TITOLO I
        
       NORME GENERALI
        
        
        
          Art.   1
          
       Bilancio pluriennale
          
          
          
          
          
          Ogni  anno,  contestualmente  al  bilancio   annuale   di previsione, la Giunta regionale entro il 31 ottobre presenta al  Consiglio   regionale     l' aggiornamento   di   quello pluriennale,   ricostituendone   la   medesima    estensione triennale.
          
          
          Il  bilancio  pluriennale  costituisce  il  quadro  delle risorse che la Regione prevede di acquisire e  di  impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base  alla  vigente legislazione statale e regionale, sia in  base  ai  previsti nuovi provvedimenti  legislativi,  ed  a  tale  fine  indica analiticamente per ciascuna  ripartizione   dell' entrata  e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.
          
          
          Il bilancio pluriennale  costituisce  anche  la  sede  di riscontro della copertura finanziaria di  nuove  o  maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a  carico  di  esercizi futuri.
         
        
        
        
          Art.   2
          
       Leggi di spesa
          
          
          Le  leggi  che  prevedono  attività  od   interventi   a carattere continuativo o ricorrente determinano,  di  norma, soltanto gli obiettivi da  raggiungere  e  le  procedure  da seguire, rinviando alla legge di approvazione  del  bilancio pluriennale  e  del  bilancio  annuale   la   determinazione dell' entità della relativa spesa. Gli  stanziamenti  così determinati, con l' indicazione  dei  relativi  capitoli  di spesa, vengono riportati in  apposito  elenco  da  allegarsi alla legge predetta.
          
          
          Le  altre  leggi  che  autorizzano  spese   ne   indicano l' ammontare complessivo, nonché  le  quote  a  carico  del bilancio dei singoli esercizi.
          
          
          Per le spese in conto capitale (o  di  investimento),  la Giunta  regionale  può  autorizzare  la   stipulazione   di contratti o  comunque   l' assunzione  di  obbligazioni  nei limiti dell' intero stanziamento  previsto,  fermo  restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun  bilancio, ai sensi  del  successivo  articolo  5,  soltanto  le  somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a  scadere  nel corso del relativo esercizio.
         
        
        
        
          Art.   3
          
       Legge finanziaria
          
          
          Al fine di adeguare le spese del bilancio pluriennale  ed annuale agli obiettivi del piano regionale di  sviluppo,  la Giunta regionale può  presentare  al  Consiglio  regionale, contemporaneamente al disegno di legge di  approvazione  del bilancio   di   previsione,   un   disegno   di   <<    legge finanziaria    >>   con    la    quale    possono    operarsi rifinanziamenti,  nonché  modifiche  ed   integrazioni   di disposizioni legislative aventi riflessi finanziari.
         
        
        
        
          Art.   4
          
       Bilancio annuale di previsione
          
          
          Le previsioni del  bilancio  annuale  sono  formulate  in termini di competenza ed in termini di cassa.
          
          
          Le entrate e le spese sono classificate ed analizzate  in relazione alle vigenti norme in materia.
          
          
          Per ciascun capitolo di entrata e di  spesa  il  bilancio indica:
1) l' ammontare presunto dei residui attivi e  passivi  alla    chiusura  dell' esercizio  precedente  a  quello  cui  il    bilancio si riferisce;
2) l' ammontare presunto  delle  somme  non  impegnate  alla    chiusura  dell' esercizio  precedente  a  quello  cui  il    bilancio  si   riferisce,   da   iscrivere,   in   quanto    trasferite, in aumento delle  spese  che  si  prevede  di    impegnare di cui al successivo punto 3);
3) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare  e    delle spese che si prevede di impegnare nell' anno cui il    bilancio si riferisce;
4) l' ammontare delle entrate che si prevede di incassare  e    delle spese che si prevede di pagare  nell' anno  cui  il    bilancio si riferisce, senza distinzione  tra  operazioni    in conto competenza ed in conto residui.
 
          
          
          Tra le entrate di cui al punto 4)  è  iscritto  altresì l' ammontare presunto della giacenza di  cassa   all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.
          
          
          Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 3) e 4) costituiscono    il    limite    per    le    autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.
         
        
        
        
          Art.   5
          
       Impegni di spesa
          
          
          Gli  impegni  di  spesa  sono  assunti  nei  limiti   dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale.
          
