LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia assicura nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge ai gruppi consiliari, costituiti secondo la norma del Regolamento del Consiglio regionale, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all' assolvimento delle loro funzioni.
Art. 2
 
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna a ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.
L' Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all' allestimento, all' arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.
Sono altresì poste in carico dei fondi del Consiglio regionale le spese per l' allacciamento degli apparecchi telefonici, nonché quelle di cancelleria, per canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all' Economo del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al Presidente subentrante.
Art. 3
 
I gruppi possono avvalersi, per la stampa in ciclostile o in fotocopia dei documenti, delle attrezzature del Consiglio regionale in conformità a norme regolamentari emanate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Art. 4
 
Alla Segreteria di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti tabellari:
a) un elemento a livello funzionale non superiore a quello di consigliere, qualunque sia la consistenza numerica del gruppo, con funzioni di capo della Segreteria;
b) una o due unità aggiuntive a livello non superiore a quello di consigliere rispettivamente ai gruppi da 11 a 20 ed a quelli con oltre 20 Consiglieri iscritti;
c) una, due o tre unità aggiuntive, a livello non superiore a quello di segretario, rispettivamente ai Gruppi da 3 a 10, da 10 a 20 e a quelli con oltre 20 consiglieri iscritti.

Ai gruppi con un numero di componenti inferiore a 3 che abbiano dichiarato di associarsi, con dichiarazione congiunta da inviarsi al Presidente del Consiglio regionale, per le finalità di questo articolo, fino a raggiungere un numero di consiglieri non inferiore a 3, verrà assegnata una unità aggiuntiva a livello non superiore a quello di segretario.
Art. 5
 
Il personale di cui al precedente articolo è scelto:
1) fra i dipendenti regionali; In caso di impossibilità di reperire personale per la specifica funzione tra quello in servizio alla Regione:
2) tra i dipendenti provenienti da amministrazioni dello Stato ivi compresi i dipendenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado o di Enti pubblici, in posizione di comando;
3) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 6
 
Il personale di cui al n. 1) dell' articolo precedente, è richiesto nominativamente dai Presidenti dei gruppi all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede all' assegnazione compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.
Se la richiesta riguarda personale non in servizio presso il Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione al Consiglio è adottato dalla Giunta, cui compete l' accertamento della compatibilità dell' assegnazione richiesta con le necessità di servizio.
Gli impiegati regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari.
Art. 7
 
La richiesta nominativa dei Presidenti dei gruppi di assegnazione del personale di cui al n. 2) dell' articolo 5 è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all' articolo 40 della legge regionale 48/1975.
Art. 8
 
La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al n. 3) dell' articolo 5 è trasmessa al Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto previa deliberazione della Giunta regionale.
Il contratto ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stato deliberato, in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato, allorquando il Presidente di gruppo ne faccia richiesta.
Art. 9
 
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 spetta il trattamento economico in godimento presso l' Amministrazione regionale o rispettivamente il trattamento economico di cui all' articolo 40 della legge regionale 48/1975.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 nonché lettera a) dell' articolo 4 a cui è stata attribuita funzione di capo della segreteria è possibile prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto; in tal caso al medesimo spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, qualora rivesta qualifiche inferiori a quella di consigliere o equiparata, oltre al trattamento di cui al primo comma, la differenza tra il trattamento iniziale della qualifica funzionale di appartenenza o equiparata e quella iniziale della qualifica funzionale di consigliere.
Al personale di cui al numero 3) dell' articolo 5, qualora sia chiamato a svolgere mansioni di capo della segreteria, spetta, a prescindere dal titolo di studio posseduto, il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di consigliere.
Art. 10
 
L' orario di lavoro del personale assegnato alle Segreterie dei gruppi è disciplinato dai rispettivi Presidenti di gruppo, secondo le esigenze operative di ciascun gruppo e viene di norma fissato in analogia con quello del personale degli uffici regionali.
Art. 11
 
La Regione non corrisponde alcuna indennità per lavoro straordinario, trasferte o missioni eventualmente effettuate dal personale assegnato ai gruppi, che resteranno a totale carico dei rispettivi gruppi.
Art. 12
 
All' articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, primo comma, le parole << potranno essere determinati in misura non superiore ai >> vengono sostituite con le seguenti parole: << saranno determinati nei >> ed i limiti di detto articolo fissati, così come aumentati dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1975, n. 50, sono ulteriormente aumentati del 50%.
Art. 13
 
I contributi di cui all' articolo precedente sono erogati a rate mensili.
Se nel corso dell' anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell' assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
Art. 14
 
A valere sui contributi di cui all' articolo 12, i gruppi provvedono autonomamente secondo i rispettivi regolamenti e a cura dei propri organi direttivi agli oneri per eventuali ulteriori occorrenze di personale oltre a quelle contemplate all' articolo 4 e per ogni altra occorrenza connessa con le proprie attività e funzionamento.
Art. 15
 
Ciascun gruppo consiliare presenta annualmente all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione illustrativa sull' impiego dei contributi.
Art. 16
 
Gli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 2 e 12 della presente legge fanno carico, per l' esercizio finanziario 1980, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione dei numeri 2 e 3 dell' articolo 5 della presente legge fanno carico - per l' esercizio finanziario 1980 - ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.