Art.   3
          
          
          
          A favore dei  soggetti  considerati   dall' articolo  46, penultimo comma, della 
legge regionale 23 dicembre 1977,  n. 63, come aggiunto dall' 
articolo 30 della legge regionale  4 luglio 1979, n.  35,  i  quali  ricostruiscano   l' immobile distrutto o demolito all' interno delle aree  delimitate  ai sensi  del  precedente  articolo  2  della  presente  legge, l' incremento dei parametri fissati  dal  predetto  articolo 46, quarto comma, è consentito,  in  deroga  al  suindicato articolo 30, fino al 50%.
 
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, primo comma, L. R. 2/1982
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988 nel testo modificato da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990
 
         
        
          Art.   4
          
          
          
          Per ogni unità abitativa che abbia i  requisiti  di  cui all' 
articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977,  n. 63, da ricostruire nell' ambito  delle  aree  delimitate  ai sensi  del  precedente  articolo  2,  è   riconosciuto   un contributo in conto capitale pari al 30% di quello  previsto dall' articolo  46  della  legge regionale medesima, nonché contributi  ventennali  costanti  dell' 8% da corrispondersi annualmente  sulla parte residua della spesa ammessa.
 
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
 
         
        
          Art.   5
          
          
          
          Ai soggetti  in  possesso  dei  requisiti,  di  cui  agli articoli 48 e 49 della 
legge regionale 23 dicembre 1977,  n. 63 e che ricostruiscano all' interno delle delimitazioni  di cui al precedente articolo 2,  l' Amministrazione  regionale è  autorizzata  a  concedere contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente  nella parte di spesa ammessa  non  coperta  dal  contributo  del  65%  in   conto capitale.
 
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
 
         
        
          Art.   7
          
       
          
          
          Qualora il piano particolareggiato imponga l' adozione di tipologie ovvero di soluzioni architettoniche o distributive particolari, ovvero imponga l' impiego  di  materiali  o  di tecnologie   diverse   da   quelle   normalmente    previste esternamente alle aree  centrali  delimitate  ai  sensi  del precedente  articolo  2,  i  maggiori  costi   eventualmente derivanti da tali imposizioni sono  integralmente  a  carico della Regione.
          
          
          A tal fine il Comune valuterà in via  preventiva,  sulla base dei parametri  che  saranno  fissati  con  decreto  del Presidente della Giunta regionale, l' ammontare dei maggiori costi  suindicati.  Il  Sindaco,  sentita   la   Commissione consiliare di cui all' 
articolo 17 della legge regionale  20 giugno  1977,   n.   30,   notificherà     all' interessato l' ammontare accertato.
 
          
          
          L' intervento di cui al presente articolo è  subordinato al parere  favorevole  della  Segreteria  Straordinaria,  da richiedersi previa indicazione del costo  complessivo  delle opere  da  eseguire   nell' ambito   delle   aree   centrali delimitate.
         
        
          Art.   8
          
          
          
          L' Amministrazione regionale è autorizzata a  finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni  riconosciuti di interesse artistico o storico  ai  sensi  della  
legge  1 giugno  1939,   n.   1089,   e   successive   modifiche   ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata  dallo  Stato  a  titolo  di  concorso,   in   forza dell' 
articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
 
          
          
          
          
          
          Fermi restando i vincoli imposti dalle autorità  statali sugli  immobili  di  cui  al  precedente  comma,  le  unità abitative risultanti,  una  volta  eseguiti  gli  interventi suindicati,  in   eccesso   rispetto   alle   esigenze   dei proprietari aventi i requisiti di cui all' 
articolo 42 della legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63  e  successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a  seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi  dell' 
articolo  54, secondo comma, della legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  al patrimonio del Comune interessato per la loro  utilizzazione nei modi seguenti.
 
          
          
          
          
          
          Qualora il proprietario non eserciti entro il termine  di 60 giorni dalla notificazione  dell' invito  del  Comune  il diritto  di  prelazione  suindicato,  le  unità   abitative potranno  essere  cedute  a  soggetti  aventi  titolo   alle provvidenze di cui agli articoli  48  e  49  della  medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione  del  prezzo suindicato.
          
          
          Dal costo dell' intervento sono detratti,  nel  caso  dei proprietari alla data del 6 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e  51  e,  rispettivamente,  nel  caso  dei soggetti di cui al precedente  comma,  quelli  spettanti  in forza dei citati articoli 48 e 49.
 
          
          
          Per  la  graduatoria  degli  aventi  diritto  e  per  le modalità  di  cessione  delle  unità   abitative   trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli  28  e  29 della  
legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.   63;   per l' introito dei corrispettivi  di  cessione  determinati  ai sensi   dell' articolo  27  della  citata  legge  regionale, trovano applicazione le disposizioni di  cui   all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.
 
          
          
          In caso di mancata cessione ai soggetti  interessati,  ai sensi dei precedenti  commi,  le  unità  abitative  residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del Comune  e possono essere cedute o locate, ai sensi  dell' 
articolo  30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  trovano applicazione, in quanto compatibili,  anche  per  le  unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione.
          
          
          La Segreteria Generale  Straordinaria  è  autorizzata  a stipulare, previa intesa con il Comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine  di  un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e  della Regione sugli edifici considerati  al  presente  articolo  e della  loro  utilizzazione  e  destinazione,   ad   avvenuta
          Note:
          
          
          
            1Sostituito il primo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            2Sesto comma sostituito da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            3Sostituito il settimo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            5Parole soppresse al comma 4 da art. 39, comma 1, L. R. 26/1988