          
          Formano  impegno   sugli   stanziamenti   di   competenza dell' esercizio le somme dovute dalla Regione in  base  alla legge  od  a  contratto  o  ad  altro  titolo  a   creditori determinati  o   determinabili,   sempreché   la   relativa obbligazione   venga   a   scadenza   entro    il    termine dell' esercizio.
          
          
          Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione,  a  norma dell' articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le  spese correnti, quando ciò sia indispensabile per  assicurare  la continuità dei servizi, formano impegni sugli  stanziamenti dell' esercizio le sole quote che  vengono  a  scadenza  nel corso dell' esercizio medesimo.
          
          
          Ai fini dell' accertamento delle somme da iscrivere  come residui nel conto consuntivo dell' esercizio finanziario, si considerano tali le differenze fra  gli  impegni  registrati nelle scritture della Ragioneria in base  ad  atti  formali, compresi quelli per cui è ancora in corso  il  procedimento di controllo presso la  Corte  dei  Conti,  ed  i  pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale. Le somme da  conservarsi in conto  residui  per  impegni  riferibili   all' esercizio scaduto sono accertate  con  decreto   dell' Assessore  alle finanze, da registrarsi alla Corte dei Conti.
          
          
          Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi  possono essere conservate nel conto dei residui per non più di 3  o 5 anni successivi a quello cui l' impegno  si  riferisce,  a seconda che si tratti di spese correnti o,  rispettivamente, di spese in conto capitale.  Trascorsi  tali  termini,  esse costituiscono   economia   di   bilancio   salva   la   loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi  bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.
          
          
          Sono però conservate nel conto residui oltre il  termine stabilito nel precedente comma le somme impegnate  a  carico dei capitoli relativi a limiti d' impegno.
          
          
          La legge di approvazione del bilancio  pluriennale  e  di quello annuale, nella determinazione degli  stanziamenti  di cui all' articolo 2, primo comma, e  la  legge  finanziaria, nell' apportare le modifiche di cui all' articolo 3,  devono tener conto degli impegni assunti ai  sensi  del  precedente terzo comma.
         
        
        
        
          Art.   6
          
       Stanziamenti di spese non impegnate
alla fine dell' esercizio
          
          
          Le quote degli stanziamenti  delle  spese  correnti,  non impegnate  alla  chiusura     dell' esercizio   finanziario, costituiscono economia di bilancio.
          
          
          Le  quote  degli  stanziamenti  delle  spese   in   conto capitale,  non  impegnate  alla  chiusura    dell' esercizio finanziario, vengono trasferite, per gli  stessi  fini,  sui corrispondenti  capitoli  del   bilancio     dell' esercizio successivo. Le quote  trasferite,  non  impegnate  ai  sensi dell' articolo 5 entro l' esercizio successivo a  quello  in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono  economia  di bilancio.
          
          
          L' assessore alle finanze  è  autorizzato  ad  iscrivere agli stanziamenti trasferiti in base al precedente comma con propri  decreti,  da  registrarsi  alla  Corte  dei   Conti, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.
          
          
          Le somme via via trasferite - in base a norme legislative di  deroga  ai  precedenti  primo  e  secondo  comma  ed  al successivo articolo 7 -  oltre   l' esercizio  successivo  a quello  di  iscrizione  in  bilancio   vengono   considerate provenienti dall' esercizio precedente a quello  in  cui  le somme stesse vanno trasferite.
         
        
        
        
          Art.   7
          
       Fondi globali
          
          
          Nello stato di  previsione  della  spesa  possono  essere iscritti in appositi capitoli uno o più fondi  globali  per far fronte ad oneri derivanti da  provvedimenti  legislativi che  si  perfezionino  dopo   l' approvazione  del  bilancio pluriennale e del bilancio annuale.
          
          
          Le quote dei fondi globali di cui  al  precedente  comma, qualora  non  utilizzate  alla  chiusura     dell' esercizio finanziario, vengono trasferite   all' esercizio  successivo con la procedura prevista nel precedente articolo 6.
         
        
        
        
          Art.   8
          
       Gestione provvisoria del bilancio
          
          
          Qualora al primo gennaio la  legge  di  approvazione  del bilancio  o  la  legge  di  autorizzazione    all' esercizio provvisorio siano state approvate dal  Consiglio  regionale, ma non siano entrate in vigore all' inizio   dell' esercizio finanziario   in   pendenza   degli   adempimenti   di   cui all' 
articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è autorizzata la gestione, in  via  provvisoria,  del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per  ciascun  capitolo,  ovvero  nei  limiti  della maggiore  spesa  necessaria,  ove   si   tratti   di   spese obbligatorie  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  non suscettibili  di  impegno  o  di  pagamento  frazionato   in dodicesimi.
 
          
          
          Qualora la legge di approvazione del bilancio o la  legge di autorizzazione  all' esercizio  provvisorio  siano  state rinviate  dal  Governo  al  Consiglio  regionale   a   norma dell' 
articolo 29  della  legge  costituzionale  31  gennaio 1963, n. 1, ovvero nei confronti di dette leggi  il  Governo abbia promosso la questione  di  legittimità  o  quella  di merito a norma del medesimo articolo 29, è  autorizzata  la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle  parti  ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio  o   nell' impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l' impugnativa investano l' intero bilancio, limitatamente  ad  un  dodicesimo  della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del  procedimento,  o  nei  limiti   della   maggior   spesa necessaria   ove   si   tratti   di    spese    obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e  non  suscettibili  di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
 
         
        
        
        
          Art.   9
          
       Avanzo e disavanzo finanziario
          
          
          L' avanzo  finanziario,  determinato  con  il  rendiconto generale  consuntivo  deliberato  dalla  Giunta   regionale, potrà essere utilizzato per il  finanziamento  di  nuove  o maggiori spese.
          
          
          La copertura del disavanzo finanziario è disposta  entro l' esercizio  successivo  a   quello   cui   si   riferisce, avvalendosi di maggiori o nuove entrate, di minori  spese  o del ricorso al mercato finanziario.
         
        
        
        
          Art.  10
          
       Assestamento e variazioni di bilancio
          
          
          Entro  il  30  giugno  di  ciascun  esercizio  la  Giunta regionale  presenta  al  Consiglio  regionale  un   apposito disegno  di  legge  ai   fini     dell' assestamento   degli stanziamenti  di  bilancio,   anche   sulla   scorta   della consistenza dei residui attivi e passivi accertata  in  sede di rendiconto   dell' esercizio  precedente  e  delle  somme trasferite ai sensi del precedente articolo 6.
          
          
          Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale ed  al bilancio  annuale  con  provvedimenti  amministrativi,  ogni altra  variazione  ai  bilanci  medesimi   è   disposta   o autorizzata con legge regionale, da deliberarsi,  di  norma, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
         
        
        
        
          Art.  11
          
       Particolari fondi assegnati alla Regione
          
          
          Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo  dallo  Stato alla Regione  confluiscono  nel  bilancio  regionale,  senza vincolo  a  specifiche  destinazioni,  salvo  il   caso   di assegnazioni  in  corrispondenza  di  deleghe  di   funzioni amministrative a norma dell' 
articolo  118,  secondo  comma, della Costituzione, e salvi i casi in cui la  legge  statale disponga espressamente in contrario.
 
          
          
          Al quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale e del bilancio annuale è allegato un prospetto il quale metta a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti  da assegnazioni dello Stato effettuate in base all' 
articolo  9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da  ogni  assegnazione di fondi con  destinazione  vincolata,  con   l' indicazione della rispettiva destinazione  specifica,  risultante  dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese,  distinte   anch' esse  per   capitoli,   aventi   le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.
 
          
          
          Nei  casi  di  assegnazioni  dello  Stato  alla  Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di assegnazioni di fondi a destinazione  vincolata,  la Regione  ha  facoltà  di  stanziare  e  di  erogare   somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel  caso  di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
          
          
          La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate  dallo Stato  per  uno  scopo  determinato,  a  norma   del   comma precedente, di compensare tali  maggiori  spese  con  minori erogazioni   per   lo   stesso   scopo       nell' esercizio immediatamente successivo.
          
          
          Nel bilancio pluriennale ed annuale gli  stanziamenti  di spesa  relativi  alle  assegnazioni  statali   di   cui   al precedente  terzo  comma,  vengono  comunque   iscritti   in appositi capitoli, distintamente da  quelli  finanziati  con fondi regionali.
          
          
          Nei casi di assegnazioni di fondi ai sensi del precedente terzo comma, il Presidente della  Giunta  è  autorizzato  a disporre, con propri decreti da registrare  alla  Corte  dei Conti, l' iscrizione delle relative somme negli  appropriati capitoli  di  spesa  del  bilancio  regionale,  ove  occorra istituendo anche nuovi capitoli, in corrispondenza  con  gli accertamenti  effettuati  sui  capitoli   dello   stato   di previsione   dell' entrata,  istituti  in  conformità  alla specifica destinazione delle predette assegnazioni.
          
