LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1980, n. 39

Integrazione della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente: << Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1980
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Articolo unico
 
All' articolo 7 della legge regionale 21 marzo 1979, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
<< Nei casi di cui al precedente comma, la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, la realizzazione, oltre che di aule, anche di altre opere di completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonché di opere accessorie attinenti alla funzionalità degli stessi edifici. >>

Gli oneri previsti dal secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 marzo 1979, n. 22, così come aggiunto con il precedente comma, fanno carico al capitolo 6703 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.