LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1980, n. 29

Miglioramenti economici al personale del ruolo unico regionale in attesa della definizione della revisione contrattuale 1979-1981.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/08/1980
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
In attesa che, con apposita legge regionale, venga definita la revisione contrattuale per il triennio 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981, al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla data del 1 gennaio 1979 o successiva, è attribuita quale aumento contrattuale per i periodi sottoindicati, fatti salvi i successivi conguagli, una somma mensile lorda pari a:
qualificaanno 1979anno 1980anno 1981
Commesso40.00051.50051.500
Agente tecnico45.00061.50061.500
Coadiutore
guardia CFR
50.00083.50083.500
Segretario
maresciallo CFR
55.000107.000107.000
Consigliere65.000154.000154.000
Dirigente90.000180.000180.000


Art. 2
 
Gli importi di cui al precedente art. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Gli importi di cui al precedente art. 1 non spettano al personale di cui all' art. 100 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e valgono, invece, ai fini dell' applicazione del quinto e sesto comma dell' art. 18 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 3
 
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1980, di lire 3460 milioni e rispettivamente di lire 1040 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire 4500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.