          
          Qualora le assegnazioni dei fondi di  cui  ai  precedenti commi attengano a  spese  ripartite  in  annualità  possono essere autorizzati, con decorrenza dall' esercizio in cui  i provvedimenti  di  assegnazione  vengono   comunicati   alla Regione,  limiti   d' impegno  di  importo   e   di   durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.
          
          
          Le quote degli stanziamenti dei  capitoli  di  spesa  del bilancio  regionale,  iscritti   in   corrispondenza   delle assegnazioni dello Stato di cui al precedente  terzo  comma, possono - in deroga al primo e secondo comma del  precedente articolo 6 - venir trasferite,  previa  deliberazione  della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti.
          
          
          Le norme di cui ai  precedenti  secondo,  quinto,  sesto, settimo ed ottavo comma  si  applicano  anche  nei  casi  di assegnazioni a destinazione vincolata  effettuate  da  parte degli organi della Comunità Economica Europea.
         
        
        
        
          Art.  12
          
       Prelevamenti dal Fondo delle spese impreviste
          
          
          Il Presidente della Giunta  regionale  è  autorizzato  a disporre, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con propri decreti  da  registrare  alla  Corte  dei  Conti,  il prelevamento di somme dal fondo  di  riserva  per  le  spese impreviste e la loro iscrizione - istituendo,  ove  occorra, nuovi capitoli - ai capitoli relativi  alle  spese  che,  in quanto  considerate  impreviste,  vengono  indicate  in   un apposito elenco allegato  alla  legge  di  approvazione  del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.
          
          
          I citati decreti vengono comunicati entro  trenta  giorni dalla registrazione  della  Corte  dei  Conti  al  Consiglio regionale per la  convalida  da  effettuarsi  con  la  legge regionale   di   approvazione   del   rendiconto    generale dell' esercizio   finanziario   cui   si    riferiscono    i prelevamenti.
         
        
        
        
          Art.  13
          
       Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie
e d' ordine
          
          
          L' Assessore  alle  finanze,  su  conforme  deliberazione della Giunta  regionale,  è  autorizzato,  ove  occorra,  a disporre, con propri decreti da registrare  alla  Corte  dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per  le spese obbligatorie e  d' ordine  e  la  loro  iscrizione  ai capitoli inclusi negli elenchi delle  spese  obbligatorie  e d' ordine allegati alla legge di approvazione  del  bilancio pluriennale e del bilancio annuale.
         
        
        
        
          Art.  14
          
       Fondo di riserva del bilancio di cassa
          
          
          Nel bilancio annuale di cassa è  iscritto  un  fondo  di riserva, dell' ammontare pari alla differenza tra il  totale delle entrate che si prevede di incassare ed il totale delle spese che si prevede di pagare, per far fronte  ai  maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell' esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.
          
          
          Il prelevamento di somme dal fondo di cui  al  precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio  di  cassa  è disposto  con  decreto   dell' Assessore  alle  finanze,  da registrare alla Corte dei Conti.
         
        
        
        
          Art.  15
          
       Residui perenti reclamati dai creditori
          
          
          Per la reiscrizione ai capitoli  pertinenti  delle  somme eliminate dal conto dei  residui  ai  sensi  del  precedente articolo  5,  V  comma,   l' Assessore   alle   finanze   è autorizzato a disporre con  propri  decreti,  da  registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento dal fondo  di  riserva per le spese obbligatorie e  d' ordine  e,  rispettivamente, dal fondo speciale per la riassegnazione di residui  perenti delle spese in conto capitale, a  seconda  che  trattasi  di spese di parte  corrente  o  di  parte  in  conto  capitale, istituendo, ove occorra, i necessari capitoli.
          
          
          Al pagamento  delle  somme  reclamate  dai  creditori  ed iscritte ai sensi  del  precedente  comma  si  provvede  con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli  atti che hanno dato origine all' impegno.
         
        
        
        
          Art.  16
          
       Titoli di spesa
          
          
          Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa  con  imputazione,  oltre  che  sullo stanziamento  dell' esercizio  di  competenza,  anche  sulle quote  trasferite   dall' esercizio  precedente   ai   sensi dell' articolo  6  della  presente  legge,  riportando   sui medesimi titoli l' importo corrispondente  ad  ogni  singola imputazione.
          
          
          Sui singoli capitoli, in conto  residui,  possono  essere emessi  titoli  di  spesa  con  imputazione  anche  a  somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l' importo corrispondente ad ogni singolo esercizio.
          
