Art. 1
Al fine di incentivare la razionalizzazione, la modernizzazione, il potenziamento e lo sviluppo della rete distributiva, in armonia con i principi stabiliti dalla
legge 11 giugno 1971, n. 426, e dalla
legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, e in coerenza con i principi definiti dal piano regionale di sviluppo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese operanti nel settore commerciale contributi annui costanti per un periodo non superiore agli anni 10, nella misura massima del 7% della spesa necessaria per la realizzazione di programmi d' investimento che tendano all' ammodernamento della rete di vendita.
Sono considerate ammissibili le spese per l' acquisto di arredi e attrezzature inerenti l' attività commerciale, compresi i mezzi destinati al trasporto delle merci, nonché per l' acquisto, la costruzione, il completamento, l' ampliamento e l' ammodernamento dei locali necessari all' attività dell' impresa.
Nel caso di programma d' investimento che comprenda l' apertura di un nuovo esercizio o il suo ampliamento sono considerate ammissibili anche le spese destinate all' acquisto di scorte, nella misura massima del 20% dell' ammontare ammesso a contributo.
Art. 2
Sono ammessi ad usufruire dei benefici di cui alla presente legge i seguenti soggetti:
a) gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti, le unioni volontarie tra grossisti e dettaglianti, le cooperative tra dettaglianti e le altre forme di commercio associato legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali;
b) le piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto in forma fissa o ambulante o il commercio all' ingrosso;
c) le cooperative di consumo e loro consorzi;
d) le piccole e medie imprese esercenti attività di rappresentanza con deposito e intermediazione commerciale.
Art. 3
La spesa ammissibile a contributo non potrà superare i seguenti importi:
a) lire 800 milioni in caso di programma d' investimento presentato da uno dei soggetti di cui al punto << a >> o da un consorzio tra cooperative di cui al punto << c >> dell' articolo 2 della presente legge;
b) lire 600 milioni in caso di programma d' investimento presentato da un' impresa esercente il commercio all' ingrosso o da una cooperativa di cui al punto << c >> dell' articolo 2 della presente legge;
c) lire 250 milioni in caso di programma d' investimento presentato dagli altri soggetti ammessi ad usufruire dei benefici di cui alla presente legge.
Non sono ammesse a contributo le spese relative a programmi iniziati oltre i dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento.
Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali per le medesime iniziative economiche.
Art. 4
I soggetti che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono inviare alla Direzione regionale del turismo e commercio apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell' iniziativa con preventivo di spesa e piano di finanziamento;
b) certificato d' iscrizione al registro ditte della Camera di commercio; per le cooperative certificato d' iscrizione al registro regionale delle cooperative;
c) copia della concessione edilizia nel caso di programma che comprenda lavori di costruzione o ampliamento dei locali nonché copia del parere rilasciato dalla Commissione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28. L' emissione del decreto di concessione dei contributi previsti dalla presente legge sarà, comunque, subordinato alla presentazione della copia dell' autorizzazione amministrativa per l' esercizio del commercio in locali nuovi o ampliati;
d) ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell' ammissione al contributo, secondo quanto stabilito dall' articolo 5 della presente legge;
e) copia della dichiarazione dei redditi dell' anno antecedente a quello in cui è stata presentata la domanda.
Art. 5
Sono ammessi con preferenza a contributo i programmi di investimento presentati dai soggetti di cui al punto a) ed al punto c) dell' articolo 2 della presente legge.
Costituisce poi ragione di priorità l' accoglimento delle domande, la sussistenza nel programma d' investimento di almeno una delle seguenti condizioni:
per le imprese esercenti il commercio al minuto:
a) trasferimento di un esercizio da zona satura a zona di sviluppo della rete commerciale indicata dall' autorità comunale;
b) concentrazione di più imprese in un' unica impresa, costituita anche in forma associata, ivi compresa la forma cooperativistica, esercitata in un unico punto di vendita che comporti la cessazione dei preesistenti;
c) ampliamento dei locali necessari all' attività dell' impresa;
d) realizzazione di un centro commerciale, cui partecipino, trasferendovi i propri esercizi, titolari di esercizi commerciali;
per le imprese esercenti il commercio all' ingrosso:
a) trasferimento di un esercizio dal centro cittadino a zona destinata al commercio all' ingrosso dagli strumenti urbanistici e commerciali comunali;
per le imprese esercenti il commercio in forma ambulante:
a) acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto e l' esposizione delle merci, con priorità a quelli relativi al settore alimentare.
Saranno infine considerati prioritari, nell' assegnazione dei contributi, i programmi comprendenti l'acquisto di nuovi locali da parte di soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di rilascio dell' immobile, ai sensi del
Capo II della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 6
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo e al commercio, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'
articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, delibera l' assegnazione dei contributi di cui alla presente legge e fissa il termine entro il quale, a pena di decadenza, dovranno essere ultimati i programmi.
I contributi sono concessi dietro presentazione dell' eventuale contratto di mutuo e delle fatture comprovanti l' avvenuta realizzazione del programma.
All' erogazione dei contributi si provvede secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Qualora il programma comprenda soltanto spese relative agli arredi, alle attrezzature e ai mezzi di trasporto, i contributi sono concessi e liquidati dietro presentazione della fatture comprovanti l' avvenuta realizzazione del programma.
Art. 7
Le iniziative ammesse a contributo non possono essere distolte dalla destinazione commerciale per tutto il periodo del finanziamento, pena la revoca del contributo stesso.
In caso di trasferimento dell' azienda per atto tra vivi o causa di morte, il finanziamento continua ad essere corrisposto al nuovo titolare.
Qualora il programma, per la cui realizzazione è stato concesso il contributo, comprenda anche l' acquisto o la costruzione dei locali d' esercizio, il trasferimento dell' azienda deve comprendere anche il trasferimento dell' immobile, pena l' interruzione dell' erogazione del contributo.
Art. 8
Norme transitorie
Nei confronti delle domande presentate alla Direzione regionale del turismo e commercio prima dell' entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali abrogate ai sensi del primo comma del presente articolo.
Art. 9
Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzati, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni e, nell' esercizio 1983, un limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- lire 800 milioni per l' esercizio 1982;
- lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1991;
- lire 300 milioni per l' esercizio 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica XI - Categoria XI - il capitolo 8635 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 41 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 10
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.