Al personale di cui al precedente articolo 1 viene attribuita nella qualifica d' inquadramento, a decorrere dal 1 gennaio 1981, la posizione tabellare corrispondente al tratttamento economico in godimento all' Ente di provenienza alla data predetta, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.
Al personale di cui al presente articolo sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1981, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
a) stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;
b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e dall' articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e gli aumenti conseguiti alla data del 1 gennaio 1981 per effetto dell' applicazione dell' articolo 40 primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, ovvero gli aumenti conseguiti per effetto dell' applicazione dell' Accordo nazionale unico di lavoro per il personale degli Enti ospedalieri;
c) la somma risultante dalla differenza dell' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo prestato presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e comunque per un massimo di 16 anni ed i benefici conseguiti per effetto dell' applicazione dell' art. 40, primo ocmma, quarta interlinea, del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, ovvero per effetto dell' applicazione del predetto Accordo nazionale unico di lavoro.