          
          Al fine di consentire che tutti i titoli di  spesa  siano estinti entro la chiusura dell' esercizio, il  Tesoriere  è autorizzato a  commutare   d' ufficio,  con  inizio  dal  22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni  circolari non  trasferibili  a  favore  delle  persone  autorizzate  a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi.
          
          
          I titoli di spesa estinti ai sensi del  precedente  comma si  considerano,  pertanto,  agli  effetti  del   rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
          
          
          I  rapporti  con  il  Tesoriere  regionale  in  relazione all' accertamento dell' effettivo  pagamento  degli  assegni succitati sono regolati con  decreto  del  Presidente  della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrare alla Corte dei Conti.
         
        
        
        
          Art.  17
          
       Pagamenti di ruoli di spesa fissa
          
          
          L' autorizzazione a  disporre  pagamenti,  contenuta  nei ruoli di spesa  fissa,  può  essere  diretta  al  Tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli  eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente  trasmessi al Tesoriere stesso.
          
          
          Qualora per il pagamento delle spese  a  mezzo  ruoli  di spesa fissa l' Amministrazione non si avvalga della facoltà prevista dal  precedente  comma,  gli  ordini  di  pagamento emessi  sui  ruoli  medesimi  sono  firmati  dal  Ragioniere Generale della Regione.
         
        
        
        
          Art.  18
          
       Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi
impegni - Ordine scritto al Ragioniere Generale
per l' apposizione del visto ad atti d' impegno o a
titoli di pagamento
          
          
          Nei casi in cui in  base  alle  vigenti  disposizioni  la competenza a stipulare contratti è attribuita al Presidente della  Giunta  regionale  o,  rispettivamente,  ai   singoli Assessori, gli stessi provvedono anche all' approvazione dei relativi contratti  ed  alla  conseguente  assunzione  degli impegni di spesa, salva la  facoltà  del  Presidente  della Giunta  regionale  di  avocare  a  sé   l' approvazione  di contratti di  particolare  importanza,  nel  quale  caso  il Presidente è anche autorizzato ad assumere gli  impegni  di spesa in deroga a quanto previsto dall' articolo 6,  secondo comma, secondo alinea, della 
legge 5 agosto 1978, n. 468.
 
          
          
          L' ordine scritto al Ragioniere Generale  di  apporre  il visto ad un atto di impegno di  spesa  o  ad  un  titolo  di pagamento nei casi previsti dall' articolo 64  del  RD    18 novembre 1923, n. 2440, deve essere firmato, a seconda della materia, dal  Presidente  della  Giunta  o   dall' Assessore competente.
         
        
        
        
          Art.  19
          
       Mutui e prestiti
          
          
          La contrazione di mutui da parte della Regione può venir autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione  del bilancio  pluriennale  e  del  bilancio   annuale,   o   con successiva legge di variazione agli stessi, per provvedere a spese di investimento.
          
          
          L' importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale ed interessi dei  mutui  assunti  a  norma  del comma precedente e di quelli eventualmente  assunti  per  la copertura del disavanzo finanziario  ai  sensi  del  secondo comma del precedente articolo 9, nonché dei prestiti di cui all' 
articolo 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, non può superare il 20%  dell' ammontare  complessivo delle entrate tributarie previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
 
          
          
          Al termine di ciascun  esercizio  cessa  di  aver  vigore l' autorizzazione   a    contrarre    mutui    relativamente all' importo  iscritto  tra  le  entrate  del  bilancio  per l' esercizio stesso.
         
        
        
        
          Art.  20
          
       Enti funzionali della Regione
          
          
          In  materia  di  amministrazione  del  patrimonio  e   di contabilità  degli  enti  ed  organismi  funzionali   della Regione, in qualunque forma  costituiti,  si  osservano,  in quanto applicabili, le disposizioni  di  cui  al  
DPR     18 dicembre 1979, n. 696. Per l' esecuzione delle  disposizioni di cui al presente comma verrà emanato apposito regolamento con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  su conforme deliberazione della Giunta stessa.
 
          
          
          I bilanci ed i rendiconti degli enti ed organismi di  cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
          
          
          In allegato  al  conto  consuntivo  della  Regione  viene esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli  enti  e degli organismi di cui al precedente  primo  comma,  nonché delle spese effettuate nel  medesimo  esercizio  dagli  enti locali nell' esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
          
          
          Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l' ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui  la Regione abbia partecipazione finanziaria.