TITOLO II
Organizzazione delle aziende
autonome del turismo
Art. 8
(Istruzione - Definizione)
In ciascuno degli ambiti turistici costituiti a norma della precedente Sezione (nel testo originale erroneamente Titolo) è istituita, con decreto del presidente della Giunta regionale, una Azienda autonoma del turismo.
Con il decreto di cui al comma precedente saranno determinate la denominazione e la sede dell' Azienda.
Le Aziende autonome del turismo - di seguito denominate << aziende >> - sono enti autonomi di diritto pubblico, costituiti per il raggiungimento di finalità turistiche, sottoposti alla vigilanza dell' Amministrazione regionale.
Art. 9
(Compiti)
Le aziende hanno il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nell' ambito del proprio comprensorio.
In particolare, le aziende:
a) promuovono la conoscenza della zona in cui operano;
b) promuovono ed attuano manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, eventualmente avvalendosi di enti ed associazioni, ivi comprese le associazioni pro loco, operanti nell' ambito territoriale;
c) svolgono azione di coordinamento e di sostegno finanziario per la realizzazione dei programmi di attività predisposti dalle pro loco;
d) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico, artistico e delle tradizioni popolari;
e) istituiscono e gestiscono servizi di informazione e di assistenza turistica;
f) provvedono alla realizzazione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature di interesse turistico nonché, eventualmente, alla gestione dei medesimi;
g) espletano compiti di vigilanza e controllo sulle attività turistiche;
h) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico e la ricettività;
i) promuovono iniziative dirette all' organizzazione e all' impiego del tempo libero;
l) promuovono l' assistenza tecnica alle piccole aziende operanti nel settore turistico, in particolare per la formazione di gruppi di acquisto e di conservazione di generi alimentari, e per la organizzazione di strutture ricettive collegate alla permanenza dei turisti;
m) svolgono i compiti demandati ed esercitano le funzioni ad esse delegate dall' Amministrazione regionale e dagli enti locali per il raggiungimento delle finalità turistiche regionali e locali.
Art. 10
(Organi)
Sono organi dell' azienda:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato esecutivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
Art. 11
(Costituzione e composizione
del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto dell' Assessore regionale al turismo e al commercio.
Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal sindaco o da un assessore comunale da lui delegato per ciascuno dei Comuni inclusi nella circoscrizione territoriale dell' azienda;
b) da un rappresentante per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva a n. 1.000 posti letto, da due rappresentanti per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 5.000 posti letto ovvero una popolazione superiore a n. 10.000 abitanti, da cinque rappresentanti per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 50.000 posti letto ovvero una popolazione superiore a n. 100.000 abitanti; detti rappresentanti sono designati con voto limitato dai rispettivi consigli comunali;
c) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla Giunta regionale fra persone indicate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell' ambito regionale;
d) da quattro rappresentanti degli operatori turistici; nominati dalla Giunta regionale fra persone indicate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nell' ambito regionale;
e) da tre esperti scelti dalla Giunta regionale fra persone non comprese nelle categorie di cui alle precedenti lettere << c >> e << d >> che, per attività esercitata, diano affidamento di capacità e competenza specifiche.
Le indicazioni dei nominativi di cui alle lettere << b >>, << c >> e << d >> del comma precedente devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta; in caso di mancata designazione entro tale termine, la Giunta regionale provvede autonomamente.
Art. 12
(Durata in carica del consiglio
di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni; continua peraltro ad esercitare le sue funzioni sino alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consiglio.
Art. 13
(Competenze del consiglio
di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
a) i programmi e le direttive generali concernenti l' attività, annuale e pluriennale, dell' azienda;
b) il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell' esercizio;
c) il rendiconto finanziario e patrimoniale;
d) i regolamenti concernenti l' organizzazione degli uffici e dei servizi della azienda ed il funzionamento degli organi amministrativi;
e) il regolamento giuridico ed economico del personale;
f) gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio dell' azienda;
g) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.
Art. 14
(Funzionamento del consiglio
di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre; deve inoltre essere convocato, entro il termine di quindici giorni, su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione - che potrà aver luogo dopo un intervallo di tre ore dalla prima - con la presenza di un terzo dei componenti in carica.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 15
(Elezione del presidente
e del comitato esecutivo)
Il presidente e il comitato esecutivo sono eletti, con votazioni a scrutinio segreto separate e consecutive, dal consiglio di amministrazione nel suo seno alla prima seduta, che viene convocata e presieduta dal componente più anziano del consiglio stesso entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per la validità delle elezioni è prescritto l' intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica ed è richiesta la maggioranza assoluta dei voti; tuttavia, se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio.
Il presidente e il comitato esecutivo restano in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha eletti. Possono tuttavia essere revocati con deliberazione della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in tal caso, il consiglio di amministrazione deve essere convocato per la nuova elezione entro venti giorni dalla data della deliberazione di revoca.
Art. 16
(Composizione, attribuzioni e funzionamento
del comitato esecutivo)
Il comitato esecutivo è composto:
a) da due membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici costituiti dal territorio di un solo comune;
b) da quattro membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici comprendenti almeno due e non oltre quattro comuni;
c) da sei membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici comprendenti cinque o più comuni.
Il comitato esecutivo è l' organo di attuazione delle direttive del consiglio di amministrazione; esso adotta pertanto i provvedimenti occorrenti al regolare funzionamento dell' azienda nonché, in generale, gli atti non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione.
In via eccezionale, qualora ricorrano motivi di urgenza e di indifferibilità, il comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti devono essere ratificati dal consiglio alla prima seduta successiva.
Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente.
Art. 17
(Segreteria del consiglio di amministrazione
e del comitato esecutivo)
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono disimpegnate dal direttore dell' azienda.
Il direttore può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario dell' azienda designato dal presidente.
Art. 18
(Attribuzioni del presidente)
Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell' azienda;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;
c) vigila sull' esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.
In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito da un componente del comitato esecutivo, delegato dal presidente stesso in via continuativa.
Art. 19
(Nomina e composizione
del collegio dei revisori)
Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio; esso è costituito da tre componenti, due dei quali vengono designati dalla Giunta regionale fra frazioni dell' amministrazione regionale ed uno dal consiglio di amministrazione dell' azienda fra persone estranee all' amministrazione dell' azienda stessa.
Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
Art. 20
(Attribuzioni del collegio dei revisori)
Il collegio dei revisori:
a) riferisce al consiglio di amministrazione, prima dell' approvazione del rendiconto, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà verificatisi;
b) vigila, attraverso l' esame degli atti e delle operazioni contabili dell' azienda, sulla regolarità dell' attività amministrativa, riferendone al consiglio di amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;
c) verifica almeno quattro volte all' anno la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell' azienda.
La relazione di cui alla lettera << a >> e i rilievi e suggerimenti di cui alla lettera << b >> del comma precedente sono comunicati al presidente, che li trasmette a sua volta alla Direzione regionale del turismo e del commercio.
I revisori possono assistere, in veste consultiva, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Art. 21
(Indennità di carica e gettoni di presenza)
Al presidente e ai revisori compete un' indennità di carica fissa mensile; ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.
La misura dell' indennità e dei gettoni di cui al precedente comma è determinata dal consiglio di amministrazione, in conformità con le disposizioni emanate in proposito dalla Direzione regionale del turismo e del commercio.
Art. 22
(Entrate)
Le entrate delle aziende sono costituite:
a) dai proventi di natura tributaria previsti dalle leggi regionali e statali, ivi comprese quelle riferite alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
b) dai redditi e dai proventi patrimoniali e di gestione;
c) dai contributi della Regione, di enti, associazioni e privati.
Art. 23
(Disciplina del personale)
Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle aziende devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, verranno dettate norme intese a identificare e determinare - tenuto conto della particolare natura delle aziende e della specialità dei loro compiti istituzionali - gli istituti per i quali può essere consentita una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per il personale regionale.
Art. 24
(Esecutività delle deliberazioni
degli organi delle aziende)
Le deliberazioni degli organi delle aziende diventano esecutive, salvo quanto disposto dal successivo articolo 25, al termine della loro pubblicazione all' albo dell' azienda, da effettuare entro sette giorni feriali dalla adozione, per la durata di tre giorni.
Art. 25
(Controllo sugli atti delle aziende)
Le deliberazioni relative alle materie indicate all' articolo 13 vengono trasmesse, entro sette giorni feriali dalla loro adozione, alla Direzione regionale del turismo e del commercio.
Entro quaranta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta la Giunta regionale l' approva o la restituisce all' azienda con motivati rilievi per il riesame da parte dell' organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere indicate espressamente le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell' ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, al collegio dei revisori.
Trascorso il termine di quaranta giorni, le deliberazioni non restituite diventano esecutive.
Art. 26
(Controllo sostitutivo)
Qualora da parte di un' azienda sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al turismo e al commercio, previa diffida all' organo responsabile con esplicita prefissione di termine, delibera l' invio di un commissario per il compimento dell' atto.
L' amministrazione dell' azienda può essere sciolta, con decreto dell' Assessore regionale al turismo e al commercio previa deliberazione della Giunta regionale, per gravi deficienze amministrative e per gravi violazioni di leggi e regolamenti e per altre irregolarità, tali da compromettere il normale funzionamento dell' azienda stessa.
In caso di scioglimento degli organi amministrativi dell' azienda, questa è retta da un commissario nominato con decreto dell' Assessore regionale al turismo e al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale; la ricostituzione del consiglio di amministrazione deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data di scioglimento.
L' Assessore regionale al turismo e al commercio può sempre disporre indagini ed ispezioni, al fine di assicurare l' ordinato funzionamento dell' azienda.