LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 92

Utilizzazione dello stanziamento di cui all' articolo 5 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, concernente << Interventi urgenti per lo sviluppo socio - economico della regione >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1982
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di lire 2.000 milioni, previsto dall' articolo 5 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, per gli interventi di cui all' articolo 5, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, da effettuarsi anche nelle zone non colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.