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Indice:
L.R. n. 61/1981
Art. 1
Art. 2
Leggi regionali
Legge regionale
2 settembre 1981
, n.
61
Ulteriore integrazione alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente " Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione".
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/09/1981, N. 088
Data di entrata in vigore:
17/09/1981
Materia:
420.03
-
Edilizia scolastica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Dopo il
secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive integrazioni va aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al
secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato. >>.
Il
terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive integrazioni viene così modificato:
<< La delega di cui al
terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
, e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo e terzo comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8. >>
Art. 2
Gli oneri previsti dal
terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22
e successive integrazioni, aggiunto con l' articolo 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 6703 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata: << Spese e rimborsi per l' approvvigionamento, la messa in opera e l' arredamento di aule mobili o ad elementi componibili ovvero di strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico nelle zone colpite dal terremoto, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché spese per le riparazioni straordinarie o per il riattamento >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative