CAPO I
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 39
(Fasi delle entrate)
Tutte le entrate dell' unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.
Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 40
(Accertamento delle entrate)
L' entrata è accertata quando sulla base di idonea documentazione viene acquisito il titolo, la ragione del credito e la indennità del debitore e sia prevedibile la riscossione entro i termini dell' esercizio finanziario di competenza.
L' entrata accertata costituisce competenza dell' esercizio soltanto per l' ammontare complessivo o parziale del credito che viene a scadenza entro l' esercizio medesimo.
Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa, di cui al precedente art. 35, vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.
Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle iscritte nel titolo concernente entrate per partite di giro e contabilità speciali del bilancio sono accertate in corrispondenza alla assunzione dei correlativi impegni di spesa.
Per le entrate provenienti da assegnazioni della Regione, l' accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
In ogni altro caso di mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l' accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 41
(Riscossione delle entrate)
L' entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Unità Sanitaria Locale tramite il Tesoriere.
Le somme spettanti alla Unità Sanitaria Locale sono riscosse dal tesoriere, o da dipendenti designati da appositi provvedimenti, con le modalità e nei termini indicati in apposito regolamento nonché dalle condizioni generali e dalla convenzione stipulata per l' affidamento del servizio di tesoreria che debbono comunque prevedere il rilascio di regolare quietanza e l' onere della resa del conto.
Art. 42
(Versamento delle entrate)
L' entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla Cassa dalla Unità Sanitaria Locale.
Il versamento delle entrate si effettua in conformità di apposite reversali d' incasso sottoscritte dal Presidente del Comitato di Gestione o da uno dei componenti del Comitato stesso delegato dal Presidente e dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria o da chi lo sostituisce.
Le reversali debbono essere numerate progressivamente e debbono contenere le seguenti indicazioni:
1. l' esercizio cui si riferisce l' entrata;
2. il titolo, categoria e capitolo del bilancio cui deve essere imputata l' entrata, la previsione di bilancio, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;
3. il debitore o i debitori che effettuano il versamento;
4. la causale del versamento;
5. la somma da incassare scritta in lettere e cifre;
6. la data e il luogo di emissione.
Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenute distinte da quelle relative alle entrate in conto residui.
Le reversali di incasso non estinte entro il 31 dicembre dell' esercizio cui si riferiscono, giacenti presso la tesoreria, non debbono più essere riscosse e sono restituite all' Unità Sanitaria Locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullate.
Per la suddetta entrata l' Unità Sanitaria Locale può provvedere all' emissione di altre reversali di incasso nel nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui.
Coloro che per disposizioni legislative o regolamentari riscuotono somme per conto dell' Unità Sanitaria Locale sono tenuti al versamento alla tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.
L' Istituto Tesoriere non può ricusare l' esazione di somme che vengono pagate in favore dell' Unità Sanitaria Locale senza la preventiva emissione di reversali di incasso, salvo a chiedere entro tre giorni la regolarizzazione contabile.
Le somme riscosse dagli agenti contabili di cui alla presente legge devono essere parimenti versate nella cassa dell' Istituto Tesoriere, non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione, dagli stessi agenti che ne danno comunicazione al servizio bilancio dell' Unità Sanitaria Locale.
Ai sensi e per gli effetti dell'
art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono versati all' entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai Comuni per le Unità Sanitarie Locali ed i proventi da attività a pagamento svolte dalle Unità Sanitarie Locali e dai presidi sanitari ad essi collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuate entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre.
Art. 43
(Entrate per funzioni delegate)
Le somme assegnate dalla Regione ai Comuni per l' esercizio di funzioni delegate in materia di sanità sono trasferite dai Comuni medesimi alla Unità Sanitaria Locale con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella Legge Regionale di delega.
Dette entrate sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell' Unità Sanitaria Locale e poste in correlazione alle corrispondenti spese.
Art. 44
(Entrate derivanti da trasformazione
del patrimonio)
Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 65, II comma e 66, VII comma, della
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, le entrate derivanti da alienazione o trasformazione di beni immobili, mobili, titoli e attrezzature facenti parte del patrimonio dei Comuni destinati all' Unità Sanitaria Locale, nonché quelle derivanti dalla costituzione dei diritti reali sui medesimi, devono essere utilizzate esclusivamente per spese in conto capitale relative ad opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari e alla tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Art. 45
(Rinuncia alla riscossione di entrate
di modesta entità)
Con la deliberazione di approvazione del bilancio l' assemblea generale dispone la rinuncia ai diritti di credito che l' Unità Sanitaria Locale vanta in materia di entrate, quando per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all' ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nello stesso provvedimento.
L' annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del Comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 46
(Ricognizione dei residui attivi)
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse nonché quelle riscosse e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.
L' accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, il comitato di gestione con atto motivato entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture; i crediti di cui alla lettera c) si eliminano dalle scritture.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell' esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
CAPO II
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 47
(Fasi della spesa)
Tutte le spese dell' unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 48
(Impegni di spesa)
Gli impegni di spesa sono assunti dagli organi dell' Unità sanitaria Locale secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell' esercizio le somme dovute dall' Unità Sanitaria Locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto e ad altro titolo idoneo, sempreché la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell' esercizio.
Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all' esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo articolo 49:
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni anche a carico del solo esercizio successivo;
c) spese di carattere continuativo e ricorrente per le quali l' impegno può estendersi a più esercizi in presenza di particolari motivi di necessità e convenienza.
In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine dell' esercizio medesimo.
Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.
Art. 49
(Limiti all' assunzione di impegni
di spesa)
Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione.
Nel caso in cui, per assicurare la indispensabile continuità dei servizi debbano essere assunte obbligazioni di durata non eccedente i dodici mesi ripartite in due esercizi formano impegni dell' esercizio le sole quote che vengono a scadenza nell' esercizio medesimo.
Gli impegni di spese pluriennali di cui al 3 comma del precedente art. 48 non possono estendersi oltre la scadenza del piano sanitario regionale, ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi in annualità.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.
Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Nessun impegno di spesa può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell' esercizio finanziario, salvo quanto previsto dal 3 comma del successivo articolo 67.
Art. 50
(Organi competenti all' assunzione
di impegni di spesa)
Il Comitato di gestione delibera sugli impegni di spesa, salvo la competenza dell' Assemblea Generale per quanto attiene i programmi che comportano impegni per più esercizi.
L' assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre spese fisse può essere effettuata una sola volta per tutto l' anno finanziario o a scadenze periodiche.
Art. 51
(Registrazione degli impegni
delle spese)
Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell' Unità Sanitaria Locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi unitamente alla relative documentazione al Servizio bilancio e ragioneria, il quale, accertata la completezza e regolarità della documentazione, l' esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell' impegno.
Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi al Servizio bilancio e ragioneria per la registrazione dell' impegno definitivo.
Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato al Servizio bilancio e ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.
Gli atti che non siano ritenuti regolari sono rimessi dal responsabile del Servizio bilancio e ragioneria con relazione motivata al Presidente del Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale.
Il Presidente può ordinare, con proprio decreto, che la registrazione abbia ugualmente corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del Comitato di gestione nella prima riunione successiva.
L' ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o alla competenza anziché ai residui.
La mancata ratifica da parte del Comitato di gestione del decreto di cui al precedente 4 comma, dà luogo a responsabilità amministrativa del Presidente.
Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio bilancio e ragioneria deve apporre il visto per l' assunzione dell' impegno.
L' eventuale annullamento da parte del competente comitato di controllo dei provvedimenti stessi deve essere tempestivamente comunicato al servizio bilancio e ragioneria per la cancellazione del relativo impegno di spesa.
Art. 52
(Decadenza impegni
per mancata esecuzione)
Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di magazzino, e quindi della contabilità dei costi, che non hanno avuto, per qualsivoglia motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre, decadono di diritto e si hanno come non assunti.
Tali impegni dovranno essere riproposti sul bilancio dell' esercizio successivo.
Art. 53
(Liquidazione delle spese)
La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell' ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base della documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
Non può farsi alla liquidazione di un contratto eseguito parzialmente, salvo il caso in cui esso si riferisca a somministrazioni o forniture ripartite nel tempo. Resta ferma la facoltà del Comitato di Gestione dell' Unità Sanitaria Locale di liquidare la parte del contratto eseguita, previa assunzione di motivato atto deliberativo di annullamento del contratto per la parte inevasa.
Prima della liquidazione deve provvedersi:
1. alla conferma da parte del consegnatario, dell' avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d' inventario o dell' avvenuto servizio;
2. al collaudo od alla ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;
3. qualora si tratti di acquisti ricorrenti di materie o derrate per l' ordinario funzionamento dei presidi dell' Unità Sanitaria Locale ai fini del collaudo, è sufficiente la attestazione di regolare esecuzione firmata da un funzionario dell' Unità Sanitaria Locale designato con atto del Comitato di Gestione.
Il collaudo, ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto 3), deve essere eseguito da personale dell' Unità Sanitaria Locale munito della competenza tecnica specifica che la natura dell' affare richiede ovvero, ove occorra, da terzi appositamente incaricati.
Alla liquidazione delle spese dell' Unità Sanitaria Locale previo esito positivo del collaudo se occorrente, provvede con proprio atto:
1. il Presidente del Comitato di gestione: per gli stipendi ed assegni degli impiegati, pensioni, fitti, censi, canoni ed altre spese d' importo e scadenza fissi ed accertati e per le spese previamente autorizzate con atto deliberativo della Assemblea generale o del Comitato di gestione;
2. il Comitato di gestione: per le spese in economia effettuate secondo le modalità previste dai singoli regolamenti interni nonché per le minute spese di economato.
Nel caso di aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.
Art. 54
(Richiesta di emissione
del titolo di pagamento)
Le richieste di emissione del titolo di pagamento sono trasmesse al Servizio bilancio e ragioneria con la relativa documentazione giustificativa della spesa dai funzionari responsabili dei servizi che attestano, per quanto di propria competenza, la regolarità della spesa.
Art. 55
(Termini di pagamento fornitura)
Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, L' Unità Sanitaria Locale è tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture a 90 giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta, fatto salvo quanto indicato nel successivo 5 comma del presente articolo e nel precedente articolo 53.
Si intendono pervenute:
- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l' ultimo giorno del mese stesso.
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell' Unità Sanitaria Locale nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene.
L' attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
Il pagamento per contanti o contro - assegno è ammesso solo per le minute spese di economato.
Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all' ordine od al contratto, gli organi dell' Unità Sanitaria Locale dovranno tempestivamente far luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Art. 56
(Ordinazione della spesa)
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento erogabili con assegni e buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I predetti titoli di spesa sono tratti sull' istituto tesoriere dell' Unità Sanitaria Locale e sono firmati dal Presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal Presidente e vistati per la legittimità dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria, o da chi lo sostituisce.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui al 1 comma, il servizio bilancio e ragioneria dell' Unità Sanitaria Locale verifica la legalità della spesa, la causa legale del pagamento e l' intervenuta liquidazione del conto e deve essere, altresì, riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con la delibera di approvazione del bilancio e dell' impegno cui la spesa si riferisce e che la stessa sia correttamente scritta al conto della competenza e al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Non può farsi luogo alla emissione di titoli di pagamento se i relativi provvedimenti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'
art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nel caso in cui il responsabile del servizio bilancio e ragioneria non ritenga di provvedere all' emissione dei titoli di spesa, in base ai riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all' art. 51.
Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo del bilancio.
I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza devono essere tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.
Art. 57
(Mandati di pagamento)
I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero d' ordine progressivo;
b) il titolo, la sezione e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;
c) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
d) la causale del pagamento;
e) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;
f) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;
g) l' indicazione dei documenti autorizzativi e giustificativi del pagamento di cui al successivo comma;
h) la data e il luogo di emissione.
Gli atti di impegno della spesa, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, i buoni di carico, quando si tratta di beni inventariali o da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa sono allegati al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione e conservati agli atti per non meno di dieci anni.
Art. 58
(Estinzione dei titoli di pagamento)
Il Tesoriere dell' Unità Sanitaria Locale, in conformità alle disposizioni contenute nella relativa convenzione, estingue i titoli di spesa e provvede alla loro restituzione al Servizio bilancio e ragioneria.
I mandati di pagamento individuali e collettivi, rimasti interamente e parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre dell' esercizio cui si riferiscono, sono dal Tesoriere commutati in assegni circolari con le modalità di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 60.
I mandati di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.
Nella convenzione di tesoreria dell' Unità Sanitaria Locale saranno regolati i rapporti con l' istituto Tesoriere in relazione all' accertamento dell' effettivo pagamento degli assegni circolari o vaglia postali.
Art. 59
(Modalità di effettuazione dei pagamenti)
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dai successivi artt. 62, 64, 65 deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente articolo.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall' art. 62 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.
È vietata l' emissione di mandati a favore di amministratori dell' Unità Sanitaria Locale, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 60
(Modalità di estinzione
dei mandati di pagamento)
Il pagamento delle spese per le forniture di beni e servizi liquidate ai sensi del precedente art. 53 è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, esclusivamente a favore dei creditori diretti.
Le Unità Sanitarie Locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui rispettivi titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall' Istituto Tesoriere con una delle seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, dell' Istituto Tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente; in tale caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall' Ufficio postale.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, devono, risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere.
Per le commutazioni di cui alla lettera b) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
Art. 61
(Riconoscimento interessi
per ritardato pagamento)
Scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all' art. 55, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.
Se il ritardo è compreso tra il 91 ed il 180 giorno, dal termine di cui al 1 comma, sono dovuti gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato.
Qualora tale emissione ritardi oltre il 180 giorno del termine di cui al primo comma, fino alla data di emissione del mandato, a decorrere dal 181 giorno del termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi di mora pari all' interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o delle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del danaro a norma del
regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, secondo quanto è accertato annualmente con decreto dei ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire all' Unità Sanitaria Locale dal fornitore, con riferimento al medesimo atto con il quale fu impegnata la spesa inerente la fornitura.
Art. 62
(Funzionari delegati)
In tutti i casi in cui si ritenga necessario garantire una maggiore autonomia operativa a strutture organizzative interne dell' Unità Sanitaria Locale, il Comitato di gestione, può deliberare la effettuazione delle spese mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti di importo di volta in volta definiti.
Possono essere funzionari delegati dell' Unità Sanitaria Locale i membri dell' ufficio di direzione ed i responsabili di singole unità operative o centri di costo. La firma sui titoli di pagamento, nonché sugli adempimenti di cui al successivo art. 139, deve essere sempre congiunta tra un membro dell' ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo.
La funzione non può essere attribuita ad organi esterni all' Unità Sanitaria Locale.
Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo deve indicare la designazione del funzionario delegato, l' oggetto della spesa, l' ammontare dell' apertura di credito, l' esercizio finanziario e il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, la piazza e la tesoreria sulla quale l' apertura di credito deve essere accesa.
Art. 63
(Limiti e modalità delle aperture
di credito)
L' utilizzazione delle aperture di credito, deliberate ed effettuate a norma del precedente art. 62, è autorizzata nei limiti dei fabbisogni trimestrali proposti dai funzionari delegati ed eventualmente integrati in rapporto a maggiori necessità sopravvenute nel corso del trimestre.
Il Presidente del comitato di gestione emette, a tali fini, lettera di credito che viene inviata al funzionario delegato e, in copia, all' istituto tesoriere e alla dipendenza dello stesso operante sulla piazza ove ha sede il funzionario delegato.
La lettera di credito, per la spesa cui si riferisce, costituisce impegno di cassa e va pertanto iscritta nel conto di diritto quale atto contabile da regolarizzare con mandati di pagamento.
Sulla base ed entro i limiti della autorizzazione di cui al primo comma, l' istituto tesoriere provvede all' apertura di credito sulla piazza indicata.
La dipendenza dell' istituto tesoriere, operante su tale piazza, esegue la registrazione dell' apertura di credito dandone conferma alla unità sanitaria locale e al suo funzionario delegato e indicando i dati necessari per la individuazione del conto e del sottoconto riferito ad ogni singola apertura di credito cui imputare gli ordinativi di pagamento.
Art. 64
(Modalità di pagamento)
La lettera di credito deve contenere le generalità dei funzionari cui compete la firma degli ordinativi di pagamento.
Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al 5 comma del precedente art. 63 ed oltre i limiti stabiliti nella lettera di credito.
Gli ordinativi di pagamento sono emessi in originale e tre copie conformi e sono firmati dal funzionario delegato e dal dipendente del servizio responsabile degli affari contabili indicato nella lettera di credito.
Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di un' apertura di credito.
Il funzionario delegato trattiene ai propri atti una copia dell' ordinativo e trasmette alla dipendenza dell' istituto tesoriere, depositaria dell' apertura di credito, l' originale e le restanti due copie ai fini del pagamento.
La dipendenza dell' istituto tesoriere, effettuato il pagamento, restituisce l' originale del titolo di spesa, debitamente quietanzato al funzionario delegato, invia copia del medesimo all' istituto tesoriere e trattiene ai propri atti l' altra copia.
Dopo il 31 dicembre non possono essere effettuati pagamenti con imputazione all' esercizio finanziario chiuso.
In ordine ai requisiti degli ordinativi di pagamento e alle modalità della loro estinzione si applicano gli artt. 57 e 60 della presente legge.
Art. 65
(Commutazione delle aperture
di credito)
Entro dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, l' istituto tesoriere invia per ogni apertura di credito al servizio bilancio e ragioneria dell' unità sanitaria locale copia degli ordinativi estinti relativamente ai pagamenti disposti dai funzionari delegati ed eseguiti da tutte le dipendenze, ai fini della regolarizzazione contabile delle partite di spesa.
Il servizio bilancio e ragioneria. verificata la regolarità delle spese, provvede all' emissione di mandati di pagamento di corrispondente importo a favore dell' istituto tesoriere attribuendo ai mandati stessi la valuta vigente alla data di effettiva estinzione degli ordinativi emessi dai funzionari delegati ed imputandone gli importi ai singoli capitoli del bilancio su cui furono assunti gli impegni delle somme oggetto delle aperture di credito.
Art. 66
(Rendicontazione)
I funzionari delegati devono rendere al comitato di gestione dell' unità sanitaria locale il conto delle spese sostenute secondo le modalità indicate nell' art. 140 della presente legge.
Art. 67
(Residui passivi)
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 48 e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.
Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma del precedente art. 48, entro il termine dell' esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento possono essere conservate nel conto dei residui, anche se non formalmente impegnate, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.
Le somme di cui al presente articolo possono essere conservate sul conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l' impegno è stato assunto.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l' esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa al cui movimento si provvederà esclusivamente con provvedimento del Comitato di Gestione.
Decorsi i termini previsti al 4 comma del presente articolo, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.
Art. 68
(Spese per funzioni delegate)
Le spese per l' esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni in materia socio - sanitaria sono effettuate tramite l' Unità Sanitaria Locale con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.
Dette spese sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell' Unità Sanitaria Locale in correlazione delle entrate di cui all' art. 43 della presente legge.
