LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 1981, n. 74

Norme per la valorizzazione del volontariato.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/11/1981
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 1
 
La Regione riconosce, valorizzandola, la funzione sociale delle Associazioni ed istituzioni di volontariato liberamente costituite.
Art. 2
 
Le attività di volontariato si esplicano nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 23.12.1978, n. 833, dalla presente legge, da altre norme o leggi all' uopo emanate nel quadro del conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sociali ed assistenziali.
Art. 3
 
Le Associazioni ed istituzioni di volontariato esistenti sul territorio verranno, anche su loro richiesta, censite annualmente dal Comune competente per territorio e segnalate alla Amministrazione regionale.
Art. 4
 
Per il conseguimento dei fini di cui all' articolo 1 e seguenti e nel quadro della programmazione sociosanitaria regionale, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Unità sanitarie locali, stipulano convenzioni con Associazioni od altre istituzioni di volontariato relative alle modalità della loro collaborazione nell' ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni.
Le Associazioni e le altre istituzioni di cui al comma precedente, possono essere dotate o non di personalità giuridica, debbono essere liberamente costituite e fondate, a norma di statuto, su prestazioni gratuite personali dei soci per il conseguimento, senza scopo di lucro, dei fini di cui all' articolo 1 e seguenti.
Art. 5
 
Le attività di volontariato sono esercitate nelle istituzioni, nelle strutture murarie, nei servizi itineranti, nei servizi domiciliari e negli ambiti locali, secondo le modalità di coordinamento, previste dalle convenzioni, volte ad integrare le attività stesse con quelle dei presidi e dei servizi pubblici istituzionali e dei servizi privati convenzionati.
Art. 6
 
Nelle convenzioni le Associazioni ed istituzioni di volontariato assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto.
Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento.
È fatto obbligo ai componenti delle Associazioni ed istituzioni di volontariato di partecipare ai corsi di cui al precedente comma secondo le prescrizioni contenute dalle singole convenzioni.
I Comuni, singoli o associati, le Comunità montane e le Unità sanitarie locali, possono istituire corsi di addestramento socio - sanitario a favore di volontari e ammettere questi ultimi, quali uditori, ai corsi di addestramento destinati al personale dipendente.
Art. 7
 
Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli Enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato, possono concedere finanziamenti alle Associazioni stesse per il funzionamento ed in particolar modo per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l' esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.
Art. 8
 
I responsabili dei servizi che erogano attività assistenziale a favore dei tossicodipendenti, alcoolisti ed ex alcoolisti possono autorizzare persone idonee all' assistenza e alla educazione a frequentare, in qualità di assistenti volontari, i centri medico sociali e di assistenza allo scopo di partecipare all' opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale.
Le Unità sanitarie locali possono adottare apposite norme regolamentari per la disciplina della frequenza e della attività nell' ambito dei propri servizi di persone idonee quali assistenti volontari non facenti parte di Associazioni o istituzioni non convenzionate.
Art. 9
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite le Unità sanitarie locali, contributi destinati esclusivamente al sostegno organizzativo delle Associazioni o delle altre istituzioni di volontariato convenzionate, a condizione che le attività delle medesime siano inserite nell' ambito dei servizi pubblici o privati convenzionati e che siano fatte salve le specifiche motivazioni sociali dei volontari aderenti alla Associazione.
Il contributo può essere finalizzato a promuovere particolarmente l' attività volontaria nell' ambito del distretto dei servizi di base, quale ambito istituzionale di espressione e di incidenza delle attività di partecipazione dei cittadini, e ad incentivare l' espletamento di servizi innovativi e sperimentali, nonché attività formative dei volontari.
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale sovvenzioni da utilizzare per l' opera di propaganda alla donazione degli organi a scopo di trapianto, per iniziative di attività di educazione sanitaria e per la diffusione del concetto di prevenzione delle malattie, nonché per il funzionamento delle Associazioni medesime.
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere alle Associazioni dei donatori volontari di sangue sovvenzioni da utilizzare per la propaganda trasfusionale, in collaborazione con i Centri trasfusionali operanti nella stessa zona di attività della Associazione, per iniziative di attività di educazione sanitaria, nonché per il funzionamento delle Associazioni medesime.
Art. 11
 
Alla assegnazione delle sovvenzioni di cui agli articoli 9 e 10 si provvede annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità.
L' erogazione è disposta con decreto dell' Assessore che dà notizia delle sovvenzioni concesse ai sensi degli articoli 9 e 10 all' Unità sanitaria locale competente per territorio.
Art. 12
 
Le domande di sovvenzione di cui agli articoli 9 e 10 accompagnate da una relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese che l' associazione intende sostenere nell' anno, nonché dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti per ottenere la sovvenzione medesima, devono pervenire alla Unità sanitaria nel cui ambito ha sede l' Associazione entro il mese di febbraio di ciascun anno.
L' Unità sanitaria locale trasmette le domande entro dieci giorni dal detto termine alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità, esprimendo motivato parere sulle medesime.
Art. 13
 
È fatto obbligo alle Associazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui agli articoli 9 e 10 di fornire la documentazione dell' impiego delle sovvenzioni medesime secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.
La documentazione è trasmessa tramite l' Unità sanitaria locale nel cui ambito ha sede l' Associazione alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti dalle Associazioni operanti nell' ambito territoriale di pertinenza.
Art. 14
 
Art. 15
 
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2532 con la denominazione: << Contributi a favore delle Associazioni di volontariato, delle Associazioni donatori di organi e dell' Associazione donatori volontari di sangue >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981, al 1983, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2508 del precitato stato di previsione.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.