LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1980, n. 41

Rifinanziamento della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23 e successive modificazioni concernente interventi per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli - Venezia Giulia, nonché della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1980
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

TITOLO I
 
Art. 1
 
Nell' attesa dell' organica disciplina della materia, di cui all' art. 1 della LR 27.8.1979 n. 52, l' amministrazione regionale provvederà all' utilizzo delle somme stanziate per l' esercizio 1980, da destinare allo sviluppo delle attività culturali, secondo quanto disposto negli articoli seguenti.
Art. 2
 
Per gli interventi previsti dagli articoli 4, 6, 7, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, come modificata e rifinanziata dalle leggi regionali 17 marzo 1978, n. 18 e 27 agosto 1979, n. 52, è autorizzata, per l' esercizio 1980, la spesa di L. 1.835 milioni suddivisa come segue:
a) lire 900 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 4;
b) lire 80 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 6;
c) lire 45 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 7;
d) lire 200 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 10;
e) lire 610 milioni per gli interventi previsti dall' articolo 13.

Art. 3
 
La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco - e le somme relative - degli Enti ed Associazioni che beneficino delle provvidenze previste dalla presente legge.
Art. 4
 
La Commissione regionale per la cultura e l' arte, costituita presso l' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1973 n. 23, riconfermata con modifiche nella sua composizione con gli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 52, rimane in carica anche per il 1980 con le funzioni ad essa attribuita dall' art. 2 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.
Art. 5
 
Le domande per beneficiare per l' esercizio 1980 delle provvidenze di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973 n. 23, dovranno pervenire all' Assessorato dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge.
Le istanze di contributo dovranno essere corredate, pena la loro inammissibilità, con la documentazione prescritta dall' articolo 14, secondo comma della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.
Sono ritenute valide le domande di contributo già presentate per l' anno 1980, purché rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma.
Art. 6
 
Sono confermate anche per l' anno 1980 le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 27 agosto 1979 n. 52.
TITOLO II
 
Art. 7
 
È autorizzato il rifinanziamento nell' esercizio 1980 per lire 40 milioni della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, concernente << Interventi regionali per l' organizzazione e l' allestimento di una Mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi >>.
La concessione dei finanziamenti relativi è condizionata alla presentazione dei documenti giustificativi delle spese occorse per l' allestimento e l' organizzazione della suddetta manifestazione espositiva.
Art. 8
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 e dall' articolo 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, sono istituiti - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- Capitolo 2916 con la denominazione << Sovvenzioni a favore di enti ed istituzioni che svolgono un' attività culturale qualificata e continuativa d' interesse regionale >> e con lo stanziamento di lire 900 milioni per l' esercizio 1980;
- capitolo 2918 con la denominazione << Contributi e spese per lo sviluppo degli scambi culturali >> e con lo stanziamento di lire 80 milioni per l' esercizio 1980;
- Capitolo 2919 con la denominazione << Contributi e spese per promuovere e favorire la partecipazione della gioventù alla vita sociale e culturale comunitaria e a manifestazioni giovanili internazionali nonché per sostenere eventuali iniziative intese allo sviluppo dei servizi riservati alla gioventù >> e con lo stanziamento di lire 45 milioni per l' esercizio 1980;
- capitolo 2921 con la denominazione << Sovvenzioni a favore dell' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di particolari piani d' intervento nel settore dello spettacolo >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1980;
- Capitolo 2922 con la denominazione << Sovvenzioni a favore di enti, istituzioni ed associazioni che svolgono una speciale funzione di servizio culturale nell' ambito provinciale, nonché a favore di enti, istituti, associazioni, circoli e comitati operanti a livello locale, per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nei settori indicati nell' articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e per l' acquisto di attrezzature, strumenti, mezzi e sussidi atti a favorire l' attuazione dei programmi >> e con lo stanziamento di lire 610 milioni per l' esercizio 1980;
- capitolo 2938 << Finanziamenti per l' organizzazione e l' allestimento della Mostra della civiltà friulana di ieri e di oggi >> e con lo stanziamento di lire 40 milioni per l' esercizio 1980.

All' onere complessivo di lire 1875 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.