In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la Segreteria Generale Straordinaria può provvedere:
a) sempre su richiesta dei Comuni e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall' articolo 26, promo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto dagli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità Montane e Collinari e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 57/1981 con effetto, ex articolo 17 della medesima legge, dal 22 febbraio 1980.