TITOLO II
Attribuzioni riservate alla Regione
Art. 2
(Ordinanze contingibili ed urgenti)
Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d' igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni, ovvero anche di un singolo Comune qualora non vi provveda il Sindaco.
La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali si avvalgono della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale ricadono i Comuni interessati.
Art. 3
(Autorizzazioni)
Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all' apertura ed all' esercizio di:
a) case di cura private;
b)
( ABROGATA )
c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;
d) macelli pubblici e privati.
L' istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d), è inoltrata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell' Unità sanitaria locale competente per territorio, corredata dal parere espresso sulla medesima dal rispettivo Comitato di gestione.
Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per regolamentare l' apertura e l' esercizio di case di cura private.
Per l' attività istruttoria trova applicazione il secondo comma dell' articolo precedente.
Note:
1Parole soppresse [errore decodifica al_a] da art. 11, comma 1, L. R. 17/2003
Art. 4
(Attività nell' interesse dei privati)
Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti gli Ordini professionali nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente.
Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.
Con il medesimo procedimento, di cui ai commi precedenti, saranno approvate le tariffe per le prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria.
Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.
Art. 5
(Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)
1.
Ai sensi dell'
articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i Comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
3.
La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'
articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475
(Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'Azienda stessa.
4.
Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni:
a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui Comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei Comuni afferenti al proprio territorio;
b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai Comuni afferenti al territorio di propria competenza;
f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e);
Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2004
2Articolo sostituito da art. 5, comma 13, L. R. 33/2015
Art. 5 bis
(Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali)
2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.
3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.
4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 171, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 171, comma 2, L. R. 17/2010
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 2, L. R. 20/2004
2Articolo abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015
Art. 6 bis
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 20/2004
2Articolo abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015
TITOLO IV
Organismi collegiali
Art. 25
(Comitato regionale per i servizi trasfusionali)
1. È istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.
2.
Il Comitato è composto da:
a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;
b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;
c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;
d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;
e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.
3.
Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato:
a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;
b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;
c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;
d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.
4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.
6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
Note:
1La Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' artico lo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2Articolo sostituito da art. 172, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 26
(Commissione regionale per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
Ai compiti previsti dall'
articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell' Unità sanitaria locale.
La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;
- da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell' Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti nell' elenco di cui al n. 3 dell' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
- da un medico del lavoro.
La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1La Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
Art. 27
(Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico)
Il Presidente della Giunta regionale può delegare di volta in volta l' Assessore all' igiene e alla sanità a presiedere il Comitato.
In seno a tale Comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.
La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 1, L. R. 6/1998
Art. 28
(Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità
all' impiego dei gas tossici)
Ai compiti previsti dall' articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità all' impiego dei gas tossici, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un Servizio della Direzione regionale dell' igiene e della sanità in veste di Presidente;
- dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione oppure da un dirigente medico dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari..
Fanno, altresì, parte, quali membri di diritto della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed il Comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.
La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 46, primo comma, L. R. 42/1983
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, comma 8, L. R. 18/2011
Art. 29
(Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato
medico per le patenti di guida per autoveicoli e
natanti)
Le Commissioni sanitarie sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell' articolo 12, secondo comma, del DPR 23 settembre 1976, n. 995.
Qualora, in quest' ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall' Unità sanitaria locale.
Art. 30
(Commissione sanitaria provinciale per la formulazione
dei programmi di risanamento degli allevamenti nei
confronti della tubercolosi e della brucellosi)
Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- dal funzionario dirigente l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;
- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;
- da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.
Art. 31
(Commissioni sanitarie per l' accertamento
dell' invalidità civile)
Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in medicina legale, in medicina del lavoro ovvero in igiene, o, in altra disciplina affine; ovvero ancora operanti in reparti ospedalieri nelle specialità indicate.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 32
Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza, di cui al precedente articolo 31, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale competente, costituita presso l' Unità sanitaria locale << Triestina >> per i ricorsi avverso il giudizio delle Commissioni della Unità sanitaria locale << Triestina >> e << Goriziana >>, presso le Unità sanitarie locali << Udinese >> e << Pordenone >> per i ricorsi avverso i giudizi delle Commissioni operanti rispettivamente negli ambiti provinciali di Udine e Pordenone.
Le Commissioni sanitarie regionali di cui al comma precedente sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;
- da altro medico.
