LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 1982, n. 27

Norme integrative ed interpretative della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/04/1982
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 1
 
In via di interpretazione autentica della lettera c) dell' articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la concessione di contributi una tantum per l' acquisto o la costruzione della casa, ivi prevista per favorire il rimpatrio degli emigrati ed il loro rapido reinserimento sotto il profilo alloggiativo, può essere disposta anche per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasformazione di edifici di loro proprietà, nel territorio regionale, da adibire ad abitazione.
Art. 2
 
In applicazione di quanto previsto dall' art. 12 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, nel caso in cui le provvidenze disciplinate dai progetti specifici degli interventi straordinari del Fondo regionale per l' emigrazione siano collegate ai contributi disposti da altre leggi regionali, le domande presentate dagli emigrati o dai rimpatriati, ai sensi di dette leggi, hanno titolo di precedenza.
L' erogazione agli emigrati od ai rimpatriati delle provvidenze disciplinate dai progetti specifici di cui al precedente comma, può, in tal caso, essere disposta in base alla comunicazione, da parte delle Direzioni o dagli Enti regionali competenti, dell' accertata sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l' ammissibilità ai contributi previsti dalle leggi collegate.
Ove la concessione o l' erogazione dei contributi previsti da dette leggi collegate sia sottoposta a particolari condizioni od al verificarsi di determinati eventi, l' erogazione delle provvidenze disciplinate dai progetti specifici degli interventi straordinari del Fondo regionale per l' emigrazione può essere disposta ponendo a carico degli emigrati o rimpatriati beneficiari l' obbligo, a semplice richiesta dell' Amministrazione regionale, dell' immediata restituzione delle somme percepite, aumentate degli interessi computati al tasso di Tesoreria regionale, qualora le condizioni poste non siano rispettate o gli eventi previsti non si verifichino entro i termini stabiliti.
Art. 3
 
In via di interpretazione autentica, le misure di sostegno previste alla lettera d) dell' art. 5 e disciplinate dai relativi progetti specifici di cui al secondo comma dell' art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 possono essere concesse anche ai lavoratori già rimpatriati da non oltre due anni, alla data di entrata in vigore della stessa legge e che, entro i predetti termini o successivamente, abbiano realizzato in forma singola, associata o cooperativistica attività nei settori industriale, artigiano, commerciale, agricolo o turistico.
La cessazione dell' attività o la cessione dell' impresa, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle provvidenze previste dalla lettera d) dell' art. 5 e dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, comporta la revoca delle provvidenze concesse e l' obbligo della restituzione delle somme percepite; tuttavia, per gravi motivi, il beneficiario potrà, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, essere autorizzato alla cessazione dell' attività od alla cessione dell' impresa, venendo, in tal caso, esonerato dall' obbligo della restituzione delle somme percepite.
Nel caso di attività intrapresa in forma associata o cooperativistica gli incentivi e le misure di sostegno previsti dalla lettera d) dell' art. 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, vengono concessi in favore della società, anche di fatto, o della cooperativa cui i lavoratori rimpatriati sono associati e sono determinati dai relativi progetti specifici in misura proporzionale al numero dei soci rimpatriati che effettivamente svolgono l' attività lavorativa nella società o cooperativa rispetto agli altri associati o cooperatori non rimpatriati.
Le domande per le provvidenze di cui al comma precedente possono riferirsi anche a soci che siano ancora emigrati, ma le provvidenze stesse devono essere ragguagliate al numero dei soci rimpatriati accertati all' atto della concessione.
È fatto obbligo alla società od alla cooperativa beneficiaria delle provvidenze di comunicare alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione ogni diminuzione del numero dei soci rimpatriati intervenuta successivamente alla concessione delle provvidenze ed entro il termine di cinque anni dalla concessione stessa; in tal caso la diminuzione del numero dei rimpatriati associati o cooperatori, rispetto a quello accertato ai fini della concessione, comporta, a seconda dei casi, la revoca proporzionale o totale delle provvidenze concesse e l' obbligo, per la società o per la cooperativa beneficiaria, della restituzione parziale o totale delle somme percepite.
Art. 4
 
Ai fini del coordinamento degli interventi ordinari e straordinari nel settore dell' emigrazione, sono sottoposte all' esame del comitato regionale interassessorile per l' emigrazione le iniziative previste dalla lettera c) dell' art. 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, intese alla conoscenza ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia presso le comunità di corregionali emigrati.
Art. 5
 
All' art. 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Eventuali modifiche apportate, per giustificati motivi, ai programmi originari, comprese quelle che comportino la realizzazione, entro il primo trimestre dell' anno successivo, di talune attività e spese programmate per l' anno cui si riferisce la sovvenzione, potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal Direttore regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.
L' approvazione di cui al precedente comma può essere richiesta entro il 31 dicembre dell' anno al quale si riferisce la sovvenzione.
Nel caso in cui venga richiesta l' approvazione di una modifica dei programmi originari che comporti anche uno spostamento, entro il primo trimestre dell' anno successivo, dei tempi di realizzazione dei programmi stessi, il termine indicato dal sesto comma è prorogato al 30 aprile dell' anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione. >>.

Art. 6
 
In sede di prima applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 5, l' autorizzazione ivi prevista può essere richiesta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il termine fissato dal sesto comma dell' art. 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, si intende, in tal caso, stabilito in 60 giorni dalla data di comunicazione dell' avvenuta approvazione della modifica dei programmi originari.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.