CAPO I
Contributi sugli interessi dei mutui destinati
al potenziamento dei laboratori artigiani
Art. 1
Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dell' artigianato secondo gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo con particolare riferimento a quello del riequilibrio economico e territoriale delle aree deboli, la Regione Friuli - Venezia Giulia concede contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane.
Il contributo regionale è concesso per l' acquisto delle aree e dei locali necessari, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei laboratori, per l' acquisto dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonché per la formazione delle scorte necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, entro il limite del 30% del complessivo importo ammesso a contributo.
Art. 3
Il conferimento regionale di cui all' articolo 2 della presente legge è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di mutuo eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane determinata con le modalità di cui al successivo articolo 4.
Nell' ipotesi indicata dal primo comma del presente articolo si dovrà dar corso alla stipulazione di un unico contratto di mutuo per ciascun richiedente il contributo.
Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' industria ed all' artigianato di concerto con l' Assessore alle finanze, sentito il Comitato regionale per l' artigianato, determinerà la misura del contributo sugli interessi nonché l' entità del finanziamento eccedente gli importi massimi assistibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Art. 5
L' onere finanziario necessario per far fronte alle richieste di contributo di cui al comma precedente graverà interamente sul conferimento regionale.
Art. 6
Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi di cui all' articolo 1 della presente legge è riservata alla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e all' artigianato, sentito il Comitato regionale per l' artigianato, la facoltà di deliberare criteri prioritari, preferenziali o selettivi per categorie di investimento, per settori di attività economica ovvero per zone territoriali da adottarsi, nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, da parte del Comitato tecnico regionale del Friuli - Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituito ai sensi dell'
articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.
Il Comitato tecnico regionale del Friuli - Venezia Giulia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuto ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull' attività svolta nonché sulla utilizzazione dei fondi.
Art. 7
Gli interessi maturati sui conferimenti regionali effettuati ai sensi dell' articolo 2 della presente legge andranno ad incrementare il fondo costituito dalla Regione Friuli - Venezia Giulia presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi.
I rapporti tra la Regione Friuli - Venezia Giulia e la Cassa per il credito alle imprese artigiane in ordine ai conferimenti previsti dalla presente legge saranno regolati da apposite convenzioni.
Art. 8
L' Assessore regionale all' industria e all' artigianato deposita annualmente presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco delle ditte ammesse nell' anno antecedente ai benefici del presente Capo, con l' indicazione dei relativi importi.
Art. 9
Per le finalità previste dal presente Capo è autorizzato, nell' esercizio 1983, un limite d' impegno di lire 800 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7869 con la denominazione << Contributi annui costanti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane sugli interessi dei mutui agevolati a medio termine ed a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO IV
Osservanza della disciplina normativa e delle condizioni
retributive vigenti nei confronti dei lavoratori
Art. 13
Non sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.
CAPO VI
Contributo straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo
dell' artigianato e rifinanziamento della legge
regionale 28 aprile 1978, n. 30
Art. 15
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo n. 7873 con la denominazione << Contributo straordinario all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per gli interventi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). - Per lire 500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982.
Art. 16
Per le finalità previste dal
Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane della regione al fine di integrare il << Fondo rischi >> costituito presso i Consorzi medesimi a garanzia delle operazioni di credito a breve termine.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
L' onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 17
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato in ciascuno degli esercizi 1982, 1983 e 1984 un limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:
| esercizio 1982 | lire | 300 milioni |
| esercizio 1983 | lire | 600 milioni |
| esercizi dal 1984 al 1986 | lire | 900 milioni |
| esercizio 1987 | lire | 600 milioni |
| esercizio 1988 | lire | 300 milioni |
L' onere di lire 1.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.800 milioni.
Al predetto onere di lire 1.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate dal 1985 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.