Art. 69
(Ricognizione dei residui passivi)
Il riaccertamento della somma da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto il Comitato di gestione, con atto predisposto dal Servizio bilancio e ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell' esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura del medesimo;
b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi, formalmente assunti entro la data di chiusura dell' esercizio finanziario, e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell' anno successivo, per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 dicembre del relativo esercizio finanziario;
c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell' esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell' esercizio successivo.
Le somme di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera c) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera c) diventino esecutivi dopo il 31 marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.
CAPO III
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSE ECONOMALI
Art. 70
(Affidamento del servizio di tesoreria)
Art. 71
(Disciplina del servizio di tesoreria)
La disciplina del servizio di tesoreria delle Unità Sanitarie Locali è regolata da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale in armonia con i criteri generali che saranno contenuti nel decreto del Ministro del Tesoro di cui all'
art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, tenendo conto anche, ai fini di una efficiente capillarità del servizio, delle particolari esigenze e situazioni delle singole Unità Sanitarie Locali.
Art. 72
(Verifiche periodiche di cassa)
Il capitolato speciale deve inoltre prevedere le modalità per l' effettuazione, da parte dei competenti uffici dei Comuni associati interessati, di periodiche verifiche di cassa con ritmo almeno bimestrale.
Art. 73
(Trasmissione dati periodici di cassa)
Dal 1 gennaio 1981 le Unità Sanitarie Locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all'
art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 74
(Giacenze di tesoreria)
Art. 75
(Responsabilità del Tesoriere)
Il tesoriere della Unità Sanitaria Locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.
Il tesoriere della Unità Sanitaria Locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.
La vigilanza ed il riscontro esercitati dai funzionari della Unità Sanitaria Locale sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.
Il tesoriere deve rendere conto della gestione di cassa, relativa all' esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.
Il responsabile del servizio finanziario dell' Unità Sanitaria Locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell' Unità Sanitaria Locale e i dati evidenziati da tale conto.
Art. 76
(Servizi di cassa economali)
Presso il servizio che svolge le attività tecnico - economali e di approvvigionamento, funziona il servizio di cassa economale, composta da una cassa centrale e da eventuali casse periferiche secondo l' articolazione dell' Unità Sanitaria Locale.
Il personale preposto alle casse economali provvede alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese di economato.
Il rendiconto della cassa economale centrale e, nell' ambito di esso, quelli delle casse economali periferiche, ove esistono, sono sottoposti al Comitato di gestione da parte dei suddetti funzionari.
Art. 77
(Gestione delle casse economali)
Le somme introitate dalle casse economali devono essere entro tre giorni versate per l' intero ammontare al Tesoriere.
I pagamenti possono avvenire solo per le minute spese di economato in relazione a somme anticipate al servizio di cui al precedente art. 76 e delle quali il responsabile addetto risponde secondo i principi della responsabilità contabile.
È vietato l' utilizzo diretto delle somme introitate dalle casse economali per il pagamento di minute spese d' economato e, di conseguenza, è vietato il versamento al Tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con minute spese d' economato.
Il limite di anticipazione mensile ai servizi di cui al precedente art. 76 non può superare l' 1% di un dodicesimo degli stanziamenti di competenza dell' esercizio compresi nella categoria 6a del Titolo I di cui all' art. 25.
Art. 78
(Regolamento per l' esecuzione dei servizi
in economia e per la gestione
delle casse economali)
Sulla base di criteri uniformi all' uopo stabiliti con atto della Giunta Regionale, l' Assemblea generale della Unità Sanitaria Locale delibera il regolamento per la gestione delle Casse economali.
Art. 79
(Regolarizzazione degli atti
sottoposti a registrazione)
Qualora il Servizio bilancio e ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede a restituire gli atti medesimi all' ufficio proponente con invito a regolarizzarli indicando le misure necessarie.
Art. 80
(Rinvio)
Fino a quando l' assemblea generale dell' unità sanitaria locale non avrà provveduto all' approvazione del regolamento di cui all' art. 78 della presente legge, si osservano in materia di servizi di cassa economali le disposizioni di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del
DPR 18 dicembre 1979, n. 696.