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Indice:
L.R. n. 81/1981
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
10 dicembre 1981
, n.
81
Modifiche ed integrazioni di norme finanziarie riguardanti interventi nelle zone terremotate.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/12/1981, N. 124
Data di entrata in vigore:
11/12/1981
Materia:
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
A parziale modifica di quanto disposto dall'
articolo 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
, le spese previste dagli articoli 8, 10 e 14, secondo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
, e successive modificazioni ed integrazioni fanno carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di L. 23.280.640.000 per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'
articolo 11, primo comma, della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3
- dal capitolo 6029 del precitato stato di previsione.
Di conseguenza, la denominazione del capitolo 6029 del più volte citato stato di previsione viene così modificata: << Finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell'
articolo 25, secondo comma, del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648
, convertito nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730
, e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della
legge 1 giugno 1939, n. 1089
, e per l' acquisizione degli immobili e per i lavori di cui all'
articolo 14, primo comma, della legge regionale n. 30/1977
>>.
Sul citato capitolo 6029, tuttavia, faranno carico le operazioni relative alla gestione dei residui e degli impegni conseguenti agli interventi effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 8, 10 e 14 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
.
Art. 2
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'
articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8
, fanno carico al capitolo 8324 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
In relazione al disposto del citato
articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8
, la denominazione del suddetto capitolo 8324 viene così modificata:
<< Sovvenzioni ai Comuni per l' espropriazione e per l' occupazione temporanea e d' urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonché dei servizi collettivi, e per l' acquisizione anche mediante espropriazione delle aree adibite a deposito di materiale di risulta >>.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative