Art. 1
(Istituzione)
Allo scopo di assicurare la gestione delle attività promozionali e pubblicitarie nel settore turistico è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la << Azienda regionale per la promozione turistica >> - in prosieguo denominata << azienda >> - dotata di personalità giuridica pubblica e gestita secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 2
(Compiti)
L' azienda ha il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nel Friuli - Venezia Giulia.
A tale fine l' azienda:
a) svolge attività per divulgare la conoscenza della regione in Italia e all' estero;
b) promuove, coordina e realizza, anche in collegamento con la direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, iniziative e manifestazioni di interesse turistico, culturale ed ambientale atte a valorizzare le risorse turistiche e quelle culturali ed ambientali ad esse collegate;
c) studia i problemi turistici e prospetta alla Regione i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell' economia turistica regionale;
d) istituisce e gestisce servizi di assistenza e di informazione turistica;
e) cura la stampa e la diffusione di materiale pubblicitario nonché l' acquisto, la produzione e la distribuzione di documentari cinematografici e altro materiale audiovisivo di carattere promozionale;
f) promuove il coordinamento delle attività promozionali delle aziende autonome del turismo e delle associazioni << pro loco >>;
g) promuove e favorisce il coordinamento dell' attività degli operatori turistici, ai fini della propaganda e della commercializzazione dell' offerta turistica regionale;
h) assolve ogni altro compito ad essa demandato dalla Regione per il raggiungimento delle finalità turistiche regionali.
Nell' espletamento della propria attività - con particolare riguardo ai compiti indicati nella precedente lettera a) - l' azienda è subordinata alle limitazioni stabilite in materia dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.
Qualora l' Amministrazione regionale assuma a proprio carico gli oneri e le spese relativi alla realizzazione di manifestazioni promozionali o di altre azioni ed iniziative di carattere propagandistico - ivi compresa la partecipazione a mostre e fiere, nazionali ed estere - concernenti settori dell' attività regionale diversi da quello turistico, la Giunta regionale può deliberare l' affidamento all' azienda del compito di curare e coordinare l' organizzazione delle manifestazioni medesime.
Art. 3
(Sede e patrimonio)
L' azienda ha sede in Trieste.
L' Amministrazione regionale mette a disposizione dell' azienda, per la sistemazione degli uffici e dei servizi, i beni immobili e mobili già appartenenti all' Ente provinciale per il turismo di Trieste e trasferiti alla Regione in applicazione degli articoli 2 e 3, terzo comma, della
legge regionale 11 agosto 1980, n. 34.
Il patrimonio immobiliare di cui al precedente comma è gestito direttamente dalla Regione.
Art. 4
(Organi)
Sono organi dell' azienda:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l' Ufficio di Presidenza;
- il Collegio sindacale.
Art. 5
(Consiglio di amministrazione)
L' azienda è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per la durata della legislatura regionale.
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dall' Assessore regionale al turismo e al commercio;
b) dal direttore regionale del turismo e del commercio;
c) dai presidenti, o consiglieri di amministrazione da essi delegati, delle aziende autonome del turismo;
d) da un rappresentante dell' ANCI, dell' UNCEM e dell' UPI;
e) da un presidente di associazione << pro loco >> iscritta all' albo di cui al Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, designato dall' associazione regionale delle << pro loco >>;
f) da dodici rappresentanti degli operatori turistici, scelti dalla Giunta regionale fra persone designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
g) da tre rappresentanti dei lavoratori, indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
h) da tre esperti eletti dal Consiglio regionale fra persone di riconosciuta competenza specifica.
Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore dell' azienda.
Funge da segretario del Consiglio di amministrazione un funzionario dell' azienda, designato dal Consiglio medesimo su proposta del direttore.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all' anno e quando se ne ravvisa la necessità, nonché quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti in carica ovvero il Collegio sindacale, mediante lettera raccomandata contenente le indicazioni degli argomenti da trattare.
Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica; tale maggioranza è ridotta ad un terzo dei componenti in carica in seconda convocazione, che deve aver luogo dopo un intervallo di almeno tre ore dalla prima.
Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 6
(Competenze del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
a) i programmi concernenti l' attività dell' azienda;
b) il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) l' affidamento ad agenzie specializzate di incarichi concernenti l' effettuazione di azioni promopubblicitarie.
Il Consiglio di amministrazione esprime inoltre parere, su richiesta della Giunta regionale, sui provvedimenti e sulle iniziative tendenti a sviluppare e potenziare il turismo regionale, nonché nei casi previsti dalle leggi regionali.
Art. 7
(Presidente - Vicepresidente)
L' Assessore regionale al turismo e al commercio è il Presidente dell' azienda.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' azienda e vigila sull' esecuzione dei compiti ad essa affidati; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l' Ufficio di presidenza.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Vicepresidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.
Art. 8
(Ufficio di presidenza)
L' Ufficio di presidenza è composto:
a) dal Presidente dell' azienda, che lo presiede;
b) dal Direttore regionale del turismo e del commercio;
c) da tre componenti il Consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio stesso nella sua prima seduta.
Partecipa alle sedute, con voto consultivo, il direttore dell' azienda; funge da segretario un funzionario dell' azienda, designato dal direttore.
L' Ufficio di presidenza delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione; in caso di urgenza o necessità, l' Ufficio di presidenza può adottare provvedimenti di spettanza del Consiglio di amministrazione, da ratificare nell' adunanza immediatamente successiva.
Per la validità delle sedute dell' Ufficio di presidenza è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 9
(Collegio sindacale)
La gestione finanziaria dell' azienda è soggetta al riscontro di un Collegio sindacale, composto:
a) da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che funge da presidente;
b) da due funzionari dell' Amministrazione regionale con qualifica di dirigente.
Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per la durata della legislatura regionale.
Il Collegio sindacale compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, riferisce al Consiglio di amministrazione, prima dell' approvazione del conto consuntivo, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà riscontrate.
I Sindaci possono assistere, in veste consultiva, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 10
(Compensi)
Ai membri del Consiglio di amministrazione e dell' Ufficio di presidenza è attribuito un gettone di presenza, qualora spettante in forza delle disposizioni vigenti in materia, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi; ai componenti il Collegio sindacale compete un' indennità di carica annuale.
Art. 11
(Norme in materia di amministrazione
e di contabilità - Controlli)
L' esercizio finanziario dell' azienda coincide con quello della Regione.
Il bilancio di previsione e il corrispondente programma di attività devono essere adottati entro il 15 novembre dell' esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere adottato entro il 31 marzo dell' anno successivo.
Il bilancio di previsione, il programma di attività, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo sono trasmessi, entro 15 giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale tramite la direzione regionale del turismo e del commercio e diventano esecutivi dopo l' approvazione della Giunta stessa, con provvedimento da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.
Si applicano le disposizioni vigenti per l' Amministrazione regionale in materia di esercizio provvisorio del bilancio.
L' azienda ha un proprio servizio di tesoreria, affidato alle medesime condizioni all' istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Regione.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di amministrazione e di contabilità vigenti per le aziende autonome del turismo.
Art. 12
(Entrate)
Le entrate dell' azienda sono costituite:
a) dal fondo regionale di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione;
b) da contributi e sovvenzioni di enti, associazioni e privati;
c) da qualunque altro introito concernente la gestione e le finalità dell' azienda.
Art. 13
(Procedure di spesa)
Il pagamento delle spese viene disposto in uno dei seguenti modi:
a) con ordinativi diretti;
b) con aperture di credito autorizzate dall' Ufficio di Presidenza presso la tesoreria dell' azienda, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.
Le aperture di credito sono ammesse nei seguenti casi:
1. per spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;
2. per spese relative a manifestazioni ed iniziative di promozione turistica, da realizzarsi fuori del territorio della regione, nonché per quelle spese per le quali non si renda possibile il pagamento con mandato diretto.
L' ammontare delle aperture di credito di cui alla lettera b) del primo comma è stabilita dall' Ufficio di Presidenza in base all' entità del servizio da svolgere e non può comunque superare la disponibilità dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio.
Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l' emissione di ordinativi in favore dei creditori, ovvero di buoni in proprio favore per i prelevamenti e i pagamenti in contanti.
Ogni trimestre e in ogni caso al termine dell' esercizio, o quando cessino le sue facoltà nonché quando ad esso subentri altro funzionario, il funzionario delegato deve trasmettere il conto delle somme erogate al direttore dell' azienda per i necessari riscontri e per la successiva approvazione da parte dell' Ufficio di Presidenza.
Art. 14
(Direttore dell' azienda)
L' azienda è affidata alla direzione di un funzionario, denominato direttore dell' azienda, scelto fra il personale della Regione con qualifica di dirigente, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale al turismo e al commercio; l' incarico è conferito per la durata di quattro anni e può essere riconfermato.
Al direttore, oltre alle attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti per i direttori degli enti regionali, compete:
- di predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio di previsione e del programma di attività, nonché le proposte di variazione in corso di esercizio;
- di provvedere all' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell' Ufficio di Presidenza;
- di ordinare le spese, nei limiti di stanziamento dei singoli capitoli del bilancio di previsione.
Art. 15
(Personale)
Per quanto concerne il contingente di personale spettante all' azienda nonché la conseguente assegnazione del personale medesimo, si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.
Ai fini di cui al comma precedente, potrà essere assegnato all' azienda anche il personale già dipendente dai soppressi enti provinciali per il turismo che ne faccia richiesta nei termini e con le modalità di cui all'
articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34.
Per le esigenze connesse con la realizzazione di iniziative e manifestazioni promozionali nonché con la partecipazione a mostre e fiere di interesse turistico, l' azienda può avvalersi di personale messo temporaneamente a disposizione dalle Aziende autonome del turismo; le relative spese di missione e di trasferta sono a carico dell' azienda.
Art. 16
(Indennità)
L' azienda può deliberare l' assunzione diretta a proprio carico delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal personale in servizio presso l' azienda per la partecipazione a mostre, fiere e altre manifestazioni promozionali in Italia e all' estero; in tal caso si applica il disposto dell'
articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1978, n. 21.
Art. 17
(Disposizione abrogativa)
Art. 18
(Disposizione transitoria)
Nella prima attuazione della presente legge si provvederà alla costituzione del Consiglio di amministrazione facendo inizialmente luogo alla nomina dei componenti di cui alle lettere a), b), c) dell' articolo 5; l' organo verrà successivamente integrato con la nomina dei componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell' articolo stesso, ad avvenuta designazione dei medesimi da parte degli organismi competenti.
Art. 19
(Disposizione finanziaria)
Per il finanziamento di cui alla lettera a) del precedente articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3515 con la denominazione: << Contributo annuale per il funzionamento e le attività istituzionali dell' Azienda regionale per la promozione turistica >> e con lo stanziamento di lire 1.140 milioni per l' esercizio 1981, cui si provvede mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 3503 per lire 700 milioni;
- capitolo 3504 per lire 340 milioni;
- capitolo 910 per lire 100 milioni.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 3515 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.
Art. 20
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.