competenti per territorio, qualora ne facciano richiesta. >>.

Art. 3
 
Il settimo comma dell' articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< La cancellazione ha decorrenza dalla data di deliberazione della Commissione. Di essa viene data notizia dalla Commissione stessa all' interessato, all' Istituto nazionale della previdenza sociale ed all' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. >>.

Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Analogo ricorso può essere proposto dall' Istituto nazionale della previdenza sociale e dall' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
a) avverso le iscrizioni o le cancellazioni previste dai precedenti articoli 3 e 6, nel termine di 60 giorni dall' avvenuta comunicazione di cui rispettivamente al quinto comma dell' articolo 3 ed al settimo comma dell' articolo 6;
b) avverso il mantenimento delle iscrizioni o le cancellazioni disposte in sede di revisione dell' Albo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell' elenco di cui all' ultimo comma del precedente articolo 6. >>.


Art. 5
 
L' articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Le Commissioni provinciali per l' artigianato di cui all' articolo 2 della presente legge hanno sede rispettivamente presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
La Commissione provinciale, oltre ad assolvere le funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6:
a) formula al Comitato regionale per l' artigianato voti e proposte sui problemi generali economici nei quali trovi inserimento l' artigianato, sui problemi specifici riguardanti tale settore, in materia di programmazione economica, di credito, di formazione ed aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale, nonché per la promozione ed il sostegno della cooperazione artigiana;
b) esprime pareri alle Camere di commercio sia sui problemi generali economici nei quali trovi inserimento l' artigianato, sia sui problemi specifici riguardanti tale settore;
c) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l' andamento economico del settore;
d) dispone gli opportuni accertamenti, in via diretta o attraverso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero i Comuni, sulla permanenza dei requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese;
e) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge e dal Comitato regionale di cui al successivo articolo 11.

La Commissione provinciale per l' artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento tipo predisposto dal Comitato regionale per l' artigianato.
I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e costituiscono un ufficio della Camera stessa, con struttura idonea alla loro piena funzionalità ai fini dell' attuazione dei compiti e delle attribuzioni devoluti alla Commissione provinciale per l' artigianato.
Ai servizi di segreteria è preposto un funzionario della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura con delibera della Giunta della Camera stessa, adottata su proposta del presidente della Commissione provinciale per l' artigianato. Detto funzionario risponde, per l' esecuzione dei suoi compiti, al presidente della Commissione provinciale per l' artigianato.
Le spese per il funzionamento della Commissione e per l' espletamento dei compiti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. >>.

Art. 6
 
L' articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
La Commissione provinciale per l' artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e si rinnova ogni quattro anni; i suoi membri possono essere confermati.
Essa è composta:
a) da nove imprenditori eletti dai titolari delle imprese iscritte nell' Albo provinciale, secondo le norme di cui al successivo capo V;
b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, che risultino costituite ed operanti nella provincia da almeno un anno dalla data del manifesto con il quale sono indette le elezioni ai sensi del successivo articolo 15, su designazione delle suddette organizzazioni;
c) da tre esperti in materie attinenti all' artigianato, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi, designati dall' Assessore regionale all' industria ed all' artigianato;
d) da un rappresentante dell' Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dall' Istituto stesso, residente nella provincia;
e) da un lavoratore dipendente da imprese artigiane, su designazione delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti a maggioranza assoluta.
Gli artigiani sono rappresentati nella Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, il quale diviene membro del predetto organo camerale.
Fanno inoltre parte della Commissione a titolo consultivo un funzionario della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, un funzionario della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ed un funzionario dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti in prima convocazione e di almeno la maggioranza degli stessi componenti in seconda convocazione.
La riunione in seconda convocazione potrà essere indetta ad un' ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Le votazioni concernenti le persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.
La Commissione provinciale per l' artigianato può istituire nel proprio seno sottocommissioni per l' istruttoria delle domande di iscrizione nell' Albo e delle conseguenti variazioni. >>.

Art. 7
 
L' articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
Le Commissioni provinciali per l' artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, che può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni stesse.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, su proposta dell' Assessore all' industria ed all' artigianato, è nominato un commissario straordinario nelle province in cui non sia stata costituita la Commissione provinciale per l' artigianato ovvero la Commissione stessa venga a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o dia luogo a gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione.
Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di altri sei mesi.
Le Commissioni provinciali per l' artigianato sono convocate almeno una volta al mese.
Ai componenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato spetta una medaglia di presenza, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, di lire 25.000. A coloro che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Al presidente della Commissione è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un' indennità di carica di lire 200.000 mensili lorde.
In caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell' arco dello stesso anno, l' indennità di cui al comma precedente compete al vicepresidente che lo sostituisce. >>

Art. 8
 
L' articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
Presso la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, è istituito il Comitato regionale per l' artigianato del Friuli - Venezia Giulia, organo tecnico - consultivo della Regione per i problemi dell' artigianato.
Il Comitato:
1) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all' articolo 7;
2) esprime pareri sui problemi attinenti all' artigianato, sottoposti al suo esame dall' Assessore regionale all' industria ed all' artigianato o da altri organi dell' Amministrazione regionale;
3) formula, di propria iniziativa, voti e proposte sui problemi interessanti il settore artigiano ed in particolare in materia di:
a) qualifica artigiana, ai fini della determinazione di orientamenti per l' applicazione uniforme della presente legge;
b) programmazione economica regionale;
c) credito, assistenza tecnica alle imprese artigiane, aggiornamento tecnologico e incremento, della produttività delle aziende artigiane; assistenza commerciale per il collocamento in Italia ed all' estero dei prodotti artigiani, nonché partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali ed internazionali; sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell' artigianato regionale; cooperazione nell' artigianato, con particolare riferimento alle associazioni consortili; ricerca delle fonti di rifornimento di materie prime, di semi-lavorati, di energia e di carburanti e di ogni altro prodotto necessario all' attività dell' impresa artigiana;
d) formazione e aggiornamento professionale degli imprenditori e dei dipendenti da imprese artigiane;
4) svolge azioni di propulsione e di coordinamento, sul piano regionale, in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi regionali e locali;
5) attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle Commissioni provinciali;
6) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dall' Amministrazione regionale;
7) esprime parere sul programma annuale di attività dell' ESA anche in relazione al bilancio dell' Ente.

