LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica delle
leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 20 giugno
1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 1
 
La concessione dei contributi regionali, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposta, a fronte di interventi i cui lavori sono stati iniziati dagli interessati antecedentemente all' approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista autorizzazione, è fatta valida a tutti gli effetti.
È altresì, valida a tutti gli effetti la concessione dei contributi regionali, di cui all' articolo 4 della predetta legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, eventualmente disposta prima dell' entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 per la riparazione di alloggi anche non stabilmente occupati o di alloggi e vani adibiti ad attività produttive occupati in forza di contratto di locazione alla data del 6 maggio 1976.
Gli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, devono intendersi mai dovuti quando da apposita dichiarazione del Sindaco risulti che l' interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive leggi regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l' interessato dimostri di avere di fatto ottemperato agli impegni medesimi.
Il contributo di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 deve intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi riparatori eseguiti in base al verbale di accertamento a prescindere dall' ammontare dei danni accertati sull' abitazione o sui rustici anche se non facenti corpo unico con l' abitazione medesima.
Art. 2
 
Sono considerati ricevibili i ricorsi presentati dagli interessati oltre il termine fissato dall' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e dall' articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ma prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.
Art. 3
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, il divieto di cumulo ivi previsto non opera nell' ipotesi di edifici danneggiati non occupati dal proprietario per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 27 agosto 1976, n. 46, assolvendo le condizioni prescritte.
Art. 4
 
I contratti di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, devono intendersi validamente stipulati anche quando la trattativa privata sia stata esperita in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme di contabilità pubblica.
Art. 5
 
Le spese per gli interventi di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, comunque effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed autorizzati a suo tempo dalla Regione o dalle Amministrazioni comunali anche verbalmente, date le straordinarie ed inderogabili esigenze che ne hanno determinato l' urgenza, si intendono regolarmente liquidate anche in difetto della documentazione prevista da pregresse e vigenti disposizioni legislative sia pure di carattere eccezionale.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 58, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 7
 
Nell' ipotesi prevista dagli articoli 6, lettera a) e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il Comune può assumere l' obbligo di eseguire mediante intervento pubblico anche le opere b) e c) di cui all' articolo 5 della predetta legge, sempre che lo chiedano i proprietari interessati nel termine che sarà fissato dal Sindaco e gli stessi abbiano titolo ai contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, della medesima legge.
In tal caso, l' intervento deve intendersi alternativo alla fruizione dei benefici contributivi previsti dal citato articolo 15, primo comma.
L' intervento è, altresì, subordinato all' assunzione di formale impegno da parte del soggetto beneficiario di corrispondere, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Sindaco, all' Amministrazione regionale una somma, da versare nel Fondo di solidarietà, equivalente alla differenza fra l' ammontare del costo di esecuzione delle opere e quello del contributo in conto capitale al quale avrebbe avuto titolo, determinato con riferimento alla data di consegna dei lavori all' impresa aggiudicataria.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 8
 
Qualora all' esecuzione delle opere di riparazione e di ristrutturazione previste dall' articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni provveda la Segreteria generale straordinaria l' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 17 della predetta legge e, nell' ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell' interessato nel Fondo di solidarietà della maggior somma che dovesse risultare da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.
L' approvazione e l' esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà, su richiesta del Segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo finale effettivo delle opere che in sede di progetto non hanno trovato la totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.
Nell' ipotesi di cui al presente articolo trovano applicazione tutte le altre disposizioni riguardanti l' esecuzione delle opere di ricostruzione e di riparazione a cura della Segreteria generale straordinaria.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 9
 
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 12 bis
 
Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>.

Art. 10
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese per la riparazione dei danni e per le opere comuni di cui all' articolo 5, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977 eseguite o da eseguire, su immobili, ricompresi negli ambiti di intervento edilizio unitario pubblico di cui all' articolo 11 della predetta legge, per i quali non sia stato chiesto alcun intervento riparatorio a cura dei proprietari.
Art. 11
 
L' ultimo comma dell' articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all' articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.

