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Indice:
L.R. n. 12/1981
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
23 febbraio 1981
, n.
12
Indennità in favore dei Presidenti e componenti dei comitati provinciali della caccia e relative commissioni.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/1981, N. 023
Data di entrata in vigore:
10/03/1981
Materia:
450.01
-
Caccia
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Indennità di carica
Al Presidente del Comitato provinciale della caccia può essere assegnata una indennità mensile di carica di importo lordo non superiore alla metà di quella assegnata al Presidente della Amministrazione provinciale ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 65
.
Art. 2
Indennità di presenza
Ai componenti il Comitato provinciale della caccia ed ai Presidenti e componenti delle Commissioni operanti presso il detto Comitato, previste da leggi statali e regionali o da apposite norme regolamentari, può essere assegnata una indennità di presenza di lire ventimila lorde per ogni giornata di partecipazione ai lavori di detti Consessi.
Art. 3
Procedimento
Le indennità di cui agli articoli precedenti possono essere istituite con decorrenza dall' 1 gennaio 1981 mediante apposita deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i successivi esercizi finanziari le dette indennità dovranno essere istituite dal Consiglio provinciale mediante apposita deliberazione da adottarsi in concomitanza con la adozione del bilancio preventivo.
Art. 4
Divieto di cumulo
L' indennità di carica di cui all' articolo 1 non può essere cumulata con quella di Presidente di Amministrazione provinciale o di Assessore provinciale né con la indennità di presenza di cui all' articolo 2.
La indennità di presenza di cui all' articolo 2 non può essere cumulata con analoga indennità spettante per la partecipazione, nella stessa giornata, ai lavori di più consessi operanti in seno al Comitato provinciale della caccia, alla Amministrazione provinciale o ad altre Amministrazioni locali.
Art. 5
Viaggi e missioni
Per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio eventualmente spettanti per l' accesso alla sede del Comitato provinciale della caccia o per viaggi fuori sede, ed al trattamento di missione eventualmente dovuto per le trasferte compiute nell' interesse del Comitato, troveranno applicazione le disposizioni di legge statali riguardanti gli amministratori comunali e provinciali.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative