Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 7 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 44/1996
2Articolo 7 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 44/1996
3Articolo 7 quater aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Articolo 8 bis aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 2/2006
5Articolo 15 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
6Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 5/2013
7Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 4, comma 1 bis, L. R. 21/2012
8Articolo 01 aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
9Articolo 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013 e con le modalità di cui al comma 6 del citato art. 47.
10Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 47, comma 2, L. R. 10/2013 . Si veda anche quanto disposto ai commi 3 e 4 del citato art. 47.
11Articolo 15 ter aggiunto da art. 12, comma 16, L. R. 15/2014
12Articolo 10 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 01
1. I gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale medesimo, ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 1
La Regione Friuli - Venezia Giulia assicura nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge ai gruppi consiliari, costituiti secondo la norma del Regolamento del Consiglio regionale, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all' assolvimento delle loro funzioni.
Art. 2
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna a ciascun gruppo consiliare una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica. Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all'interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all'entità della rappresentanza stessa.
L' Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all' allestimento, all' arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.
Sono altresì poste in carico dei fondi del Consiglio regionale le spese per l' allacciamento degli apparecchi telefonici, nonché quelle di cancelleria, per canoni, conversazioni, o servizi telefonici di ogni singolo gruppo, secondo criteri e limiti stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all' Economo del Consiglio regionale, il quale li dà in carico al Presidente subentrante.
L'utilizzazione, da parte dei gruppi consiliari, di locali di proprietà regionale diversi da quelli di cui al primo comma, anche esterni alla sede del Consiglio regionale, per l'assolvimento di esigenze temporanee connesse all'attività istituzionale o al rapporto fra eletto ed elettori, non comporta alcun onere a loro carico.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 40/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 33/1991
3Primo comma interpretato da art. 9, comma 71, L. R. 3/2002
4Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 9, comma 72, L. R. 3/2002
5Parole aggiunte al primo comma da art. 17, comma 2, L. R. 13/2003
6Parole aggiunte al sesto comma da art. 17, comma 2, L. R. 13/2003
7Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 3
I gruppi possono avvalersi, per la stampa in ciclostile o in fotocopia dei documenti, delle attrezzature del Consiglio regionale in conformità a norme regolamentari emanate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 40/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 33/1991
Art. 4
1.
Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:
a) una unità di categoria fino alla D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) tre unità di categoria fino alla D o equiparata per i gruppi fino a quattro consiglieri o quattro unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quattro consiglieri;
c) una unità fino alla categoria D o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
d) una unità fino alla categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
e) una ulteriore unità fino alla categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.
2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d).
2 bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
2 ter. Ciascun Gruppo consiliare in luogo di una unità, o di due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), può chiedere la commutazione fino a un massimo, rispettivamente, di due o di quattro unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, indicate anche non contestualmente tra appartenenti alla stessa categoria o a categorie differenti, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.
3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari; le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari non si applicano al personale assegnato ai gruppi consiliari con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
3 bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria non superiore a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituto sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
3 ter. La sostituzione di cui al comma 3 bis non rileva al fine del computo di cui all'articolo 4 bis.
3 quater. In caso di vacanza dell'incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coalizione di gruppi costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'incarico medesimo può essere assegnato, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente, ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla coalizione stessa su conferma del Presidente del gruppo presso il quale il capo segreteria è incaricato. Il trattamento economico aggiuntivo spettante al capo segreteria per l'incarico sostitutorio, da corrispondersi per l'intero periodo di sostituzione, è pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i segretari particolari. L'ammontare complessivo dell'indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell'ambito delle risorse destinate ai sensi dell'articolo 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 62/1986
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 44, comma 1, L. R. 8/1991
3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/1992
4Derogata la disciplina del secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 1/1992
5Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 35/1996
6Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 44/1996 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/96, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1 bis, L. R. 1/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
8Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 8/2000
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 17, L. R. 34/2002
10Articolo sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 12/2003 , con effetto dall'1 luglio 2003, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
11Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 3, L. R. 13/2003
12Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 8/2005
13Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 8/2005
14Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 22, L. R. 2/2006
15Comma 2 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 2/2006
16Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 24, L. R. 2/2006
17Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2006
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 16/2010
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 16/2010
21Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
22Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
23Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 23/2013
25Parole sostituite al comma 3 bis da art. 12, comma 26, lettera a), L. R. 27/2014
26Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 15/2017
27Comma 2 ter sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 26/2018
28Comma 2 ter sostituito da art. 11, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29Comma 2 ter sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 4 bis
1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo del valore del buono pasto, dell'indennità spettante agli addetti di segreteria a tempo indeterminato, degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale. A eccezione delle risorse destinate a dare copertura alle spese di personale connesse a tipologie contrattuali diverse da quelle previste dall'
articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 122/2010, l'Amministrazione regionale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo articolo del
decreto legge 78/2010, considera interamente impegnato l'ammontare delle risorse finanziarie determinate annualmente. In corso d'anno, il Presidente che preveda di non impegnare una parte delle risorse finanziarie spettanti al proprio gruppo può comunicarlo alla Direzione centrale competente con effetto di rinuncia all'impegno di tale parte fino al termine dell'anno. Le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma sono concordate tra Consiglio regionale e Amministrazione regionale.
3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2, è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, calcolato con le modalità di cui al comma 1, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo.
3 bis. Ai gruppi consiliari costituiti in corso di legislatura è assegnata esclusivamente la quota variabile.
4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
4 bis. Ogni variazione nella composizione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dalla data individuata nella relativa richiesta.
5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.
6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili e non è impiegabile per la remunerazione di professionisti qualora agli stessi vengano assegnati incarichi di consulenza, studio e ricerca.
7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013 e con le modalità di cui al comma 6 del citato art. 47.
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 47, comma 7 bis, L. R. 10/2013
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 3/2014
4Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 3/2014
5Comma 2 sostituito da art. 12, comma 26, lettera b), L. R. 27/2014
6Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 45, L. R. 14/2016
7Comma 6 interpretato da art. 10, comma 46, L. R. 14/2016
8Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 12/2018 , con effetto a decorrere dalla XII Legislatura, come stabilito dall'art. 12, c. 4, L.R. 12/2018.
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 32, lettera a), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
10Comma 3 sostituito da art. 9, comma 32, lettera b), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
11Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 32, lettera c), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
Art. 5
Il personale di cui all'articolo 4 è scelto:
1) fra i dipendenti regionali;
2) tra i dipendenti provenienti da amministrazioni dello Stato ivi compresi i dipendenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado o di Enti pubblici, in posizione di comando;
2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato;
3)
( ABROGATO )
1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.
1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.
1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.
1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.
1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 46, quinto comma, L. R. 81/1982 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 62/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, L. R. 20/1996
4Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 35/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 16/2010
8Numero 1) del primo comma sostituito da art. 12, comma 38, lettera a), L. R. 6/2013
9Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
10Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
11Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
12Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
13Comma 1 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
14Comma 1 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 6
Il personale di cui al n. 1) dell' articolo precedente, è richiesto nominativamente dai Presidenti dei gruppi all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede all' assegnazione compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.
Se la richiesta riguarda personale non in servizio presso il Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione al Consiglio è adottato dal competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, cui compete l'accertamento della compatibilità dell' assegnazione richiesta con le necessità di servizio.
Gli impiegati regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari.
Note:
1Parole sostituite al da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 6/2013
Art. 7
La richiesta nominativa dei Presidenti dei gruppi di assegnazione del personale di cui al n. 2) dell' articolo 5 è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all'
articolo 40 della legge regionale 48/1975.
Art. 7 bis
1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al numero 2 bis) del primo comma dell'articolo 5, con indicazione della categoria e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro per l'esecuzione all'Amministrazione regionale.
2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata sino al termine della legislatura, salvo verifica della disponibilità finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 bis. Il rapporto di lavoro può essere risolto prima della scadenza prevista, su richiesta del Presidente del gruppo. Il rapporto di lavoro cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 44/1996
2Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3Comma 2 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 10/2013
Art. 7 ter
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 44/1996
2Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 2/2015
Art. 7 quater
1. Ai fini dell'assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, n. 2 bis il personale deve possedere i requisiti per l'accesso agli impieghi previsti dalla normativa regionale vigente o, in carenza, da quella statale con eccezione del limite massimo di età.
3. Per la peculiarità della funzione da esercitarsi da parte del personale di cui al comma 1, si prescinde dall'attribuzione del profilo professionale all'interno della qualifica assegnata nonché, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di professionalità e del titolo di studio di cui al comma 2, della specificità di quest'ultimo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 62/1986
2Primo comma sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 35/1996
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 44/1996
4Parole sostituite al primo comma da art. 10, comma 2, L. R. 8/2000
5Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 10, comma 2, L. R. 8/2000
6Quarto comma sostituito da art. 7, comma 5, L. R. 12/2003
7Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 47, comma 3, L. R. 10/2013
