LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 1982, n. 51

Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1982
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Contributi sugli interessi dei mutui destinati
al potenziamento dei laboratori artigiani
Art. 1
 
Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell' artigianato secondo gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo con particolare riferimento a quello del riequilibrio economico e territoriale delle aree deboli, la Regione Friuli - Venezia Giulia concede contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane.
Il contributo regionale è concesso per l' acquisto delle aree e dei locali necessari, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei laboratori, per l' acquisto dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonché per la formazione delle scorte necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, entro il limite del 30% del complessivo importo ammesso a contributo.
Art. 2
 
Agli effetti della concessione dei contributi di cui all' articolo 1 la Regione, ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, si avvale della Cassa per il credito alle imprese artigiane e partecipa con un proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa medesima ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e dell' articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.
Art. 3
 
Il conferimento regionale di cui all' articolo 2 della presente legge è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di mutuo eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane determinata con le modalità di cui al successivo articolo 4.
Nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti dello Stato ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, siano totalmente impegnate e nel caso in cui lo Stato non dia luogo a conferimenti, l' intervento regionale può riguardare anche la parte di mutuo altrimenti assistibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Nell' ipotesi indicata dal primo comma del presente articolo si dovrà dar corso alla stipulazione di un unico contratto di mutuo per ciascun richiedente il contributo.
Art. 4
 
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' industria ed all' artigianato di concerto con l' Assessore alle finanze, sentito il Comitato regionale per l' artigianato, determinerà la misura del contributo sugli interessi nonché l' entità del finanziamento eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Art. 5
 
I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, ai consorzi fra imprese artigiane di cui al capo IV bis della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, introdotto con l' articolo 18 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, nonché ai consorzi misti di cui alla legge regionale 16 maggio 1974, n. 20.
L' onere finanziario necessario per far fronte alle richieste di contributo di cui al comma precedente graverà interamente sul conferimento regionale.
Art. 6
 
Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all' articolo 1 della presente legge è riservata alla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e all' artigianato, sentito il Comitato regionale per l' artigianato, la facoltà di deliberare criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie di investimento, per settori di attività economica ovvero per zone territoriali da adottarsi, nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, da parte del Comitato tecnico regionale del Friuli - Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.
Il Comitato tecnico regionale del Friuli - Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuto ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull' attività svolta nonché sulla utilizzazione dei fondi.
Art. 7
 
Gli interessi maturati sui conferimenti regionali effettuati ai sensi dell' articolo 2 della presente legge andranno ad incrementare il fondo costituito dalla Regione Friuli - Venezia Giulia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi.
I rapporti tra la Regione Friuli - Venezia Giulia e la Cassa per il credito alle imprese artigiane in ordine ai conferimenti previsti dalla presente legge saranno regolati da apposite convenzioni.
Art. 8
 
L' Assessore regionale all' industria e all' artigianato deposita annualmente presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco delle ditte ammesse nell' anno antecedente ai benefici del presente Capo, con l' indicazione dei relativi importi.
Art. 9
 
Per le finalità previste dal presente Capo è autorizzato, nell' esercizio 1983, un limite d' impegno di lire 800 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7869 con la denominazione << Contributi annui costanti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane sugli interessi dei mutui agevolati a medio termine ed a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO II
 Modifiche al Capo primo della legge regionale 28 aprile
1978, n. 30, concernente interventi a favore del
<< Fondo rischi >> dei Consorzi provinciali di garanzia fidi
fra le imprese artigiane e le cooperative tra imprese
artigiane della regione
Art. 10
 
L' articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è sostituito come segue:
<< Art. 2
 
L' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia (ESA) ha facoltà di devolvere, in tutto o in parte, in favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane di cui al precedente articolo 1, i fondi disponibili e destinati in bilancio alla concessione dei contributi di cui al terzo comma - punto 1 - dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.
I Consorzi provinciali garanzia fidi gestiranno dette somme con contabilità separata, per le medesime finalità indicate al terzo comma - punto 1 - dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 e con le modalità che l' ESA riterrà opportuno dettare al riguardo anche in relazione ai contenuti del Piano regionale di sviluppo.
I Consorzi provinciali garanzia fidi, all' atto della devoluzione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, sono obbligati a cooptare nel proprio consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell' ESA designato dal Consiglio di amministrazione dell' Ente medesimo.
I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane, per le finalità di cui al presente articolo, apporteranno al proprio statuto le opportune modifiche.
È fatto obbligo ai Consorzi predetti di trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato un rendiconto sull' utilizzazione dei fondi devoluti ai sensi del primo comma del presente articolo con l' indicazione dei beneficiari dei contributi e dell' entità delle agevolazioni applicate a ciascuna ditta. >>

CAPO III
 Modifiche al Capo secondo della legge regionale 28
aprile 1978, n. 30, concernente contributi sulle operazioni
di locazione finanziaria di macchine e attrezzature
Art. 11
 
Il secondo ed il terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono sostituiti dai seguenti:
<< Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore di acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 100 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno per ogni azienda beneficiaria.
Nella ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 100 milioni di lire. >>.

Art. 12
 
All' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito apposito Comitato tecnico - consultivo istituito presso la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dall' Assessore all' industria ed artigianato, che lo presiede;
b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentantive, designati dalle organizzazioni stesse;
c) da un rappresentante dell' ESA.

In caso di assenza o di impedimento dell' Assessore all' industria e artigianato, assume la presidenza il direttore regionale della Direzione dell' industria e artigianato o un suo sostituto.
I membri del Comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
Le mansioni di segretario possono essere svolte da un funzionario della Direzione regionale dell' industria e artigianato.
Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, di lire 25.000. A coloro che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo faranno carico al capitolo 1735 che presenta sufficiente disponibilità. >>.

CAPO IV
 Osservanza della disciplina normativa e delle condizioni
retributive vigenti nei confronti dei lavoratori
Art. 13
 
Non sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.
A tal fine dette imprese devono rilasciare sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
CAPO V
 Abrogazione di norme regionali e regime delle operazioni
agevolate in essere
Art. 14
 
Alle operazioni di credito agevolato per le quali siano stati concessi contributi in conto interessi ovvero garanzie fidejussorie da parte dell' amministrazione regionale o dall' ESA ai sensi delle norme abrogate dal comma precedente continua ad applicarsi la disciplina dettata dalle norme stesse fino alla estinzione delle operazioni medesime.
CAPO VI
 Contributo straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo
dell' artigianato e rifinanziamento della legge
regionale 28 aprile 1978, n. 30
Art. 15
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo n. 7873 con la denominazione << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per gli interventi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). - Per lire 500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982.

Art. 16
 
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane della regione al fine di integrare il << Fondo rischi >> costituito presso i Consorzi medesimi a garanzia delle operazioni di credito a breve termine.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
L' onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 17
 
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato in ciascuno degli esercizi 1982, 1983 e 1984 un limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:
esercizio 1982lire300 milioni
esercizio 1983lire600 milioni
esercizi dal 1984 al 1986lire900 milioni
esercizio 1987lire600 milioni
esercizio 1988lire300 milioni


L' onere di lire 1.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.800 milioni.
Al predetto onere di lire 1.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate dal 1985 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.