Art. 3
A favore dei soggetti considerati dall' articolo 46, penultimo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come aggiunto dall'
articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali ricostruiscano l' immobile distrutto o demolito all' interno delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2 della presente legge, l' incremento dei parametri fissati dal predetto articolo 46, quarto comma, è consentito, in deroga al suindicato articolo 30, fino al 50%.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988 nel testo modificato da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 4
Per ogni unità abitativa che abbia i requisiti di cui all'
articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da ricostruire nell' ambito delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30% di quello previsto dall' articolo 46 della legge regionale medesima, nonché contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente sulla parte residua della spesa ammessa.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 5
Ai soggetti in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e che ricostruiscano all' interno delle delimitazioni di cui al precedente articolo 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente nella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo del 65% in conto capitale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 7
Qualora il piano particolareggiato imponga l' adozione di tipologie ovvero di soluzioni architettoniche o distributive particolari, ovvero imponga l' impiego di materiali o di tecnologie diverse da quelle normalmente previste esternamente alle aree centrali delimitate ai sensi del precedente articolo 2, i maggiori costi eventualmente derivanti da tali imposizioni sono integralmente a carico della Regione.
A tal fine il Comune valuterà in via preventiva, sulla base dei parametri che saranno fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, l' ammontare dei maggiori costi suindicati. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, notificherà all' interessato l' ammontare accertato.
L' intervento di cui al presente articolo è subordinato al parere favorevole della Segreteria Straordinaria, da richiedersi previa indicazione del costo complessivo delle opere da eseguire nell' ambito delle aree centrali delimitate.
Art. 8
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell'
articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Fermi restando i vincoli imposti dalle autorità statali sugli immobili di cui al precedente comma, le unità abitative risultanti, una volta eseguiti gli interventi suindicati, in eccesso rispetto alle esigenze dei proprietari aventi i requisiti di cui all'
articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi dell'
articolo 54, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, al patrimonio del Comune interessato per la loro utilizzazione nei modi seguenti.
Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell' invito del Comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.
Dal costo dell' intervento sono detratti, nel caso dei proprietari alla data del 6 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e 51 e, rispettivamente, nel caso dei soggetti di cui al precedente comma, quelli spettanti in forza dei citati articoli 48 e 49.
Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l' introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell' articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.
In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del Comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione.
La Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il Comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della Regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta
Note:
1Sostituito il primo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
2Sesto comma sostituito da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
3Sostituito il settimo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 53/1984
5Parole soppresse al comma 4 da art. 39, comma 1, L. R. 26/1988