Art. 8 bis
1. I beni strumentali acquisiti dai gruppi consiliari con i fondi di cui all'articolo 12 sono soggetti a inventario.
2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza si provvede alla disciplina dell'assegnazione dei beni ai gruppi consiliari secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4; nell'assegnazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 4, ai gruppi consiliari costituiti a inizio legislatura può tenersi conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo cessato, da cui i beni medesimi provengono, e uno o più gruppi costituiti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 26, L. R. 2/2006
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 9
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 spetta il trattamento economico in godimento presso l' Amministrazione regionale o rispettivamente il trattamento economico di cui all'
articolo 40 della legge regionale 48/1975.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 nonché lettera a) dell' articolo 4 a cui è stata attribuita funzione di capo della segreteria è possibile prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 20, comma 1, L. R. 31/1997
2Terzo comma abrogato da art. 20, comma 2, L. R. 31/1997
Art. 10
L' orario di lavoro del personale assegnato alle Segreterie dei gruppi è disciplinato dai rispettivi Presidenti di gruppo, secondo le esigenze operative di ciascun gruppo e viene di norma fissato in analogia con quello del personale degli uffici regionali.
Art. 10 bis
(Assegnazione di personale)
1. Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 bis, a ciascun gruppo consiliare viene riconosciuta la facoltà di assegnare stabilmente una unità di personale, scelta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, presso ciascuno degli uffici di rappresentanza concessi ai gruppi medesimi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 28/1984
Art. 12
1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.
2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.
3.
L'importo complessivo di cui al comma 2 è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:
a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;
b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari, in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.
4.
I contributi non possono essere utilizzati:
a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;
c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;
d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
f) per spese relative all'acquisto di automezzi.
5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.
5 bis. In esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di Presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento.
5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis non trova applicazione qualora il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto.
6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 33/1982
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6 bis, comma 1, L. R. 3/2014
4Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2018 . La disposizione trova applicazione a decorrere dalla Legislatura XII, come stabilito dall'art. 1, c. 2 della medesima L.R. 6/2018.
5Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2018 . La disposizione trova applicazione a decorrere dalla Legislatura XII, come stabilito dall'art. 1, c. 2 della medesima L.R. 6/2018.
Art. 13
I contributi di cui all' articolo precedente sono erogati a rate mensili.
Se nel corso dell' anno un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell' assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 14
1. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 15
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.
2 bis. Gli eventuali saldi attivi risultanti dalla gestione annuale sono riportati all'esercizio successivo; gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla cessazione del gruppo consiliare, sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.
2 ter. L'eventuale disavanzo risultante al termine della legislatura, ovvero alla cessazione del gruppo consiliare, rimane a carico del Presidente del gruppo.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il controllo previsto dalla normativa statale.
4.
Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213
.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 . Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21/2012.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 . Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21/2012.
3Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
4Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 47, comma 3, L. R. 10/2013
6Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 15/2014
7Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 15/2014
8Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 15 bis
(Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)
1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.
2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.
3.
I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'
articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96
(Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
2Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Articolo 15 ter
(Irregolarità della rendicontazione)
1. In caso di accertate irregolarità in esito al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari effettuato ai sensi della normativa statale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le somme ricevute con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale per cui sia stata dichiarata la non regolare rendicontazione sono restituite al bilancio del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo consiliare entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale.
2. Il termine indicato al comma 1 per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa statale per l'impugnativa della delibera di non regolarità del rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero, in caso di presentazione dell'impugnativa, fino alla relativa decisione.
3. Sulla somma non regolarmente rendicontata è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del rendiconto alla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione della stessa.
4. Sulla somma risultante dalla rivalutazione prevista al comma 3 sono dovuti gli interessi legali dalla data della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione fino alla data di restituzione della stessa al bilancio del Consiglio regionale.
5. Entro il medesimo termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate di cui al comma 1 il Presidente del gruppo consiliare può chiedere all'Ufficio di Presidenza la rateizzazione della restituzione che può essere concessa per un massimo di dodici ratei mensili. Il mancato o tardivo versamento anche di un solo rateo mensile comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
6. Qualora il Presidente del gruppo consiliare non provveda alla restituzione delle somme non regolarmente rendicontate ai sensi del presente articolo, come accertate e dichiarate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio regionale procede al recupero delle stesse mediante trattenuta delle indennità, dei rimborsi forfetari, nonché dell'eventuale assegno vitalizio a esso spettanti ai sensi della normativa regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 16, L. R. 15/2014
Art. 16
Gli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 2 e 12 della presente legge fanno carico, per l' esercizio finanziario 1980, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 17
Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione dei numeri 2 e 3 dell' articolo 5 della presente legge fanno carico - per l' esercizio finanziario 1980 - ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 18
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.