LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1981, n. 25

Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, riguardante interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1981
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
All' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, la lettera b) è così sostituita:
<< b) la costruzione, l' ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione, il rifacimento ed il completamento di cimiteri nonché dei relativi impianti complementari; >>

Art. 2
 
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 è inserito il seguente:
<< Art. 2 bis
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi << una tantum >> per il recupero, il rifacimento e l' ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale e interesse naturalistico. >>

Art. 3
 
Dopo l' articolo 2 bis della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 è inserito il seguente:
<< Art. 2 ter
 
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concessi anche per opere in corso di costruzione. >>

Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della presente legge, è autorizzato nell' esercizio 1981 l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 26 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8347 viene così modificata: << Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari >>.
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l' articolo 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1981, la spesa di lire 1.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8348 con la denominazione: << Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 6
 
Per le finalità di cui all' articolo 2 bis della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, inserito con l' articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1981, la spesa di lire 999.500.000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8385 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' ai Comuni per il recupero, il rifacimento e l' ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale ed interesse naturalistico >>, e con lo stanziamento di lire 999.500.000 per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 999.500.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8373 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.