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Indice:
L.R. n. 11/1982
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Leggi regionali
Legge regionale
20 gennaio 1982
, n.
11
Particolari norme finanziarie connesse con l' approvazione del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1982.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21/01/1982, N. 006
Data di entrata in vigore:
21/01/1982
Materia:
170.04
-
Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della
legge regionale 30 agosto 1976, n. 48
, così come modificati ed integrati dalla
legge regionale 3 giugno 1981, n. 33
, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1982.
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della
legge regionale 18 novembre 1976, n. 60
, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l' esercizio 1982.
Per le finalità previste dall'
articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13
, è autorizzata la spesa di lire 1 milione per l' esercizio 1982.
Per le finalità previste dalla
legge regionale 13 luglio 1981, n. 44
, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l' esercizio 1982.
Art. 2
In pendenza del perfezionamento del passaggio del capitale sociale della Società Immobiliare Triestina SpA alla Università degli Studi di Trieste, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società stessa un contributo speciale << una tantum >> per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà.
Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
Art. 3
Per le finalità previste dall'
articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33
, e dall'
articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33
, come inserito con l'
articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25
, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Per le finalità previste dall' ultimo comma dell'
articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70
, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Per le finalità previste dall'
articolo 17, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72
, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 e di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Art. 4
Per le finalità previste dall'
articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7
, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l' esercizio 1982.
Corrispondentemente è previsto per il medesimo esercizio 1982 il recupero di pari importo ai sensi del secondo comma del suddetto
articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7
.
Art. 5
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall'
articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33
, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l'
articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25
, è autorizzato nell' esercizio 1982 l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.
Art. 6
La spesa di lire 19.500 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 con l'
articolo 42 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27
, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1983.
La spesa di lire 5.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 con l'
articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77
, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1983.
La spesa di lire 6.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 con l'
articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29
, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1984.
Art. 7
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' esercizio 1982 con l'
articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30
, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l' esercizio 1984.
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative