Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 23/1980
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Leggi regionali
Legge regionale
9 luglio 1980
, n.
23
Interventi integrativi urgenti a favore di lavoratori in condizioni di bisogno.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 09/07/1980, N. 072
Data di entrata in vigore:
09/07/1980
Materia:
310.02
-
Assistenza sociale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Allo scopo di fare fronte ad urgenti necessità di intervento in favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno, la Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, nell' esercizio 1980, gli interventi previsti dall'
art. 32 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43
, fino al limite massimo di spesa di lire 300.000.000.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3
Al fine di agevolare il trasferimento di manodopera da settori in crisi ad altri settori produttivi, nell' ambito della vigente normativa in materia di mobilità dei lavoratori, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai lavoratori interessati speciali contributi per agevolare la frequenza di appositi corsi di riqualificazione professionale.
Art. 4
I corsi di cui al precedente articolo 3, programmati sulla base di intese con le associazioni degli imprenditori e con le organizzazioni sindacali più rappresentative, sono finalizzati al conseguimento di concreti sbocchi occupazionali per i lavoratori interessati.
Art. 5
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1980. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3318 con la denominazione: << Interventi urgenti a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43
>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.
Art. 6
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3319 con la denominazione: << Speciali contributi ai lavoratori per la frequenza di appositi corsi di riqualificazione professionale >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.
Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative