LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 aprile 1982, n. 28

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/1982
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
L' articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
La Giunta regionale è composta dal Presidente, da dieci Assessori effettivi e da quattro Assessori supplenti. >>.

Art. 2
 
All' articolo 2, quarto comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il n. 7 è sostituito dal seguente:
<< 7. all' Assessore al turismo la Direzione regionale del turismo; >>;
- il n. 10 è sostituito dal seguente:
<< 10. all' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione >>.

Art. 3
 
All' articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- dopo il n. 10 è inserito il seguente n. 10 bis:
<< 10 bis. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; >>;
- dopo il n. 13 viene inserito il seguente n. 13 bis:
<< 13 bis. commercio; >>.

Art. 4
 
All' articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il terzo comma è sostituito dal seguente: << Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono poste la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali e la Direzione regionale del commercio. >>.

Art. 5
 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente articolo 8:
<< Art. 7
 
La Direzione regionale del commercio comprende il servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all' annona, alle esposizioni e alle fiere. >>.

Art. 6
 
Dopo l' articolo 11 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente articolo 11 bis:
<< Art. 11 bis
 
Il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative tratta gli affari relativi alla tenuta del Registro regionale delle cooperative e dell' Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all' applicazione della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché - per quanto di competenza della Regione - ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative, ivi comprese le cooperative di lavoro. >>.

Art. 7
 
All' articolo 26, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- la dizione << La Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione >> è sostituita dalla dizione << La Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione >>;
- è soppresso il n. 2).

Art. 8
 
All' articolo 27 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo e secondo comma la dizione << Direzione regionale del turismo e del commercio >> è sostituita dalla dizione << Direzione regionale del turismo >>;
- il n. 2) del primo comma è soppresso.

Art. 9
 
In relazione alle disposizioni della presente legge si richiamano il primo, secondo e terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12.
Dopo il terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, vengono inseriti i seguenti commi:
<< Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al turismo ed al commercio o la Direzione regionale del turismo e del commercio, la menzione si intende riferita all' Assessore al turismo e, rispettivamente, alla Direzione regionale del turismo, salvo che per la parte commercio, per la quale la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale del commercio.
Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale, all' emigrazione e alla cooperazione, o la Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione, la menzione si intende riferita all' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione e, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' emigrazione, salvo che per la parte cooperazione, per la quale la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative. >>.

Art. 10
 
La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall' articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta, alle Direzioni regionali ed ai Servizi secondo le competenze determinate dalla presente legge.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1982 ed al bilancio pluriennale 1982-1984.
Art. 11
 
I posti in organico dell' ottavo livello del personale del ruolo unico regionale vengono aumentati di una unità. Tale aumento va computato nei posti che possono essere coperti da personale cui siano conferiti gli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.