Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 68/1980
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
15 dicembre 1980
, n.
68
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme finanziarie di contabilità regionale.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17/12/1980, N. 126
Data di entrata in vigore:
17/12/1980
Materia:
170.01
-
Norme finanziarie e di contabilità
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
All'
articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
, così come integrato con l'
articolo 5 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32
, il settimo comma viene sostituito dal seguente:
<< Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale, iscritti in corrispondenza alle assegnazioni dello Stato di cui al precedente terzo comma, possono - in deroga al primo e secondo comma del precedente articolo 6 - venir trasferite, previa deliberazione della Giunta, oltre i termini ivi previsti. >>
Allo stesso articolo 11 viene aggiunto il seguente ottavo comma:
<< Le somme trasferite, ai sensi del precedente settimo comma, oltre il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio vengono considerate provenienti dal penultimo esercizio precedente quello in cui le somme stesse vanno trasferite. >>
Art. 2
Nella
legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
, e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito il seguente articolo 4 bis:
<< Art. 4 bis
Gestione provvisoria del bilancio
Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all' inizio dell' esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all'
articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
, è autorizzata la gestione, in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'
articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo articolo 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell' impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l' impugnativa investano l' intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi. >>
Art. 3
Le somme iscritte in conto residui, ai sensi del
quinto comma dell' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
e successive modificazioni ed integrazioni, ed impegnate a decorrere dall' esercizio 1979 in base ad atti che, successivamente alla chiusura dell' esercizio finanziario, non vengano ammessi al visto ed alla conseguente registrazione della Corte dei conti, sono portate in economia, salva la facoltà della Giunta regionale, per particolari validi motivi, di autorizzare il reimpiego delle predette somme con atti immuni da vizi di legittimità entro l' esercizio successivo a quello di definizione del primo procedimento di controllo. Agli impegni assunti con detti atti si applica il disposto del
sesto comma dell' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative