LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1980, n. 34

Riforma dell' organizzazione turistica regionale

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/08/1980
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 (Norma programmatica)
Ai fini del riassetto e della razionalizzazione del sistema amministrativo del turismo, cui si intende pervenire anche attraverso la progressiva delega di funzioni, la Regione provvede alla ristrutturazione dell' organizzazione turistica pubblica in base alla disciplina sancita dalla presente legge.
CAPO I
 Soppressione degli Enti provinciali per il turismo
Art. 2
 (Soppressione - trasferimento di competenze)
Con il 31 dicembre 1980, gli Enti provinciali per il turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine sono soppressi.
A decorrere dalla data di cui al comma precedente, le funzioni proprie degli Enti provinciali per il turismo sono esercitate dall' Amministrazione regionale, che subentra inoltre in tutti i rapporti giuridici degli enti soppressi.
Art. 3
 (Commissario liquidatore)
Con decreto dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio, è nominato per ciascun ente un commissario che provvede:
a) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell' ente;
b) alla formazione del bilancio di liquidazione;
c) allo svolgimento di tutte le altre attività necessarie per l' adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell' ente.

Entro tre mesi dalla nomina, i commissari trasmettono alla Direzione regionale del turismo e del commercio gli atti di cui alle lettere << a >> e << b >> del comma precedente e un rendiconto delle attività svolte, ai sensi della lettera << c >> del comma medesimo.
Entro i successivi tre mesi, la Giunta regionale delibera il piano di liquidazione degli enti soppressi e dispone il subingresso della Regione del patrimonio, nelle procedure in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti stessi.
Art. 4
 (Personale)
A decorrere dal 1 gennaio 1981, il personale di ruolo degli enti soppressi è provvisoriamente collocato in un ruolo unico straordinario. Detto personale, che conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all' atto della soppressione degli enti di cui al presente capo, è temporaneamente destinato a prestare servizio presso gli uffici dell' amministrazione regionale; ad esso competono le responsabilità, i doveri e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica corrispondente.
Il personale di cui al comma precedente, può, a domanda - da presentarsi entro il 31 marzo 1981 - essere destinato a prestare servizio presso le Aziende autonome del turismo od altri enti pubblici; a questi fini, le Aziende e gli enti interessati dovranno presentare alla Direzione regionale del turismo e del commercio apposita richiesta, entro il termine del 30 aprile 1981.
Con apposita legge regionale si provvederà all' inquadramento definitivo nei ruoli organici regionali del personale che, alla data del 31 luglio 1981, non sia stato destinato alle Aziende o agli enti di cui al comma precedente.
A tutto il personale considerato nel presente articolo verrà comunque assicurata la salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche acquisite al momento della soppressione degli enti di cui all' articolo 2.
CAPO II
 Competenze della Direzione regionale
del turismo e del commercio
Art. 5
 (Organizzazione della Direzione regionale)
All' articolo 27 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificato dall' articolo 10 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
<< Alle dipendenze della Direzione regionale del turismo e del commercio sono altresì posti gli Uffici provinciali del Turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. >>

CAPO III
 Ordinamento delle aziende
autonome del turismo
TITOLO I
 Ambiti turistici
Art. 6
 (Individuazione e delimitazione)
Per il conseguimento delle finalità turistiche, l' Amministrazione regionale provvede - tenuto conto delle indicazioni del piano urbanistico regionale in materia di sviluppo turistico - all' individuazione e alla delimitazione degli ambiti turistici, comprendenti parti contermini del territorio regionale caratterizzate da interessi turistici preminenti ed omogenei.
Le località incluse negli ambiti turistici sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Art. 7
 (Procedure)
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta una proposta di individuazione e delimitazione degli ambiti turistici, con riferimento alle stazioni di cura, soggiorno e turismo già riconosciute ai sensi del DPR 27 agosto 1960, n. 1042, nonché alle città capoluogo di provincia; a tali fini, potrà essere previsto l' accorpamento di due o più stazioni esistenti nonché l' ampliamento della circoscrizione territoriale delle stazioni stesse.
La proposta di cui al comma precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati nonché le Comunità montane e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ciascuna per il territorio di propria competenza, possono presentare alla Giunta regionale, tramite la Direzione regionale del turismo e del commercio, le proprie osservazioni e proposte di integrazione e modifica della proposta giuntale.
Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale, sentito il Ministero delle Finanze ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 16 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, provvede alla definitiva individuazione e delimitazione degli ambiti turistici di cui all' articolo 6.
Alla successiva individuazione di ambiti turistici e alla modificazione territoriale di quelli già individuati e delimitati si fa luogo - su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, della Comunità collinare del Friuli nonché, nell' ipotesi di modificazione del territorio, delle Aziende autonome del turismo - con la procedura prevista dai commi precedenti.
Ai fini dell' individuazione di nuovi ambiti turistici, ai sensi del comma precedente, dovrà essere accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) che la relativa circoscrizione territoriale disponga di un' attrezzatura ricettiva, alberghiera ed extralberghiera, non inferiore a n. 500 posti letto;
b) che i proventi di natura tributaria e comunque a carattere continuativo dell' istituenda azienda autonoma del turismo siano previsti per un importo annuo non inferiore a lire 10.000.000;
c) che i comuni inclusi nell' ambito turistico dispongano di attrezzature turistiche complementari, con particolare riguardo agli esercizi pubblici e agli impianti sportivi, di servizi sanitari, farmaceutici, di vigilanza igienica e di polizia urbana adeguati alle esigenze determinate dall' afflusso turistico.

TITOLO II
 Organizzazione delle aziende
autonome del turismo
Art. 8
 (Istruzione - Definizione)
In ciascuno degli ambiti turistici costituiti a norma della precedente Sezione (nel testo originale erroneamente Titolo) è istituita, con decreto del presidente della Giunta regionale, una Azienda autonoma del turismo.
Con il decreto di cui al comma precedente saranno determinate la denominazione e la sede dell' Azienda.
Le Aziende autonome del turismo - di seguito denominate << aziende >> - sono enti autonomi di diritto pubblico, costituiti per il raggiungimento di finalità turistiche, sottoposti alla vigilanza dell' Amministrazione regionale.
Art. 9
 (Compiti)
Le aziende hanno il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nell' ambito del proprio comprensorio.
In particolare, le aziende:
a) promuovono la conoscenza della zona in cui operano;
b) promuovono ed attuano manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, eventualmente avvalendosi di enti ed associazioni, ivi comprese le associazioni pro loco, operanti nell' ambito territoriale;
c) svolgono azione di coordinamento e di sostegno finanziario per la realizzazione dei programmi di attività predisposti dalle pro loco;
d) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico, artistico e delle tradizioni popolari;
e) istituiscono e gestiscono servizi di informazione e di assistenza turistica;
f) provvedono alla realizzazione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature di interesse turistico nonché, eventualmente, alla gestione dei medesimi;
g) espletano compiti di vigilanza e controllo sulle attività turistiche;
h) effettuano la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico e la ricettività;
i) promuovono iniziative dirette all' organizzazione e all' impiego del tempo libero;
l) promuovono l' assistenza tecnica alle piccole aziende operanti nel settore turistico, in particolare per la formazione di gruppi di acquisto e di conservazione di generi alimentari, e per la organizzazione di strutture ricettive collegate alla permanenza dei turisti;
m) svolgono i compiti demandati ed esercitano le funzioni ad esse delegate dall' Amministrazione regionale e dagli enti locali per il raggiungimento delle finalità turistiche regionali e locali.

Art. 10
 (Organi)
Sono organi dell' azienda:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato esecutivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.

Art. 11
 (Costituzione e composizione
del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto dell' Assessore regionale al turismo e al commercio.
Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal sindaco o da un assessore comunale da lui delegato per ciascuno dei Comuni inclusi nella circoscrizione territoriale dell' azienda;
b) da un rappresentante per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva a n. 1.000 posti letto, da due rappresentanti per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 5.000 posti letto ovvero una popolazione superiore a n. 10.000 abitanti, da cinque rappresentanti per ciascun comune avente una ricettività turistica complessiva superiore a n. 50.000 posti letto ovvero una popolazione superiore a n. 100.000 abitanti; detti rappresentanti sono designati con voto limitato dai rispettivi consigli comunali;
c) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalla Giunta regionale fra persone indicate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell' ambito regionale;
d) da quattro rappresentanti degli operatori turistici; nominati dalla Giunta regionale fra persone indicate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nell' ambito regionale;
e) da tre esperti scelti dalla Giunta regionale fra persone non comprese nelle categorie di cui alle precedenti lettere << c >> e << d >> che, per attività esercitata, diano affidamento di capacità e competenza specifiche.

Le indicazioni dei nominativi di cui alle lettere << b >>, << c >> e << d >> del comma precedente devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta; in caso di mancata designazione entro tale termine, la Giunta regionale provvede autonomamente.
Art. 12
 (Durata in carica del consiglio
di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni; continua peraltro ad esercitare le sue funzioni sino alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo consiglio.
Art. 13
 (Competenze del consiglio
di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:
a) i programmi e le direttive generali concernenti l' attività, annuale e pluriennale, dell' azienda;
b) il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell' esercizio;
c) il rendiconto finanziario e patrimoniale;
d) i regolamenti concernenti l' organizzazione degli uffici e dei servizi della azienda ed il funzionamento degli organi amministrativi;
e) il regolamento giuridico ed economico del personale;
f) gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio dell' azienda;
g) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.

Art. 14
 (Funzionamento del consiglio
di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre; deve inoltre essere convocato, entro il termine di quindici giorni, su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione - che potrà aver luogo dopo un intervallo di tre ore dalla prima - con la presenza di un terzo dei componenti in carica.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 15
 (Elezione del presidente
e del comitato esecutivo)
Il presidente e il comitato esecutivo sono eletti, con votazioni a scrutinio segreto separate e consecutive, dal consiglio di amministrazione nel suo seno alla prima seduta, che viene convocata e presieduta dal componente più anziano del consiglio stesso entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per la validità delle elezioni è prescritto l' intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica ed è richiesta la maggioranza assoluta dei voti; tuttavia, se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio.
Il presidente e il comitato esecutivo restano in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha eletti. Possono tuttavia essere revocati con deliberazione della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in tal caso, il consiglio di amministrazione deve essere convocato per la nuova elezione entro venti giorni dalla data della deliberazione di revoca.
La carica di presidente è incompatibile con le funzioni di cui all' articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, nonché con le funzioni di Sindaco o Assessore di un comune compreso nell' ambito territoriale dell' Azienda.
Art. 16
 (Composizione, attribuzioni e funzionamento
del comitato esecutivo)
Il comitato esecutivo è composto:
a) da due membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici costituiti dal territorio di un solo comune;
b) da quattro membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici comprendenti almeno due e non oltre quattro comuni;
c) da sei membri, oltre al presidente, per le aziende operanti in ambiti turistici comprendenti cinque o più comuni.

Il comitato esecutivo è l' organo di attuazione delle direttive del consiglio di amministrazione; esso adotta pertanto i provvedimenti occorrenti al regolare funzionamento dell' azienda nonché, in generale, gli atti non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione.
In via eccezionale, qualora ricorrano motivi di urgenza e di indifferibilità, il comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti devono essere ratificati dal consiglio alla prima seduta successiva.
Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente.
Art. 17
 (Segreteria del consiglio di amministrazione
e del comitato esecutivo)
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono disimpegnate dal direttore dell' azienda.
Il direttore può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario dell' azienda designato dal presidente.
Art. 18
 (Attribuzioni del presidente)
Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell' azienda;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;
c) vigila sull' esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito da un componente del comitato esecutivo, delegato dal presidente stesso in via continuativa.
Art. 19
 (Nomina e composizione
del collegio dei revisori)
Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio; esso è costituito da tre componenti, due dei quali vengono designati dalla Giunta regionale fra frazioni dell' amministrazione regionale ed uno dal consiglio di amministrazione dell' azienda fra persone estranee all' amministrazione dell' azienda stessa.
Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
Art. 20
 (Attribuzioni del collegio dei revisori)
Il collegio dei revisori:
a) riferisce al consiglio di amministrazione, prima dell' approvazione del rendiconto, sui criteri e sui risultati della gestione e formula proposte per ovviare agli inconvenienti e alle difficoltà verificatisi;
b) vigila, attraverso l' esame degli atti e delle operazioni contabili dell' azienda, sulla regolarità dell' attività amministrativa, riferendone al consiglio di amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti;
c) verifica almeno quattro volte all' anno la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell' azienda.

La relazione di cui alla lettera << a >> e i rilievi e suggerimenti di cui alla lettera << b >> del comma precedente sono comunicati al presidente, che li trasmette a sua volta alla Direzione regionale del turismo e del commercio.
I revisori possono assistere, in veste consultiva, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Art. 21
 (Indennità di carica e gettoni di presenza)
Al presidente e ai revisori compete un' indennità di carica fissa mensile; ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.
La misura dell' indennità e dei gettoni di cui al precedente comma è determinata dal consiglio di amministrazione, in conformità con le disposizioni emanate in proposito dalla Direzione regionale del turismo e del commercio.
Art. 22
 (Entrate)
Le entrate delle aziende sono costituite:
a) dai proventi di natura tributaria previsti dalle leggi regionali e statali, ivi comprese quelle riferite alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
b) dai redditi e dai proventi patrimoniali e di gestione;
c) dai contributi della Regione, di enti, associazioni e privati.

Art. 23
 (Disciplina del personale)
Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle aziende devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, verranno dettate norme intese a identificare e determinare - tenuto conto della particolare natura delle aziende e della specialità dei loro compiti istituzionali - gli istituti per i quali può essere consentita una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per il personale regionale.
Art. 24
 (Esecutività delle deliberazioni
degli organi delle aziende)
Le deliberazioni degli organi delle aziende diventano esecutive, salvo quanto disposto dal successivo articolo 25, al termine della loro pubblicazione all' albo dell' azienda, da effettuare entro sette giorni feriali dalla adozione, per la durata di tre giorni.
Art. 25
 (Controllo sugli atti delle aziende)
Le deliberazioni relative alle materie indicate all' articolo 13 vengono trasmesse, entro sette giorni feriali dalla loro adozione, alla Direzione regionale del turismo e del commercio.
Entro quaranta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta la Giunta regionale l' approva o la restituisce all' azienda con motivati rilievi per il riesame da parte dell' organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere indicate espressamente le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell' ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, al collegio dei revisori.
Trascorso il termine di quaranta giorni, le deliberazioni non restituite diventano esecutive.
Art. 26
 (Controllo sostitutivo)
Qualora da parte di un' azienda sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al turismo e al commercio, previa diffida all' organo responsabile con esplicita prefissione di termine, delibera l' invio di un commissario per il compimento dell' atto.
L' amministrazione dell' azienda può essere sciolta, con decreto dell' Assessore regionale al turismo e al commercio previa deliberazione della Giunta regionale, per gravi deficienze amministrative e per gravi violazioni di leggi e regolamenti e per altre irregolarità, tali da compromettere il normale funzionamento dell' azienda stessa.
In caso di scioglimento degli organi amministrativi dell' azienda, questa è retta da un commissario nominato con decreto dell' Assessore regionale al turismo e al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale; la ricostituzione del consiglio di amministrazione deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data di scioglimento.
L' Assessore regionale al turismo e al commercio può sempre disporre indagini ed ispezioni, al fine di assicurare l' ordinato funzionamento dell' azienda.
TITOLO III
 Disposizioni transitorie
Art. 27
 (Norme in materia di amministrazione
e contabilità)
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, verranno emanate norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese ai fini della compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché norme di amministrazione e di contabilità delle aziende di cui al presente capo.
Art. 28
 (Aziende autonome di cura, soggiorno
e turismo - regime transitorio -
inquadramento del personale)
Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti al momento dell' entrata in vigore della presente legge conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale istitutivo delle aziende di cui all' articolo 8 della presente legge.
Dalla data di cui al precedente comma, le aziende preesistenti sono soppresse: il personale e il patrimonio vengono assorbiti dalle nuove aziende, che subentrano altresì in ogni rapporto giuridico attivo e passivo.
Il personale di ruolo in servizio presso le aziende di cui al primo comma è inquadrato nei ruoli organici delle nuove aziende con il pieno riconoscimento delle posizioni di carriera ed economiche acquisite.
CAPO IV
 (Istituzione dell' Albo regionale
delle associazioni pro - loco)
Art. 29
 (Albo regionale)
È istituito presso la Direzione regionale del turismo e del commercio l' albo regionale delle associazioni pro - loco.
Art. 30
 (Requisiti per l' iscrizione)
Possono essere iscritte all' albo regionale di cui al precedente articolo le associazioni pro - loco, istituite o da istituirsi, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la località dove è istituita la associazione pro - loco possegga preminenti caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche o climatiche tali da costituire premessa per la valorizzazione turistica della località stessa;
b) che nella stessa località non sia istituita un' azienda autonoma del turismo né sia operante un' altra associazione pro - loco già iscritta all' albo regionale;
c) che la costruzione dell' associazione sia avvenuta con atto pubblico;
d) che le entrate derivanti dalle quote associative e da altri contributi obbligatori siano adeguate al raggiungimento degli scopi statutari;
e) che lo statuto dell' associazione sia approvato dalla Direzione regionale del turismo e del commercio.

Art. 31
 (Statuto)
Ai fini dell' approvazione di cui alla lettera << e >> dell' articolo precedente, lo statuto delle associazioni pro - loco dovrà contenere disposizioni che prevedano:
a) la finalizzazione dei compiti istituzionali al prevalente soddisfacimento degli interessi turistici della collettività;
b) la possibilità di una partecipazione attiva alla vita dell' associazione di tutte le componenti sociali;
c) la destinazione dei beni dell' associazione, in caso di scioglimento, al comune competente per territorio.

Allo scopo di favorire un' opportuna uniformità di indirizzo, la Direzione regionale del turismo e del commercio provvederà all' elaborazione e alla diffusione di uno statuto tipo, ispirato ai criteri sopra indicati.
Art. 32
 (Modalità per l' iscrizione)
Per ottenere l' iscrizione all' albo di cui all' articolo 29, l' associazione pro - loco deve presentare all' Assessore regionale al turismo e al commercio apposita domanda corredata di copia dell' atto costitutivo, dello statuto, di un elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali nonché della documentazione idonea a illustrare l' attività e la situazione finanziaria dell' associazione stessa.
Accertata l' esistenza delle condizioni di cui all' articolo 30, l' Assessore regionale al turismo e al commercio, sentito il comune nel cui territorio opera l' associazione, dispone la iscrizione dell' associazione medesima nell' albo regionale; il provvedimento di iscrizione all' albo viene pubblicato, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 33
 (Adempimenti obbligatori)
Le associazioni iscritte all' albo devono inviare annualmente alla Direzione regionale del turismo e del commercio, entro il 28 febbraio, copia del bilancio di previsione e del programma di attività per l' esercizio finanziario corrente ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell' esercizio precedente; devono inoltre essere comunicate alla Direzione, entro quindici giorni, le variazioni intervenute nelle cariche sociali.
Art. 34
 (Revisioni annuali - Cancellazioni)
La Direzione regionale del turismo e del commercio effettua annualmente la revisione delle iscrizioni nell' albo regionale.
La cancellazione dall' albo è disposta dall' Assessore regionale al turismo e al commercio in caso di accertata mancanza di una delle condizioni di cui all' articolo 30, ovvero di non osservanza dello Statuto o degli obblighi di cui all' articolo 33 o di persistente inerzia degli organi statutari.
L' albo regionale è pubblicato all' inizio di ciascun anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 35
 (Associazioni pro loco iscritte
all' albo nazionale)
Le associazioni pro loco esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, già iscritte all' albo nazionale di cui al DM 7 gennaio 1975, devono chiedere l' iscrizione all' albo regionale cui all' articolo 29 in base alle disposizioni di cui all' articolo 32 della presente legge.
Per le associazioni di cui al comma precedente, l' iscrizione all' albo regionale può essere consentita anche in deroga alla condizione di cui alla lettera b) dell' articolo 30.
CAPO V
 (Norma finanziaria)
Art. 36
 
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione dell' articolo 4 della presente legge faranno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1980 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.