Art. 12
 
All' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall' articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
<< Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal " de cuius". >>.

Art. 13
 
All' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.
L' inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto. >>.

Art. 14
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad uso misto che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 1976 anche quando i danni medesimi non siano stati rilevati dagli appositi gruppi di rilevamento, ma siano stati regolarmente denunciati dagli interessati al Comune entro il 31 dicembre 1976. L' intervento contributivo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione redatto secondo i criteri generali previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ed approvato nei modi previsti dall' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 48/1991
Art. 15
 
In via di interpretazione autentica gli adempimenti tecnici previsti dall' articolo 36 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, comprendono i collaudi dei lavori anche in corso d' opera, le spese dei quali sono determinate sulla base delle competenze regolate dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
Art. 16
 
In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi. Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai Sindaci, ai sensi della predetta legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 17
 
In tutte le ipotesi in cui l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d' opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertare cause, varianti che comportino maggiorazioni rispetto alle previsioni progettuali o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 saranno a totale carico della Regione entro la percentuale prevista dal terzo comma del medesimo articolo previa approvazione della variante da parte del Segretario generale straordinario per la ricostruzione, fatte salve le attribuzioni del Sindaco in materia urbanistica.
Sono pure a totale carico della Regione i maggiori oneri per gli interventi pubblici di riparazione appaltati dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d' opera abbiano richiesto varianti tali da superare gli stessi limiti.
Per l' attuazione di tali interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 14, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e dell' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 19
I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
3Parole sostituite al primo comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 55/1986
6Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 26/1988
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 37/1993
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 40/1996
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 40/1996
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 40/1996
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 53, L. R. 13/1998
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 17, L. R. 13/2002
CAPO II
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive
modificazioni ed integrazioni
Art. 20
 
I contratti a termine previsti dall' articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell' ipotesi in cui siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalità, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.
Art. 21
 
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 anche dopo il termine previsto dall' articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge ma anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
 
Fra gli interventi di cui alla lettera f) dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono comprese anche le opere che non siano di competenza comunale, quando la loro esecuzione sia stata considerata assolutamente necessaria ed urgente dal Comune interessato al fine di riattare o ricostruire l' edificio danneggiato o distrutto per riadibirlo all' uso originale e purché i relativi lavori siano in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
È fatto obbligo della stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 23
 
In via di interpretazione autentica la devoluzione dei finanziamenti previsti dall' articolo 21, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni, non ha riguardo agli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall' articolo 20 della stessa legge regionale.
Art. 24
 
Al terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la parola << parametri >> è sostituita con quella di << criteri >>.
Dopo il suddetto terzo comma è aggiunto il seguente quarto comma:
<< Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente articolo 20, lettera d), il corrispettivo introitato dal Comune ai sensi del successivo articolo 27, secondo comma, dovrà essere tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla Segreteria generale straordinaria e reimpiegato, nei limiti dell' entità del finanziamento utilizzato per l' attuazione dei programmi annuali di cui al citato articolo 20. >>.

Il penultimo e l' ultimo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono così sostituiti:
<< A fronte di particolari esigenze possono essere apportate dal Consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma.
Ai fini dell' autorizzazione dell' esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell' eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l' approvazione di massima della Giunta regionale. >>.

All' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto il seguente nuovo comma:
<< Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l' anno di validità degli stessi. >>.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 26
 
Il primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è così sostituito:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all' articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all' articolo 33. >>.

Art. 27
 
All' articolo 43, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << interamente >> è sostituita, dalle parole << anche parzialmente >>.
Art. 28
 
All' articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all' esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43. >>.