Il Comitato regionale può istituire nel proprio seno sottocommissioni.
Il Comitato predispone norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti, per il proprio funzionamento, per quello delle sottocommissioni e per i rapporti di queste con il Comitato stesso. Con la medesima procedura e con la medesima maggioranza le suddette norme regolamentari possono essere modificate a richiesta di un quarto dei componenti.
Le norme regolamentari di cui al comma precedente saranno, poi deliberate ed emanate ai sensi dell' articolo 46 e dell' articolo 42, lettera b), dello Statuto regionale. >>.

Art. 9
 
L' articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 
Il Comitato regionale per l' artigianato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.
Esso si rinnova ogni quattro anni ed è composto:
a) dall' Assessore regionale all' industria ed all' artigianato;
b) dai presidenti e dai vicepresidenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato;
c) da otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative che risultino operanti nella regione da almeno un anno, designati dalle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;
d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) dal direttore regionale dell' industria e dell' artigianato;
f) - dal direttore regionale della pianificazione e del bilancio o da un suo delegato;
- dal direttore regionale del turismo e del commercio o da un suo delegato;
- dal direttore regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione o da un suo delegato;
- dal direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali o da un suo delegato;
g) dal presidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia;
h) da tre esperti nominati dall' Assessore all' industria ed all' artigianato, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi.

I componenti del Comitato regionale per l' artigianato devono essere residenti in uno dei Comuni della regione.
I componenti del Comitato che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Comitato medesimo, senza giustificati motivi, s' intendono dimissionari.
Il Comitato deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.
Il Comitato è presieduto dall' Assessore all' industria e all' artigianato o, per sua delega, da un vicepresidente.
I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vicepresidenti.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate da due funzionari della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.
La carica di componente del Comitato è incompatibile con quella di consigliere dell' ESA, fatta eccezione per il caso di cui alla lettera g).
L' Assessore all' industria ed all' artigianato ha facoltà di invitare di volta in volta alle sedute del Comitato esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti. >>.

Art. 10
 
L' articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 
Ai componenti del Comitato regionale per l' artigianato e delle sue sottocommissioni, spetta, per ogni giornata di seduta una medaglia di presenza di lire 25.000, nonché il trattamento di missione previsto dall' articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. >>.

Art. 11
 
L' espressione << e delle sue sezioni >>, contenuta nell' articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l' espressione << e delle sue sottocommissioni >>.
Art. 12
 
L' espressione << contenenti ciascuna non più di quindici nominativi >>, contenuta nel quarto comma dell' articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l' espressione << contenenti ciascuna non più di nove nominativi >>.
Art. 13
 
L' espressione << non inferiore a direttore di servizio >> contenuta nel primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, nonché l' espressione << su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato >> contenuta nel secondo comma del medesimo articolo sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: << non inferiore a dirigente >> e << su proposta dell' Assessore all' industria ed all' artigianato >>.
Art. 14
 
L' espressione << non superiore a quattro >> contenuta nel quarto comma dell' articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l' espressione << non superiore a tre >>.
Art. 15
 
Il secondo comma dell' articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:
<< Il presidente della Commissione ne dà comunicazione alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato. >>.

Art. 17
 
L' espressione << sono approvati dall' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato >>, contenuta nel secondo comma dell' articolo 28 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, è sostituita con l' espressione << sono approvati dall' Assessore all' industria ed all' artigianato >>.
Art. 18
 
Nella legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, dopo l' articolo 31 sono inseriti i seguenti Capo VI bis ed articolo 31 bis.
<< CAPO VI BIS
 Dei Consorzi fra imprese artigiane
Art. 31 bis
 
Le imprese artigiane iscritte all' Albo di cui all' articolo 2 della presente legge, operanti nello stesso settore o in più settori di attività, possono costituirsi in consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa, per il perseguimento dei seguenti fini:
1) l' acquisto in comune di materie prime e semilavorate e di beni strumentali occorrenti per lo svolgimento di determinate fasi produttive relative all' attività delle singole imprese;
2) la creazione di una rete distributiva comune e l' acquisizione degli ordinativi;
3) la promozione dell' attività di vendita attraverso l' organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l' espletamento di studi e ricerche di mercato, l' approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
4) la diretta partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri e l' assunzione e l' esecuzione dei lavori, eventualmente anche ripartiti tra i singoli associati;
5) lo svolgimento dei programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
6) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
7) la costruzione e l' esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;
8) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
9) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;
10) la gestione di servizi in comune ovvero la gestione di centri meccanografici;
11) ogni altra attività che concerne l' esercizio, lo sviluppo e la competitività dell' artigianato;
12) la realizzazione e la gestione di aree destinate ad insediamenti artigianali.

I consorzi, le società consortili e le cooperative di cui sopra sono registrati in apposita sezione dell' Albo di cui all' articolo 2 della presente legge, con l' indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.
Potranno altresì ottenere l' iscrizione nella separata sezione dell' Albo i consorzi, le cooperative o società consortili costituiti in prevalenza tra imprese artigiane nei modi e con le proporzioni di cui alla legge regionale 16 maggio 1974, n. 20. >>.