LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme finanziarie di contabilità regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 
All' articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato con l' articolo 5 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, il settimo comma viene sostituito dal seguente:
<< Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale, iscritti in corrispondenza alle assegnazioni dello Stato di cui al precedente terzo comma, possono - in deroga al primo e secondo comma del precedente articolo 6 - venir trasferite, previa deliberazione della Giunta, oltre i termini ivi previsti. >>

Allo stesso articolo 11 viene aggiunto il seguente ottavo comma:
<< Le somme trasferite, ai sensi del precedente settimo comma, oltre il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio vengono considerate provenienti dal penultimo esercizio precedente quello in cui le somme stesse vanno trasferite. >>

Art. 2
 
Nella legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito il seguente articolo 4 bis:
<< Art. 4 bis
 Gestione provvisoria del bilancio
Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all' inizio dell' esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all' articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è autorizzata la gestione, in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell' articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo articolo 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell' impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l' impugnativa investano l' intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi. >>

Art. 3
 
Le somme iscritte in conto residui, ai sensi del quinto comma dell' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, ed impegnate a decorrere dall' esercizio 1979 in base ad atti che, successivamente alla chiusura dell' esercizio finanziario, non vengano ammessi al visto ed alla conseguente registrazione della Corte dei conti, sono portate in economia, salva la facoltà della Giunta regionale, per particolari validi motivi, di autorizzare il reimpiego delle predette somme con atti immuni da vizi di legittimità entro l' esercizio successivo a quello di definizione del primo procedimento di controllo. Agli impegni assunti con detti atti si applica il disposto del sesto comma dell' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.