La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell' Unità sanitaria locale di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo ed ha sede presso il settore competente alla trattazione degli affari di medicina legale dell' Unità sanitaria locale di pertinenza.
Per l' espletamento degli eventuali accertamenti clinici la Commissione si avvale delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.
Gli oneri del funzionamento di ciascuna Commissione regionale fanno carico alla quota del fondo sanitario assegnata all' Unità sanitaria locale presso cui opera la Commissione medesima.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 34/1985
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, secondo comma, L. R. 34/1985
Art. 33
(Commissioni sanitarie per i ciechi civili)
Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.
La Segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 34
(Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell' Unità sanitaria locale, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- dal primario di una clinica oculistica universitaria;
- da un medico specialista in oculistica.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 35
(Commissioni sanitarie per
l' accertamento del sordomutismo)
Le Commissioni sanitarie per l' accertamento del sordomutismo dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 36
(Commissione sanitaria regionale
per l' accertamento del sordomutismo)
Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie delle Unità sanitarie locali l' interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.
La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene o ancora in altra disciplina affine;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia ovvero, ancora, in altra disciplina affine.
La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.
Art. 37
(Collegio medico per l' accertamento della compatibilità
dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni
lavorative affidate o da affidare)
Ai compiti previsti dall'
articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l' accertamento della compatibilità dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.
I collegi medici dell' Unità sanitaria locale sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;
- da altro medico.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 38
(Commissioni tecniche per i gas tossici)
Ai compiti previsti dall' articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall'
articolo 39 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
Le Commissioni tecniche dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un ingegnere del ruolo unico della Regione;
- dal dirigente del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Delle stesse Commissioni, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Art. 39
(Commissioni per il servizio farmaceutico)
Ai compiti previsti dall' articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
La Commissione per il servizio farmaceutico dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:
- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da due funzionari amministrativi dell' Unità sanitaria locale;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall' Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 19/2006
Art. 40
(Commissioni di controllo delle farmacie)
Ai compiti ispettivi previsti dall' articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.
La Commissione di controllo delle farmacie dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale;
- da un farmacista titolare di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.
Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un' impiegato dell' Unità sanitaria locale.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 8, comma 2, L. R. 19/2006
Art. 40 bis
(Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.
2.
La Commissione è composta da:
a) il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
b) il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;
c) due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;
d) tre farmacisti;
e) un medico di medicina generale;
f) un medico farmacologo;
g) un medico epidemiologo;
h) un medico legale;
i) un clinico universitario;
j) uno specialista ospedaliero;
k) un medico di distretto;
l) uno statistico.
3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.
4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).
5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
7.
La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a:
a) predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;
b) iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;
c) promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;
d) armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;
e) coordinamento delle attività di farmacovigilanza;
f) monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica.
8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.
10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.
11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 12, L. R. 11/2011
Art. 41
(Commissione consultiva
in materia di assistenza zooiatrica)
Allo scopo di consentire la partecipazione anche degli allevatori - tramite le loro rappresentanze di categoria - per la formulazione di proposte e pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza zooiatrica, viene istituita una Commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata - con atto formale - dal Comitato di gestione, così composta:
- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- da un funzionario appartenente all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;
- da un rappresentante dell' Ordine provinciale dei veterinari;
- da sei rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia.
La segreteria della Commissione è affidata a un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.
È in facoltà del responsabile del settore veterinario - quale Presidente - di richiedere il parere della Commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.
La Commissione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.
Art. 42
(Membri supplenti, durata in carica
e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)
In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.
2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006
2Terzo comma abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006
Art. 43
1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 29, competono i compensi previsti dalla vigenti disposizioni regionali in materia.
2.
A ciascuno dei componenti le Commissioni mediche operanti presso le Aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:
a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
b) legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);
c) decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);
d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);
f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);
g) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell'
articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.
4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l'attività del componente la Commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.
5. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 34/1985
2Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 21/1992
3Articolo interpretato da art. 122, comma 1, L. R. 13/1998
4Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2004
Art. 44
(Sostituzione del medico provinciale
e del veterinario provinciale in organismi collegiali)
Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell' Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.
Qualora negli stessi organismi partecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l' ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale.
Art. 45
(Soppressione di organi collegiali)
Art. 46
(Norma transitoria)
La Giunta regionale e i competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali provvedono alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza, previsti dal presente Titolo, entro il 1 ottobre 1981.
Sino alla nomina degli organismi suindicati, continuano ad operare, nell' attuale composizione, le Commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.