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Indice:
L.R. n. 42/1981
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
8 luglio 1981
, n.
42
Rifinanziamento del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e dell' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, concernenti interventi regionali per l' attuazione di programmi per l' impianto e l' allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 08/07/1981, N. 073
Data di entrata in vigore:
08/07/1981
Materia:
210.01
-
Agricoltura
220.02
-
Commercio
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Per le finalità previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26
, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 2.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8602 - istituito ai sensi del
terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
- dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.500 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 65 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 2
Per le finalità previste dall'
articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30
è autorizzato, nell' esercizio 1981, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 300 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 9604 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 66 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative