LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 1980, n. 30

Disposizioni integrative della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, riguardante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti di enti locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1980
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali

Art. 1
 
Nella legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, dopo l' articolo 12 e prima dell' articolo 13, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 12 bis
 Supplenza del Presidente dei Comitati di controllo
Qualora il Vice - Presidente, eletto ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 6, si trovi a dover sostituire il Presidente e tali sostituzione si protragga oltre il mese, gli sarà corrisposta la stessa indennità di carica spettante al Presidente per l' intero periodo di svolgimento delle funzioni sostitutive.
Nei periodi di supplenza del Presidente parteciperà alle sedute del Comitato anche l' esperto designato a sostituire il Vice - Presidente, per dare all' Organo di controllo completezza di composizione.
Le supplenze di cui ai due commi precedenti non potranno comunque protrarsi oltre i sei mesi.
La presente disposizione ha effetto a partire dall' 1 gennaio 1979. >>

Art. 2
 
Il primo comma dell' articolo 37 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 è sostituito come segue:
<< Spetta al Comitato di controllo decidere, sentire l' Amministrazione comunale e la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, i ricorsi in materia di rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni amministrative per l' esercizio di commercio e i ricorsi avverso il parere istruttorio negativo dei sindaci in materia di esercizi pubblici. >>

Art. 3
 
Nel primo comma dell' articolo 43 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 le parole << quando riguardino il ricovero di cittadini >> sono sostituite con << quando riguardino il soccorso, l' assistenza e il ricovero ospedaliero di cittadini >>.