Art. 29
 
Al penultimo comma dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, aggiunto dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo le parole << l' immobile stesso >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento >>
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 31
 
All' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte dopo le parole << presente legge >> le parole << ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto >>.
Art. 32
 
Le domande di concessione dei benefici previsti dal secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
La proprietà posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietà e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.
La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l' alloggio non sia adeguato alla necessità familiari del richiedente, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 26/1988
2Terzo comma abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 26/1988
3Derogata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 50/1990
5Derogata la disciplina del primo comma da art. 17, comma 3, L. R. 50/1990
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 48/1991
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
8Primo comma interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 34
 
All' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:
<< In quest' ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all' articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 >>.

Art. 35
 
Le istanze presentate ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti che, alla data del 6 maggio 1976, esercitavano attività agricole sono valide anche ai fini della concessione dei benefici previsti dall' articolo 57 della medesima legge purché i vani da ricostruire o già ricostruiti in edificio ad uso misto, abbiano od ottengano la precisa destinazione d' uso richiesta e purché gli interessati si impegnino a riattivare l' attività precedentemente esercitata.
Art. 36
 
Al secondo comma dell' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole << purché legati da vincolo di parentela o di affinità >> sono aggiunte le parole << o di coniugio >>.
Art. 37
 
Sono ammissibili ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche le opere di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o, nell' ipotesi di cui agli articoli 48 e 49, di costruzione di alloggi, iniziative, a seguito di regolare concessione edilizia, prima dell' entrata in vigore della presente legge e prima dell' approvazione del progetto da parte del Sindaco ai sensi dell' articolo 45 della medesima legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Il provvedimento di concessione dei contributi ovvero di convalida di contributi già concessi, dovrà essere adottato dal Sindaco, sulla base di domande presentate nei termini di legge, previo accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni della legge regionale predetta e previo parere dell' apposita Commissione consiliare.
Nel rispetto dei criteri di priorità adottati dai Comuni interessati, in qualunque momento dovesse intervenire il decreto di concessione dei contributi ai sensi del presente articolo, si dovrà avere riguardo agli indici parametrici vigenti alla data dell' inizio dei lavori, ovvero ai prezzi fissati con DPGR 26 gennaio 1978, n. 067, qualora i lavori siano stati iniziati anteriormente al 1 giugno 1978.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la concessione edilizia sia stata rilasciata anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 63 predetta.
Art. 38
 
All' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
<< I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge.
L' assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell' interessato, ai contributi spettantigli.
L' alienazione degli immobili in corso di costruzione o di ristrutturazione per le finalità del presente articolo, viene effettuata in deroga ai divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della presente legge a condizione che dal costo dell' edificio venga detratto il contributo eventualmente già erogato.
Per gli interventi di cui al precedente terzo comma trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 69, primo comma. >>.

Art. 39
 
Fra le opere e gli impianti di cui al primo comma, n. 3) dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, devono intendersi comprese anche le opere di pubblica utilità, già ammesse ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per le quali siano state presentate le relative domande nei termini posti dall' articolo 48 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché gli edifici appartenenti al patrimonio degli enti locali, anche se già ammessi ai benefici di altre leggi regionali o nazionali.
Art. 40
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale.
La concessione dei relativi benefici è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2Articolo interpretato da art. 58, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, primo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, L. R. 26/1988
5Articolo interpretato da art. 48, comma 1, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 50/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 159, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, L. R. 48/1991
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, L. R. 48/1991
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 26, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 34, L. R. 15/2014
Art. 41
 
Nell' articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << di competenza >>, e prima delle parole << dei Comuni >>, sono introdotte le parole << delle Province di Udine e Pordenone >>.
Art. 42
 
Le Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone possono presentare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi da realizzare ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 per l' anno 1981.
CAPO III
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica di
altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite
dagli eventi tellurici del 1976
Art. 43
 
A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui all' articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre a favore dei legali rappresentanti degli Enti interessati aperture di credito, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 44
 
All' articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole << presente legge >> sono aggiunte le seguenti: << o che si impegnino al rientro stabile entro cinque anni dalla medesima data >>.
Art. 45
 
L' articolo 58 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 58
 
I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell' ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>.

Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48
I soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali non abbiano per qualsiasi motivo presentato la relativa domanda entro il termine ivi previsto, sono autorizzati ad inoltrare detta domanda, entro il trentesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge, sempreché a tale data i relativi lavori siano già stati iniziati o completati sulla base di licenza o concessione a edificare regolarmente rilasciata e non abbiano usufruito dei benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento e l' erogazione dei fondi sono subordinati all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle norme di legge vigenti nel settore.
L' accertamento ha luogo sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Le domande per ottenere i benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, già presentate al momento dell' entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti.
Sono del pari fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già accordati nell' ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 37/1993
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 49
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 52, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di riunirsi in cooperativa per la ricostruzione, da parte dei soggetti interessati, delle proprie abitazioni non è subordinata alla domanda e conseguenti termini comunque stabiliti per ottenere i relativi contributi.
Art. 50
 
L' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 55
 
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Tale facoltà può essere esercitata anche da coloro che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui all' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. >>.

Art. 51
 
Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dall' articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono essere presentate per il futuro, congiuntamente al progetto di riparazione o di ricostruzione dell' edificio, e, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni da tale ultima data.
Art. 52
 
Le disposizioni dell' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, si applicano anche ai soggetti contemplati dall' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 53
 
All' articolo 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, dopo le parole << finalizzate alla ricostruzione >> sono aggiunte le parole << e/o alla ristrutturazione >>.
Art. 54
 
In via di interpretazione autentica del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, aggiunto con l' articolo unico della legge regionale 18 agosto 1980, n. 39, si intende che la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, anche il completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, pur se realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, ed inoltre il completamento di opere necessarie attinenti alla funzionalità degli edifici stessi, ancorché preesistenti a questi ultimi.
Art. 55
 
In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, inserito con l' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 61, per difetti di costruzione si intendono anche i casi di inidoneità in relazione a particolari condizioni climatiche ovvero alla funzionalità ed alla economicità di esercizio.
Le disposizioni di cui al medesimo terzo comma si applicano anche nel caso di edifici scolastici ottenuti per donazione dai Comuni a seguito del sisma del 1976.
CAPO IV
 Norme finali
Art. 56
 
I termini per la ripetizione delle domande previste dal quarto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono stabiliti in mesi sei, decorrenti rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi e, dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 57
 
I benefici previsti dagli articoli 30 e 68 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi ivi considerati.
La domanda di concessione dei contributi integrativi dovrà essere presentata dagli aventi titolo entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
Art. 58
 
Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, all' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e all' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, modificato dagli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è stabilito alla data del 30 giugno 1982.
Art. 59
 
Le dichiarazioni scritte, rese nei modi e nelle forme previste dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risultino le qualità e i requisiti per poter beneficiare dei contributi di cui alle vigenti disposizioni sulle riparazioni e sulla ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dal terremoto, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all' uopo delegati che dispongano il pagamento dei relativi contributi agli interessati.
Art. 60
 
Avuto riguardo a quanto disposto con l' ultimo comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, limitatamente alle opere di riparazione o di ricostruzione conseguenti ai sismi del 1976 ed ammesse a finanziamento regionale, nei Comuni delimitati con DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, i lavori, qualora ricorrano motivi di urgenza e necessità, potranno essere affidati anche ad imprese non iscritte all' Albo nazionale dei costruttori, sempre che dette imprese risultino regolarmente iscritte alle rispettive Camere di commercio da almeno dodici mesi all' atto della partecipazione alla gara di appalto.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai Consorzi costituiti tra imprese artigiane iscritti nella speciale sezione dell' Albo delle imprese artigiane, senza il limite relativo al periodo di iscrizione.
Quanto previsto dal presente articolo ha validità anche per gli interventi attuati prima dell' entrata in vigore della presente legge purché inerenti le summenzionate opere.
Art. 61
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.