Art. 1
In attesa della delega di cui al comma precedente e a far tempo dal 1 ottobre 1981, l' esercizio delle funzioni ivi considerate, unitamente alle eventuali altre funzioni socio - assistenziali già esercitate dai soppressi Consorzi, viene svolto da parte dei Comuni in cui avevano sede i Consorzi medesimi, altresì su delega degli enti già partecipanti ai Consorzi, se del caso, anche attraverso apposite convenzioni con i medesimi.
Le attrezzature e gli eventuali altri beni mobili già in dotazione o, comunque, utilizzati dai soppressi Consorzi per l' esercizio delle funzioni, di cui al presente articolo, sono acquisite al patrimonio dei Comuni o delle entità locali delegati alla prosecuzione delle funzioni.
Art. 2
Le posizioni di comando del personale in servizio alla data del 30 settembre 1981 presso i soppressi Consorzi cessano a far tempo dal 1 ottobre successivo ed il relativo personale rientra nel rispettivo ente di appartenenza.
Il personale di ruolo dei predetti Consorzi, altresì in servizio alla data suindicata, è assegnato con effetto 1 ottobre 1981 - fermo restando il livello retributivo funzionale di ciascun addetto, nel rispetto della posizione giuridica, economica e professionale acquisita - ai comuni già sede di soppressi Consorzi per essere utilizzato nell' esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1, secondo comma.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quella indicata al precedente comma, i Comuni suindicati subentrano nella titolarità dei rapporti stessi, fermi restandone la natura ed i contenuti.
Al fine di assicurare da parte dei Comuni predetti la continuità dello svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui al citato art. 1, secondo comma, il personale considerato ai due precedenti commi è, comunque, mantenuto in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'
art. 4, nono comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e lo stesso è considerato a tutti gli effetti dipendente dai Comuni medesimi.
Art. 3
In attesa di quanto previsto all'
art. 4, nono comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, il personale di cui al precedente articolo 2 potrà essere utilizzato da parte delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali competenti per territorio, previa intesa con le Amministrazioni interessate, per l' esercizio delle funzioni indicate all' art. 1, primo comma, della presente legge.
Art. 4
La Regione assegna ai Comuni di cui al II comma dell' art. 1 ovvero alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali territorialmente competenti i fondi necessari per l' esercizio delle funzioni considerate dalla presente legge, limitatamente alla parte non coperta dalla contribuzione finanziaria degli enti interessati e compreso l' onere attinente al relativo personale.
Art. 5
Per le finalità previste dall' articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3332 con la denominazione: << Finanziamenti per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale già esercitati dai soppressi Consorzi sanitari >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 800 milioni per l' esercizio 1981.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.