LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 1981, n. 48

Rifinanziamento delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, 3 giugno 1978, n. 49 e successive modifiche, e 26 agosto 1966, n. 24 e successive modifiche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/08/1981
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
Per le finalità previste dalle lettere << a >>, << b >>, << d >>, << e >> ed << f >> dell' articolo 2 e dalla lettera << a >> dell' articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzate per il piano finanziario 1981-1983, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983, le seguenti spese:
a) L. 400 milioni per le finalità previste dalla lettera << a >> dell' articolo 2;
b) L. 200 milioni per le finalità previste dalla lettera << b >> dell' articolo 2;
c) L. 950 milioni per le finalità previste dalle lettere << d >> ed << e >> dell' articolo 2;
d) L. 200 milioni per le finalità previste dalla lettera << f >> dell' articolo 2;
e) L. 250 milioni per le finalità previste dalla lettera << a >> dell' articolo 3.

Art. 2
 
Con riguardo alle iniziative individuate alle successive lettere << a >> e << b >>, da realizzarsi in attuazione del piano di sviluppo regionale nel territorio dei comuni compresi nel DPGR 20 maggio 1976, n. 0714 Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 2.500 milioni da ripartirsi come di seguito indicato:
a) lire 300 milioni per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche (concessione di contributi in capitale a favore delle iniziative indicate alle lettere << a >> e << b >> del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche);
b) lire 2.200 milioni per le finalità previste dalla lettera << b >> del primo comma e del secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.

Art. 3
 
Per le finalità previste alle lettere << a >>, << b >>, << c >> e << d >> del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, in ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1983, un limite di impegno di lire 400 milioni.
Art. 4
 
Per gli interventi finanziari previsti dal precedente articolo 2 trovano applicazione l' articolo 4 ed il terzo, il quarto ed il quinto comma dell' articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche.
Art. 5
 
L' onere previsto dalla lettera << a >> dell' articolo 1 della presente legge fa carico al capitolo 8614 - istituito, ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 3 del 18 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 400 milioni.
L' onere previsto dalla lettera << b >> dell' articolo 1 della presente legge fa carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 200 milioni.
L' onere previsto dalla lettera << c >> dell' articolo 1 della presente legge fa carico al capitolo 8616 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 950 milioni.
L' onere previsto dalla lettera << d >> dell' articolo 1 della presente legge fa carico al capitolo 8617 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 200 milioni.
L' onere previsto dalla lettera << e >> dell' articolo 1 della presente legge fa carico al capitolo 8618 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 250 milioni.
All' onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 (Rubrica n. 3 - partita n. 69 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Art. 6
 
L' onere previsto dalla lettera << a >> dell' articolo 2 della presente legge fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere previsto dalla lettera << b >> dell' articolo 2 della presente legge fa carico al capitolo 8626 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.200 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - partita n. 68 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 7
 
Le annualità relative ai limiti autorizzati con l' articolo 3 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
- esercizio 1981 ........................ lire 400 milioni - esercizio 1982 ........................ lire 800 milioni - esercizi dal 1983 al 2000 ............. lire 1.200 milioni - esercizio 2001 ........................ lire 800 milioni - esercizio 2002 .........................lire 400 milioni

L' onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8619 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.400 milioni per il piano, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - partita n. 70 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.