LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1980, n. 19

Norme per la disciplina della contabilità, l' utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto della legge)
La presente legge disciplina la contabilità, l' utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 2
 (Strumenti di contabilità)
Gli strumenti contabili previsti dalla presente legge mirano ad attuare la gestione delle Unità Sanitarie Locali collegata al piano sanitario regionale e fondata sul principio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici entro rigorosi limiti di spesa predeterminata.
Art. 3
 (Collegamento con la programmazione nazionale)
La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dagli artt. 3 e 53 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, perseguendo anche in tale sede il coordinamento e l' integrazione dei servizi sanitari con quelli socio - assistenziali.
In particolare la Regione e gli organi statali si forniscono reciprocamente, ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni connesse al Servizio Sanitario Nazionale e concordano, di concerto con le altre Regioni, i modelli di rilevazione contabile nonché ogni altro strumento utile al controllo del finanziamento del servizio sanitario ed alla impostazione di una politica di perseguimento della corrispondenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici.
Art. 4
 (Collegamento con la programmazione regionale)
Nell' ambito degli obiettivi del piano sanitario regionale ed in attuazione dello stesso, le Unità Sanitarie Locali adottano piani e programmi settoriali, nonché progetti per obiettivi determinati come metodo normale per l' esercizio delle funzioni di cui all' art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 5
 (Rilevazione e gestione delle informazioni)
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economico finanziaria occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale ed alla gestione dei servizi sanitari.
Le modalità di rilevazione saranno fissate dalla Giunta regionale, tenuto conto anche delle esigenze relative alla scelta dei campioni di rilevazione e di quelle inerenti alla standardizzazione e comparazione dei dati a livello nazionale e regionale, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del 3 comma dell' art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi previo accordo sulle relative modalità fissate dalla Giunta Regionale, nonché a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell' interesse reciproco generale.
TITOLO II
 IL BILANCIO DI PREVISIONE
CAPO I
 BILANCIO E LEGGI DI SPESA PLURIENNALI
Art. 6
 (Il Bilancio pluriennale)
Sono strumenti della programmazione economico - finanziaria dalle Unità Sanitarie Locali:
1. il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del Piano Sanitario Regionale;
2. il bilancio annuale di previsione.

Il bilancio pluriennale ha durata corrispondente a quella del Piano Sanitario Regionale.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione ed è elaborato in termini di competenza.
Il Bilancio pluriennale è approvato annualmente dall' Assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale congiuntamente alla approvazione del bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.
Le norme di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui al IV comma dell' art. 51 nonché gli svincoli di destinazione dei beni di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono determinate nell' ambito della legge di approvazione del piano sanitario regionale, tenuto conto dell' attività eseguita da presidi multizonali dell' unità sanitaria locale a favore dei residenti in altre unità sanitarie locali nonché dell' esigenza di unificare il livello di prestazioni sanitarie nell' intero territorio regionale.
Art. 7
 (Efficacia del bilancio pluriennale)
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno assegnate all' Unità Sanitaria Locale per l' impiego nel periodo considerato, in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, nonché ai nuovi interventi legislativi.
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle Unità Sanitarie Locali a carico di esercizi futuri.
L' adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso previste.
Art. 8
 (Quantificazione delle entrate
nel bilancio pluriennale)
Le entrate derivanti da riparto del Fondo Sanitario Nazionale sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all' ultimo comma del precedente art. 6 ed al successivo articolo 33.
Sono altresì indicate le entrate che a qualunque titolo la Regione possa destinare alle Unità Sanitarie Locali.
Art. 9
 (Quantificazione delle spese
nel bilancio pluriennale)
Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove e maggiori spese a carattere pluriennale, fino alla concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte, a norma del precedente art. 8, ed il totale delle spese già predeterminate previste a norma del presente articolo.
Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate, all' interno delle classificazioni di cui al successivo art. 10 le spese correnti, le spese per investimenti, le spese per l' ammortamento dei mutui già contratti.
Art. 10
 (Struttura del bilancio pluriennale)
Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro generale riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo articolo 23.
Le spese sono così suddivise:
TITOLO I - Spese correnti
TITOLO II - Spese di investimento
TITOLO III - Rimborso mutui
TITOLO IV - Partite di giro e contabilità speciali.

Nell' ambito del titolo I le spese sono ripartite per settori di intervento in relazione all' assetto organizzativo delle unità sanitarie locali.
Nell' ambito del titolo II le spese sono ripartite per programmi.
Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota distintamente per ogni esercizio annuale.
Il quadro generale riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta sia per le entrate sia per le spese il riassunto dei titoli.
Per le spese inoltre il quadro deve comprendere il riassunto delle spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti.
Art. 11
 (Programmi di spese di sviluppo)
I programmi riguardano le spese di sviluppo relative ad interventi da realizzarsi dall' unità sanitaria locale, per il conseguimento di obiettivi specificatamente indicati nell' ambito del piano sanitario regionale.
Per ogni programma di sviluppo devono essere indicati:
1. l' arco temporale di durata del programma, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;
2. l' entità globale della spesa prevista a carico del bilancio dell' unità sanitaria locale e l' indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l' attuazione del programma;
3. i servizi interessati all' attuazione del programma nonché le eventuali misure organizzative necessarie per l' attuazione del medesimo;
4. gli elementi fisici valutabili per il raggiungimento degli obiettivi dati.

Art. 12
 (Autorizzazione alle spese pluriennali)
Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per l' ammontare complessivo previsto, secondo le indicazioni del Piano Sanitario Regionale.
Per i programmi o gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, all' interno della validità temporale del piano, fatti salvi eventuali divieti espressamente previsti dal piano medesimo, la stipulazione di contratti o comunque l' assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globalmente autorizzata.
Sono oggetto di impegno, sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio compatibilmente con le disponibilità di cui alla lett. b) IV comma dell' art. 53 della legge 23.12.78, n. 833.
Art. 13
 (Procedura delle spese)
Gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale, nei limiti di cui al precedente art. 12 sono predisposti dal Comitato di gestione ed approvati dalla competente assemblea generale.
Gli atti che comportano impegni di spesa per il solo esercizio annuale in corso sono di competenza del Comitato di gestione.
CAPO II
 IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 14
 (Annualità)
L' unità temporale della gestione dell' Unità Sanitaria Locale è l' anno finanziario che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
A partire da tale termine non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell' anno precedente.
Art. 15
 (Universalità, integrità ed unità del bilancio)
Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio della Unità Sanitaria Locale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Il bilancio di previsione è unico.
Sono vietate le gestioni fuori bilancio.
Art. 16
 (Equilibrio del bilancio di competenza
e di cassa)
Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e alle spese di competenza.
Le entrate e le spese di competenza devono pareggiare con riferimento a ciascun titolo del bilancio.
In ciascun bilancio annuale il totale delle spese che si prevede di impegnare nell' esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.
In ciascun bilancio annuale il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Art. 17
 (Procedura di formazione e di approvazione)
Il bilancio di previsione con l' allegato di cui all' art. 6 è predisposto dal comitato di gestione dell' unità sanitaria locale entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Entro il successivo mese di ottobre, il progetto di bilancio è trasmesso dal Presidente del comitato di gestione ai singoli comuni per il parere e per le eventuali proposte di modifica o integrazione.
Ove i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall' invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.
Il bilancio di previsione deve essere approvato dall' assemblea generale dell' unità sanitaria locale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 novembre di ciascun anno.
Art. 18
 (Bilancio annuale di previsione)
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
1. l' ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2. l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell' esercizio cui il bilancio si riferisce;
3. l' ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l' eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell' esercizio precedente ed il corrispondente stanziamento compensativo fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo art. 32.
Tra le entrate di cui al n. 3 è iscritto altresì l' ammontare presunto della giacenza di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.
Il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione della spesa;
c) dal quadro generale riassuntivo.

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:
a) il bilancio pluriennale;
b) la relazione generale, nella quale sono tra l' altro, illustrati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;
c) il preventivo economico, che contiene la previsione dei fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione da compilare secondo schemi uniformi stabiliti con la deliberazione della Giunta Regionale di cui al successivo art. 94. d) l' elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammesso il prelevamento del fondo di riserva ordinario ai sensi del successivo art. 28.

Art. 19
 (Stanziamenti di competenza)
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al piano sanitario regionale ed ai programmi conseguenti, si prevede daranno luogo nel corso dell' esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma 1, entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell' esercizio cui il bilancio si riferisce.
L' entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
Art. 20
 (Stanziamenti di cassa)
Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Unità Sanitaria Locale prevede di dover effettuare nell' esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni che si prevedono di assumere nel corso dell' esercizio stesso, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa dell' unità sanitaria locale come disposto al 4 comma del precedente art. 16.
Art. 21
 (Esercizio provvisorio)
L' esercizio provvisorio del bilancio è deliberato con provvedimento dell' assemblea generale su proposta del Comitato di gestione per un periodo non superiore a quattro mesi.
L' assemblea generale può peraltro stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese, sia in ordine alla entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino a che il bilancio non sia stato reso esecutivo.
Nel caso che il bilancio non sia stato ancora presentato all' assemblea, ovvero da questa non sia stato approvato, l' esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell' ultimo bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo sullo stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio, e per un massimo di quattro mesi.
Art. 22
 (Gestione provvisoria del bilancio)
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 21, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all' esercizio provvisorio sia stato deliberato dall' assemblea generale, ma non sia stato ancora esaminato dal Comitato di Controllo, di cui all' art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all' esercizio provvisorio sia stato rinviato dal Comitato di Controllo, di cui al 1 comma, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi di cui al precedente articolo 16. Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all' ultimo bilancio approvato.
Art. 23
 (Classificazione delle entrate)
Nel bilancio di previsione dell' unità sanitaria locale, le entrate sono ripartite in titoli a seconda che si tratti di entrate correnti, entrate di investimento, entrate per rimborso di mutui, entrate per partite di giro e contabilità speciali.
Nell' ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica e in capitoli secondo il rispettivo oggetto.
In distinte categorie di ciascun titolo concernente le entrate correnti e le entrate di investimento dovranno essere iscritte, rispettivamente, la quota del fondo sanitario regionale per il finanziamento delle spese correnti e la quota del fondo sanitario regionale per il finanziamento delle spese di investimento.
Il titolo riguardante le entrate per contabilità speciali è composto da tanti capi quante sono le contabilità speciali.
Il bilancio contiene, per l' entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.
Art. 24
 (Specificazione delle entrate)
Nell' ambito della classificazione di cui al precedente articolo 2, le entrate sono ripartite in capitoli.
Il capitolo costituisce l' unità elementare di bilancio.
Nello stato di previsione dell' entrata, nell' ordine di successione della classificazione di cui al precedente articolo 23, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della Giunta regionale secondo i principi classificatori del precedente articolo 23 e con riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché ai principi di classificazione definiti a livello nazionale.
Art. 25
 (Classificazione delle spese)
Per il primo piano sanitario regionale, le spese del bilancio annuale di previsione dell' unità sanitaria locale sono classificate analiticamente in titoli, a seconda che si tratti di spese correnti, spese di investimento, spese per il rimborso di mutui, partite di giro e contabilità speciali.
Nell' ambito di ciascun titolo le spese correnti e quelle in conto capitale sono ripartite in:
- sezioni, secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi;
- categorie, secondo l' analisi economica.

Ai fini specifici dell' art. 11 lett. c) della Legge 23.12.1978, n. 833, le spese vengono ulteriormente classificate, ai fini economici, secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - Spese correnti
Categoria 1a - Spese per il funzionamento degli organi della Unità Sanitaria Locale;
Categoria 2a - Spese per il personale del servizio nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell' Unità Sanitaria Locale;
Categoria 3a - Spese per la qualificazione e l' aggiornamento del personale dipendente e convenzionato;
Categoria 4a - Prestazioni sanitarie in convenzione;
Categoria 5a - Prestazioni sanitarie a rimborso e diverse;
Categoria 6a - Acquisizione di beni e servizi;
Categoria 7a - Altre spese di gestione;
Categoria 8a - Trasferimenti;
Categoria 9a - Spese per funzioni delegate;
Categoria 10a - Fondi di riserva.
TITOLO II - Spese di investimento
Categoria 11a - Beni immobili;
Categoria 12a - Beni mobili.
TITOLO III - Rimborso di mutui
Categoria 13a - Mutui passivi.
TITOLO IV - Partite di giro e contabilità speciali
Categoria 14a - Partite di giro;
Categoria 15a - Altre contabilità speciali.

Con la legge regionale di approvazione del secondo piano sanitario regionale sarà disciplinata la classificazione delle spese di cui al presente articolo, in relazione all' assetto organizzativo, nonché ai programmi delle unità sanitarie locali. A tal fine la classificazione in categorie, di cui al precedente secondo comma, sarà riportata all' interno di una classificazione funzionale in rubriche, per ogni unità funzionale organizzativa, ed in programmi.
Art. 26
 (Specificazione delle spese)
Nell' ambito delle classificazioni di cui al precedente articolo 25, le spese si suddividono in capitoli.
Il capitolo costituisce l' unità fondamentale del bilancio per la classificazione delle spese.
Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso in più articoli di spesa sempreché siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell' ambito di un servizio o di un piano, programma o progetto.
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui;
b) spese di mantenimento e spese di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

Nello stato di previsione della spesa, nell' ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della Giunta regionale secondo i principi classificatori di cui al precedente articolo 25 nonché i principi di classificazione definiti a livello nazionale.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.
Art. 27
 (Quadro generale riassuntivo)
Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate per categorie e per titoli e delle spese per sezioni, categorie e titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.
Art. 28
 (Fondo di riserva ordinario e Fondo
di riserva per le spese impreviste)
Nel bilancio annuale di competenza dell' unità sanitaria locale sono istituiti, nel Titolo I, un fondo di riserva ordinario e un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il due per cento del totale delle spese correnti.
Il prelevamento di somme del fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell' esercizio.
Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammessa l' utilizzazione del fondo di riserva ordinario.
Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell' assemblea generale nella prima riunione successiva, soltanto per istituire nuovi capitoli relativi a spese che:
a) abbiano un carattere meramente accidentale;
b) abbiano carattere di assoluta necessità e non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio;
c) non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Art. 29
 (Fondo di riserva del bilancio di cassa)
Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell' esercizio sui diversi capitoli di spese rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Comitato di gestione non soggetta a controllo.
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti - o previsti in entità inadeguata - nella apposita colonna del bilancio di previsione, e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa - o dotati di stanziamento insufficiente -, è autorizzata la istituzione o l' adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al comma precedente, fatto salvo, il successivo aggiornamento dell' ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell' assestamento di bilancio.
L' ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell' ammontare complessivo dei pagamenti previsti.
È in ogni caso vietata l' imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spesa ai fondi di riserva di cui al presente articolo.
Art. 30
 (Fondi speciali)
Nel bilancio di previsione dell' unità sanitaria locale sono istituiti nei rispettivi titoli un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti e un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese di investimento.
Il prelevamento di somme da detti fondi è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre alla ratifica dell' assemblea generale nella prima riunione successiva, per incrementare sia le dotazioni di competenza che di cassa dei capitoli di provenienza e per istituire nuovi capitoli, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, in relazione al pagamento dei residui passivi di spese correnti, ovvero di spese d' investimento eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e reclamati dagli aventi diritto.
È vietata l' imputazione diretta di pagamenti di residui passivi ai fondi di cui al presente articolo.
Art. 31
 (Storni di fondi)
Per gli storni di fondi da un capitolo all' altro della stessa sezione o da una sezione all' altra del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e che la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell' intero esercizio.
Sono vietati gli storni di fondi:
a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;
b) tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa;
c) tra i capitoli di spesa per l' esercizio di funzioni delegate dalla Regione, ai sensi del successivo art. 68, in favore dei restanti capitoli di spesa.

Gli storni di fondi previsti dal presente articolo sono disposti con atto dell' Assemblea Generale su proposta del comitato di gestione non oltre il 30 novembre di ogni anno fermo restando l' equilibrio di cui al precedente art. 16.
Art. 32
 (Assestamento del bilancio)
Entro il 30 giugno di ogni anno l' assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera l' assestamento del bilancio di previsione mediante il quale si provvede:
1. aggiornamento dell' ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2. all' aggiornamento dell' eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell' esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato con le variazioni intervenute alla stessa data del 30 giugno nell' ammontare dei residui attivi e passivi;
3. all' aggiornamento del fondo o deficit di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce;
4. adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all' entità dell' avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto;
5. ad apportare le altre variazioni opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 16.
L' assestamento del bilancio è deliberato sulla base dei risultati del conto finanziario di cui al successivo art. 135.
Qualora il conto medesimo non sia stato approvato dell' assemblea nel termine di cui all' art. 134 all' assestamento del bilancio si provvede sulla base di apposita deliberazione del comitato di gestione per l' accertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
L' approvazione dell' assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione all' assemblea generale, da parte del Comitato di gestione, delle risultanze della gestione finanziaria dell' esercizio precedente.
In sede di assestamento di bilancio, ove sia riscontrato n saldo finanziario positivo, l' assemblea generale dovrà prevedere il trasferimento, in maniera proporzionale alla popolazione residente, di detta risultanza al bilancio dei Comuni associati e contestualmente la sua riacquisizione all' esercizio in corso, finalizzata ad interventi di sviluppo contenuti nel piano Sanitario Regionale.
Art. 33
 (Variazioni al bilancio)
L' assemblea generale, su proposta del Comitato di gestione, delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni al bilancio di previsione resesi necessarie per l' iscrizione di entrate in relazione di nuove o maggiori assegnazioni dello Stato e della Regione vincolate a scopi specifici, nonché per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l' equilibrio del bilancio di cui all' art. 16 della presente legge.
Nessuna variazione al bilancio, tranne quelle di cui al 1 comma del presente articolo e ai precedenti artt. 28, 30, 31, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell' anno cui il bilancio si riferisce.
Art. 34
 (Copertura di nuove spese)
Ogni provvedimento che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 35
 (Anticipazioni di cassa)
È vietato, ai sensi dell' articolo 50, comma I, punto 9, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ricorso da qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni mensili da parte del Tesoriere, e limitatamente a temporanee deficienze di cassa, pari ad un dodicesimo del Fondo Sanitario Regionale assegnato.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le eventuali anticipazioni in essere dovranno essere ripianate al Tesoriere.
Art. 36
 (Funzioni delegate dalla Regione)
Le entrate e le spese per l' esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai comuni in materia socio - sanitaria sono iscritte nel bilancio dell' Unità Sanitaria Locale secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 43 e 68.
Le modalità inerenti al controllo sull' esercizio di dette funzioni e alla rendicontazione delle relative spese sono stabilite dai successivi artt. 124 e 140 della presente legge.
Art. 37
 (Contabilità speciali)
La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di apposita contabilità speciale che deve essere allegata alla contabilità generale dell' Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
Le unità sanitarie locali potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni e servizi che presentino caratteristiche particolari secondo le indicazioni del piano sanitario Regionale.
Alle contabilità speciali si applicano le disposizioni della presente legge.
Art. 38
 (Invio bilancio di previsione
ai Comuni associati)
Ai fini dell' adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del 1 comma dell' articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l' unità sanitaria locale è tenuta ad inviare, entro 10 giorni da quando sia stato reso esecutivo il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, ai Comuni associati copia del bilancio di previsione con allegato il documento riassuntivo delle risultanze complessive della previsione di entrata e di spesa nonché degli stanziamenti previsionali in entrata ed in uscita relativi agli affidamenti regionali.
A tale riguardo il bilancio di previsione dell' unità sanitaria locale dovrà costituire un allegato dei bilanci di previsione dei comuni associati.
TITOLO III
 LA GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
 GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 39
 (Fasi delle entrate)
Tutte le entrate dell' unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.

Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 40
 (Accertamento delle entrate)
L' entrata è accertata quando sulla base di idonea documentazione viene acquisito il titolo, la ragione del credito e la indennità del debitore e sia prevedibile la riscossione entro i termini dell' esercizio finanziario di competenza.
L' entrata accertata costituisce competenza dell' esercizio soltanto per l' ammontare complessivo o parziale del credito che viene a scadenza entro l' esercizio medesimo.
Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa, di cui al precedente art. 35, vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.
Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle iscritte nel titolo concernente entrate per partite di giro e contabilità speciali del bilancio sono accertate in corrispondenza alla assunzione dei correlativi impegni di spesa.
Per le entrate provenienti da assegnazioni della Regione, l' accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
In ogni altro caso di mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l' accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 41
 (Riscossione delle entrate)
L' entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Unità Sanitaria Locale tramite il Tesoriere.
Le somme spettanti alla Unità Sanitaria Locale sono riscosse dal tesoriere, o da dipendenti designati da appositi provvedimenti, con le modalità e nei termini indicati in apposito regolamento nonché dalle condizioni generali e dalla convenzione stipulata per l' affidamento del servizio di tesoreria che debbono comunque prevedere il rilascio di regolare quietanza e l' onere della resa del conto.
Art. 42
 (Versamento delle entrate)
L' entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla Cassa dalla Unità Sanitaria Locale.
Il versamento delle entrate si effettua in conformità di apposite reversali d' incasso sottoscritte dal Presidente del Comitato di Gestione o da uno dei componenti del Comitato stesso delegato dal Presidente e dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria o da chi lo sostituisce.
Le reversali debbono essere numerate progressivamente e debbono contenere le seguenti indicazioni:
1. l' esercizio cui si riferisce l' entrata;
2. il titolo, categoria e capitolo del bilancio cui deve essere imputata l' entrata, la previsione di bilancio, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;
3. il debitore o i debitori che effettuano il versamento;
4. la causale del versamento;
5. la somma da incassare scritta in lettere e cifre;
6. la data e il luogo di emissione.

Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenute distinte da quelle relative alle entrate in conto residui.
Le reversali di incasso non estinte entro il 31 dicembre dell' esercizio cui si riferiscono, giacenti presso la tesoreria, non debbono più essere riscosse e sono restituite all' Unità Sanitaria Locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullate.
Per la suddetta entrata l' Unità Sanitaria Locale può provvedere all' emissione di altre reversali di incasso nel nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui.
Coloro che per disposizioni legislative o regolamentari riscuotono somme per conto dell' Unità Sanitaria Locale sono tenuti al versamento alla tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.
L' Istituto Tesoriere non può ricusare l' esazione di somme che vengono pagate in favore dell' Unità Sanitaria Locale senza la preventiva emissione di reversali di incasso, salvo a chiedere entro tre giorni la regolarizzazione contabile.
Le somme riscosse dagli agenti contabili di cui alla presente legge devono essere parimenti versate nella cassa dell' Istituto Tesoriere, non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione, dagli stessi agenti che ne danno comunicazione al servizio bilancio dell' Unità Sanitaria Locale.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono versati all' entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai Comuni per le Unità Sanitarie Locali ed i proventi da attività a pagamento svolte dalle Unità Sanitarie Locali e dai presidi sanitari ad essi collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuate entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre.
Art. 43
 (Entrate per funzioni delegate)
Le somme assegnate dalla Regione ai Comuni per l' esercizio di funzioni delegate in materia di sanità sono trasferite dai Comuni medesimi alla Unità Sanitaria Locale con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella Legge Regionale di delega.
Dette entrate sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell' Unità Sanitaria Locale e poste in correlazione alle corrispondenti spese.
Art. 44
 (Entrate derivanti da trasformazione
del patrimonio)
Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 65, II comma e 66, VII comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, le entrate derivanti da alienazione o trasformazione di beni immobili, mobili, titoli e attrezzature facenti parte del patrimonio dei Comuni destinati all' Unità Sanitaria Locale, nonché quelle derivanti dalla costituzione dei diritti reali sui medesimi, devono essere utilizzate esclusivamente per spese in conto capitale relative ad opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari e alla tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Art. 45
 (Rinuncia alla riscossione di entrate
di modesta entità)
Con la deliberazione di approvazione del bilancio l' assemblea generale dispone la rinuncia ai diritti di credito che l' Unità Sanitaria Locale vanta in materia di entrate, quando per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all' ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nello stesso provvedimento.
L' annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del Comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 46
 (Ricognizione dei residui attivi)
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse nonché quelle riscosse e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.
L' accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, il comitato di gestione con atto motivato entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture; i crediti di cui alla lettera c) si eliminano dalle scritture.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell' esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
CAPO II
 GESTIONE DELLE SPESE
Art. 47
 (Fasi della spesa)
Tutte le spese dell' unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 48
 (Impegni di spesa)
Gli impegni di spesa sono assunti dagli organi dell' Unità sanitaria Locale secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell' esercizio le somme dovute dall' Unità Sanitaria Locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto e ad altro titolo idoneo, sempreché la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell' esercizio.
Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all' esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo articolo 49:
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni anche a carico del solo esercizio successivo;
c) spese di carattere continuativo e ricorrente per le quali l' impegno può estendersi a più esercizi in presenza di particolari motivi di necessità e convenienza.

In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine dell' esercizio medesimo.
Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.
Art. 49
 (Limiti all' assunzione di impegni
di spesa)
Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione.
Nel caso in cui, per assicurare la indispensabile continuità dei servizi debbano essere assunte obbligazioni di durata non eccedente i dodici mesi ripartite in due esercizi formano impegni dell' esercizio le sole quote che vengono a scadenza nell' esercizio medesimo.
Gli impegni di spese pluriennali di cui al 3 comma del precedente art. 48 non possono estendersi oltre la scadenza del piano sanitario regionale, ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi in annualità.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.
Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Nessun impegno di spesa può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell' esercizio finanziario, salvo quanto previsto dal 3 comma del successivo articolo 67.
Art. 50
 (Organi competenti all' assunzione
di impegni di spesa)
Il Comitato di gestione delibera sugli impegni di spesa, salvo la competenza dell' Assemblea Generale per quanto attiene i programmi che comportano impegni per più esercizi.
L' assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre spese fisse può essere effettuata una sola volta per tutto l' anno finanziario o a scadenze periodiche.
Art. 51
 (Registrazione degli impegni
delle spese)
Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell' Unità Sanitaria Locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi unitamente alla relative documentazione al Servizio bilancio e ragioneria, il quale, accertata la completezza e regolarità della documentazione, l' esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell' impegno.
Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi al Servizio bilancio e ragioneria per la registrazione dell' impegno definitivo.
Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato al Servizio bilancio e ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.
Gli atti che non siano ritenuti regolari sono rimessi dal responsabile del Servizio bilancio e ragioneria con relazione motivata al Presidente del Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale.
Il Presidente può ordinare, con proprio decreto, che la registrazione abbia ugualmente corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del Comitato di gestione nella prima riunione successiva.
L' ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o alla competenza anziché ai residui.
La mancata ratifica da parte del Comitato di gestione del decreto di cui al precedente 4 comma, dà luogo a responsabilità amministrativa del Presidente.
Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio bilancio e ragioneria deve apporre il visto per l' assunzione dell' impegno.
L' eventuale annullamento da parte del competente comitato di controllo dei provvedimenti stessi deve essere tempestivamente comunicato al servizio bilancio e ragioneria per la cancellazione del relativo impegno di spesa.
Art. 52
 (Decadenza impegni
per mancata esecuzione)
Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di magazzino, e quindi della contabilità dei costi, che non hanno avuto, per qualsivoglia motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre, decadono di diritto e si hanno come non assunti.
Tali impegni dovranno essere riproposti sul bilancio dell' esercizio successivo.
Art. 53
 (Liquidazione delle spese)
La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell' ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base della documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
Non può farsi alla liquidazione di un contratto eseguito parzialmente, salvo il caso in cui esso si riferisca a somministrazioni o forniture ripartite nel tempo. Resta ferma la facoltà del Comitato di Gestione dell' Unità Sanitaria Locale di liquidare la parte del contratto eseguita, previa assunzione di motivato atto deliberativo di annullamento del contratto per la parte inevasa.
Prima della liquidazione deve provvedersi:
1. alla conferma da parte del consegnatario, dell' avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d' inventario o dell' avvenuto servizio;
2. al collaudo od alla ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;
3. qualora si tratti di acquisti ricorrenti di materie o derrate per l' ordinario funzionamento dei presidi dell' Unità Sanitaria Locale ai fini del collaudo, è sufficiente la attestazione di regolare esecuzione firmata da un funzionario dell' Unità Sanitaria Locale designato con atto del Comitato di Gestione.

Il collaudo, ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto 3), deve essere eseguito da personale dell' Unità Sanitaria Locale munito della competenza tecnica specifica che la natura dell' affare richiede ovvero, ove occorra, da terzi appositamente incaricati.
Alla liquidazione delle spese dell' Unità Sanitaria Locale previo esito positivo del collaudo se occorrente, provvede con proprio atto:
1. il Presidente del Comitato di gestione: per gli stipendi ed assegni degli impiegati, pensioni, fitti, censi, canoni ed altre spese d' importo e scadenza fissi ed accertati e per le spese previamente autorizzate con atto deliberativo della Assemblea generale o del Comitato di gestione;
2. il Comitato di gestione: per le spese in economia effettuate secondo le modalità previste dai singoli regolamenti interni nonché per le minute spese di economato.

Nel caso di aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.
Art. 54
 (Richiesta di emissione
del titolo di pagamento)
Le richieste di emissione del titolo di pagamento sono trasmesse al Servizio bilancio e ragioneria con la relativa documentazione giustificativa della spesa dai funzionari responsabili dei servizi che attestano, per quanto di propria competenza, la regolarità della spesa.
Art. 55
 (Termini di pagamento fornitura)
Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, L' Unità Sanitaria Locale è tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture a 90 giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta, fatto salvo quanto indicato nel successivo 5 comma del presente articolo e nel precedente articolo 53.
Si intendono pervenute:
- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l' ultimo giorno del mese stesso.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell' Unità Sanitaria Locale nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene.
L' attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
Il pagamento per contanti o contro - assegno è ammesso solo per le minute spese di economato.
Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all' ordine od al contratto, gli organi dell' Unità Sanitaria Locale dovranno tempestivamente far luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Art. 56
 (Ordinazione della spesa)
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento erogabili con assegni e buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I predetti titoli di spesa sono tratti sull' istituto tesoriere dell' Unità Sanitaria Locale e sono firmati dal Presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal Presidente e vistati per la legittimità dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria, o da chi lo sostituisce.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui al 1 comma, il servizio bilancio e ragioneria dell' Unità Sanitaria Locale verifica la legalità della spesa, la causa legale del pagamento e l' intervenuta liquidazione del conto e deve essere, altresì, riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con la delibera di approvazione del bilancio e dell' impegno cui la spesa si riferisce e che la stessa sia correttamente scritta al conto della competenza e al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Non può farsi luogo alla emissione di titoli di pagamento se i relativi provvedimenti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nel caso in cui il responsabile del servizio bilancio e ragioneria non ritenga di provvedere all' emissione dei titoli di spesa, in base ai riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all' art. 51.
Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo del bilancio.
I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza devono essere tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.
Art. 57
 (Mandati di pagamento)
I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero d' ordine progressivo;
b) il titolo, la sezione e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;
c) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
d) la causale del pagamento;
e) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;
f) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;
g) l' indicazione dei documenti autorizzativi e giustificativi del pagamento di cui al successivo comma;
h) la data e il luogo di emissione.

Gli atti di impegno della spesa, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, i buoni di carico, quando si tratta di beni inventariali o da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa sono allegati al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione e conservati agli atti per non meno di dieci anni.
Art. 58
 (Estinzione dei titoli di pagamento)
Il Tesoriere dell' Unità Sanitaria Locale, in conformità alle disposizioni contenute nella relativa convenzione, estingue i titoli di spesa e provvede alla loro restituzione al Servizio bilancio e ragioneria.
I mandati di pagamento individuali e collettivi, rimasti interamente e parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre dell' esercizio cui si riferiscono, sono dal Tesoriere commutati in assegni circolari con le modalità di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 60.
I mandati di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.
Nella convenzione di tesoreria dell' Unità Sanitaria Locale saranno regolati i rapporti con l' istituto Tesoriere in relazione all' accertamento dell' effettivo pagamento degli assegni circolari o vaglia postali.
Art. 59
 (Modalità di effettuazione dei pagamenti)
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dai successivi artt. 62, 64, 65 deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente articolo.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall' art. 62 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.
È vietata l' emissione di mandati a favore di amministratori dell' Unità Sanitaria Locale, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 60
 (Modalità di estinzione
dei mandati di pagamento)
Il pagamento delle spese per le forniture di beni e servizi liquidate ai sensi del precedente art. 53 è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, esclusivamente a favore dei creditori diretti.
Le Unità Sanitarie Locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui rispettivi titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall' Istituto Tesoriere con una delle seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, dell' Istituto Tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente; in tale caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall' Ufficio postale.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, devono, risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere.
Per le commutazioni di cui alla lettera b) devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
Art. 61
 (Riconoscimento interessi
per ritardato pagamento)
Scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all' art. 55, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.
Se il ritardo è compreso tra il 91 ed il 180 giorno, dal termine di cui al 1 comma, sono dovuti gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato.
Qualora tale emissione ritardi oltre il 180 giorno del termine di cui al primo comma, fino alla data di emissione del mandato, a decorrere dal 181 giorno del termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi di mora pari all' interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o delle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del danaro a norma del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, secondo quanto è accertato annualmente con decreto dei ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell' art. 1224, secondo comma, del codice civile.
Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire all' Unità Sanitaria Locale dal fornitore, con riferimento al medesimo atto con il quale fu impegnata la spesa inerente la fornitura.
Art. 62
 (Funzionari delegati)
In tutti i casi in cui si ritenga necessario garantire una maggiore autonomia operativa a strutture organizzative interne dell' Unità Sanitaria Locale, il Comitato di gestione, può deliberare la effettuazione delle spese mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti di importo di volta in volta definiti.
Possono essere funzionari delegati dell' Unità Sanitaria Locale i membri dell' ufficio di direzione ed i responsabili di singole unità operative o centri di costo. La firma sui titoli di pagamento, nonché sugli adempimenti di cui al successivo art. 139, deve essere sempre congiunta tra un membro dell' ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo.
La funzione non può essere attribuita ad organi esterni all' Unità Sanitaria Locale.
Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo deve indicare la designazione del funzionario delegato, l' oggetto della spesa, l' ammontare dell' apertura di credito, l' esercizio finanziario e il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, la piazza e la tesoreria sulla quale l' apertura di credito deve essere accesa.
Art. 63
 (Limiti e modalità delle aperture
di credito)
L' utilizzazione delle aperture di credito, deliberate ed effettuate a norma del precedente art. 62, è autorizzata nei limiti dei fabbisogni trimestrali proposti dai funzionari delegati ed eventualmente integrati in rapporto a maggiori necessità sopravvenute nel corso del trimestre.
Il Presidente del comitato di gestione emette, a tali fini, lettera di credito che viene inviata al funzionario delegato e, in copia, all' istituto tesoriere e alla dipendenza dello stesso operante sulla piazza ove ha sede il funzionario delegato.
La lettera di credito, per la spesa cui si riferisce, costituisce impegno di cassa e va pertanto iscritta nel conto di diritto quale atto contabile da regolarizzare con mandati di pagamento.
Sulla base ed entro i limiti della autorizzazione di cui al primo comma, l' istituto tesoriere provvede all' apertura di credito sulla piazza indicata.
La dipendenza dell' istituto tesoriere, operante su tale piazza, esegue la registrazione dell' apertura di credito dandone conferma alla unità sanitaria locale e al suo funzionario delegato e indicando i dati necessari per la individuazione del conto e del sottoconto riferito ad ogni singola apertura di credito cui imputare gli ordinativi di pagamento.
Art. 64
 (Modalità di pagamento)
La lettera di credito deve contenere le generalità dei funzionari cui compete la firma degli ordinativi di pagamento.
Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al 5 comma del precedente art. 63 ed oltre i limiti stabiliti nella lettera di credito.
Gli ordinativi di pagamento sono emessi in originale e tre copie conformi e sono firmati dal funzionario delegato e dal dipendente del servizio responsabile degli affari contabili indicato nella lettera di credito.
Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di un' apertura di credito.
Il funzionario delegato trattiene ai propri atti una copia dell' ordinativo e trasmette alla dipendenza dell' istituto tesoriere, depositaria dell' apertura di credito, l' originale e le restanti due copie ai fini del pagamento.
La dipendenza dell' istituto tesoriere, effettuato il pagamento, restituisce l' originale del titolo di spesa, debitamente quietanzato al funzionario delegato, invia copia del medesimo all' istituto tesoriere e trattiene ai propri atti l' altra copia.
Dopo il 31 dicembre non possono essere effettuati pagamenti con imputazione all' esercizio finanziario chiuso.
In ordine ai requisiti degli ordinativi di pagamento e alle modalità della loro estinzione si applicano gli artt. 57 e 60 della presente legge.
Art. 65
 (Commutazione delle aperture
di credito)
Entro dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, l' istituto tesoriere invia per ogni apertura di credito al servizio bilancio e ragioneria dell' unità sanitaria locale copia degli ordinativi estinti relativamente ai pagamenti disposti dai funzionari delegati ed eseguiti da tutte le dipendenze, ai fini della regolarizzazione contabile delle partite di spesa.
Il servizio bilancio e ragioneria. verificata la regolarità delle spese, provvede all' emissione di mandati di pagamento di corrispondente importo a favore dell' istituto tesoriere attribuendo ai mandati stessi la valuta vigente alla data di effettiva estinzione degli ordinativi emessi dai funzionari delegati ed imputandone gli importi ai singoli capitoli del bilancio su cui furono assunti gli impegni delle somme oggetto delle aperture di credito.
Art. 66
 (Rendicontazione)
I funzionari delegati devono rendere al comitato di gestione dell' unità sanitaria locale il conto delle spese sostenute secondo le modalità indicate nell' art. 140 della presente legge.
Art. 67
 (Residui passivi)
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 48 e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.
Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma del precedente art. 48, entro il termine dell' esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento possono essere conservate nel conto dei residui, anche se non formalmente impegnate, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.
Le somme di cui al presente articolo possono essere conservate sul conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l' impegno è stato assunto.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l' esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa al cui movimento si provvederà esclusivamente con provvedimento del Comitato di Gestione.
Decorsi i termini previsti al 4 comma del presente articolo, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.
Art. 68
 (Spese per funzioni delegate)
Le spese per l' esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni in materia socio - sanitaria sono effettuate tramite l' Unità Sanitaria Locale con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.
Dette spese sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell' Unità Sanitaria Locale in correlazione delle entrate di cui all' art. 43 della presente legge.
Art. 69
 (Ricognizione dei residui passivi)
Il riaccertamento della somma da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto il Comitato di gestione, con atto predisposto dal Servizio bilancio e ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell' esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura del medesimo;
b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi, formalmente assunti entro la data di chiusura dell' esercizio finanziario, e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell' anno successivo, per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 dicembre del relativo esercizio finanziario;
c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell' esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell' esercizio successivo.

Le somme di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera c) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera c) diventino esecutivi dopo il 31 marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.
CAPO III
 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSE ECONOMALI
Art. 70
 (Affidamento del servizio di tesoreria)
Il servizio di tesoreria dell' Unità Sanitaria Locale è affidato dall' assemblea generale ad una delle aziende di credito di cui all' art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell' articolo 8, 1 comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 71
 (Disciplina del servizio di tesoreria)
La disciplina del servizio di tesoreria delle Unità Sanitarie Locali è regolata da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale in armonia con i criteri generali che saranno contenuti nel decreto del Ministro del Tesoro di cui all' art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, tenendo conto anche, ai fini di una efficiente capillarità del servizio, delle particolari esigenze e situazioni delle singole Unità Sanitarie Locali.
Art. 72
 (Verifiche periodiche di cassa)
Il capitolato speciale deve inoltre prevedere le modalità per l' effettuazione, da parte dei competenti uffici dei Comuni associati interessati, di periodiche verifiche di cassa con ritmo almeno bimestrale.
Art. 73
 (Trasmissione dati periodici di cassa)
Dal 1 gennaio 1981 le Unità Sanitarie Locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all' art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 74
 (Giacenze di tesoreria)
In ordine alle giacenze di tesoreria, le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad osservare le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto applicabili.
Art. 75
 (Responsabilità del Tesoriere)
Il tesoriere della Unità Sanitaria Locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.
Il tesoriere della Unità Sanitaria Locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.
La vigilanza ed il riscontro esercitati dai funzionari della Unità Sanitaria Locale sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.
Il tesoriere deve rendere conto della gestione di cassa, relativa all' esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.
Il responsabile del servizio finanziario dell' Unità Sanitaria Locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell' Unità Sanitaria Locale e i dati evidenziati da tale conto.
Art. 76
 (Servizi di cassa economali)
Presso il servizio che svolge le attività tecnico - economali e di approvvigionamento, funziona il servizio di cassa economale, composta da una cassa centrale e da eventuali casse periferiche secondo l' articolazione dell' Unità Sanitaria Locale.
Il personale preposto alle casse economali provvede alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese di economato.
Il rendiconto della cassa economale centrale e, nell' ambito di esso, quelli delle casse economali periferiche, ove esistono, sono sottoposti al Comitato di gestione da parte dei suddetti funzionari.
Art. 77
 (Gestione delle casse economali)
Le somme introitate dalle casse economali devono essere entro tre giorni versate per l' intero ammontare al Tesoriere.
I pagamenti possono avvenire solo per le minute spese di economato in relazione a somme anticipate al servizio di cui al precedente art. 76 e delle quali il responsabile addetto risponde secondo i principi della responsabilità contabile.
È vietato l' utilizzo diretto delle somme introitate dalle casse economali per il pagamento di minute spese d' economato e, di conseguenza, è vietato il versamento al Tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con minute spese d' economato.
Il limite di anticipazione mensile ai servizi di cui al precedente art. 76 non può superare l' 1% di un dodicesimo degli stanziamenti di competenza dell' esercizio compresi nella categoria 6a del Titolo I di cui all' art. 25.
Art. 78
 (Regolamento per l' esecuzione dei servizi
in economia e per la gestione
delle casse economali)
Sulla base di criteri uniformi all' uopo stabiliti con atto della Giunta Regionale, l' Assemblea generale della Unità Sanitaria Locale delibera il regolamento per la gestione delle Casse economali.
Art. 79
 (Regolarizzazione degli atti
sottoposti a registrazione)
Qualora il Servizio bilancio e ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede a restituire gli atti medesimi all' ufficio proponente con invito a regolarizzarli indicando le misure necessarie.
Art. 80
 (Rinvio)
Fino a quando l' assemblea generale dell' unità sanitaria locale non avrà provveduto all' approvazione del regolamento di cui all' art. 78 della presente legge, si osservano in materia di servizi di cassa economali le disposizioni di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del DPR 18 dicembre 1979, n. 696.
TITOLO IV
 PATRIMONIO, CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
E DEI COSTI
CAPO I
 BENI
Art. 81
 (Gestione dei beni immobili e mobili
destinati alla Unità Sanitaria Locale
per il servizio sanitario)
Formano oggetto dello stato descrittivo del patrimonio di cui all' art. 137 della presente legge, assegnato all' unità sanitaria locale per i fini sanitari, i seguenti beni:
1. beni immobili
a) edifici e loro pertinenze b) impianti ed attrezzature sanitarie e tecnico - economali
2. beni mobili
a) macchine d' ufficio e mobilio
b) automezzi
c) strumentario d) attrezzatura tecnico - sanitaria compresa quella diagnostica e) attrezzatura economale per fini di ospedalità
f) attrezzature tecniche per manutenzione
g) materiale bibliografico
h) fondi pubblici e privati i) altri beni mobili, comprese le opere d' arte.

La gestione dei beni di cui al precedente comma è di competenza del servizio che svolge le funzioni tecnico - economali e di approvvigionamento.
Art. 82
 (Inventario dei beni immobili)
I beni immobili di cui all' art. 65, 1 comma e all' art. 66, 1 comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell' inventario dei comuni nei cui territorio sono ubicati e sono altresì iscritti nell' inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.
L' inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali deve tra l' altro contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione, l' ubicazione, l' uso specifico cui i beni sono destinati;
c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;
d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati.
L' assegnazione dei beni immobili all' unità sanitaria locale deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.
Art. 83
 (Inventario dei beni mobili)
I beni mobili di cui all' art. 65 - 1 comma, e all' art. 66, 1 comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell' inventario dei comuni in cui sono collocati e sono altresì iscritti nell' inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.
L' inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali deve tra l' altro contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;
c) la quantità o il numero per ciascuna specie;
d) l' indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;
e) la classificazione in << nuovo >>, << usato >>, << fuori uso >>;
f) il valore, da determinare come segue:
- per i beni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) ed i) del punto 2 del precedente articolo 81, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;
- per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell' inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore;
- non si procede a valutazione del materiale bibliografico.

Dall' obbligo della registrazione nell' inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 116, lettera e).
L' assegnazione dei beni mobili alle unità sanitarie locali deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.
Art. 84
 (Agenti consegnatari)
I beni immobili e mobili di cui ai precedenti artt. 82 e 83 destinati al Servizio Sanitario ed ubicati nelle Unità Sanitarie Locali sono affidati a consegnatari designati con deliberazione del comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati in custodia nonché di qualsiasi danno possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo quanto stabilito dai successivi artt. 128 e 131.
La consegna dei beni immobili e mobili si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l' agente cessante e quello subentrante, con l' assistenza di un funzionario del servizio bilancio e ragioneria.
Il regolamento interno dell' Unità Sanitaria Locale deve determinare l' individuazione dei consegnatari responsabili, le loro attribuzioni e garanzie, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro gestione. Gli oggetti di valore, titoli di credito e simili devono essere dati in consegna al tesoriere.
Art. 85
 (Uso degli automezzi)
L' unità sanitaria locale disciplina, con apposito regolamento approvato dall' assemblea generale, l' uso degli automezzi stabilendo tra l' altro:
a) le modalità di designazione di coloro che sono abilitati alla guida dell' automezzo;
b) le modalità di autorizzazione all' uso dell' automezzo esclusivamente motivato da esigenze di servizio;
c) le modalità di rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti in modo da consentire idonee forme di controllo;
d) gli obblighi degli agenti consegnatari.

Art. 86
 (Servizi di economato)
Con il medesimo regolamento previsto dall' art. 78 della presente legge, l' unità sanitaria locale istituisce servizi di economato, sia nella sede centrale sia nei presidi funzionanti nel territorio, per l' esecuzione di lavori e provviste di cui ai successivi artt. 112, 113 e 114.
Il regolamento deve tra l' altro contenere:
a) le modalità di conferimento dell' incarico di economo da porre funzionalmente alle discipline del servizio bilancio e ragioneria;
b) il limite massimo di spesa per ciascun oggetto;
c) l' importo della dotazione all' inizio di ciascun anno finanziario da reintegrare periodicamente durante l' esercizio, previa approvazione del rendiconto delle somme già spese;
d) le modalità di accredito dei fondi;
e) i registri obbligatori dell' economo;
f) le modalità di pagamento delle spese;
g) il controllo sulla gestione dell' economo da parte del servizio bilancio e ragioneria;
h) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico, in conformità a quanto stabilito dall' art. 139 della presente legge.

I servizi di economato, laddove istituiti, comprendono anche i servizi di cassa economali di cui all' art. 76 della presente legge. In tali casi l' incarico di economo può cumularsi con quello di cassiere.
Art. 87
 (Gestione dei beni di consumo)
Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:
1. i materiali sanitari ed i prodotti farmaceutici;
2. i materiali economali;
3. i materiali tecnici.

Per la conservazione e la distribuzione dei beni di consumo di cui al 1 comma del presente articolo destinati all' attività sanitaria, il comitato di gestione provvede ad istituire nei presidi funzionanti nel territorio idonei servizi di magazzino da affidare alla responsabilità di agenti consegnatari i quali sono obbligati alla tenuta delle scritture di cui al successivo art. 94.
L' incarico di economo può cumularsi con quello di consegnatario, fermo restando il controllo sui movimenti di magazzino da parte del servizio bilancio e ragioneria dell' Unità Sanitaria Locale.
Per la conservazione e la distribuzione di medicinali e materiale sanitario, si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all' art. 22 del DPR 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 88
 (Svincolo di destinazione dei beni)
Lo svincolo di destinazione dei beni di cui agli artt. 81 e seguenti della presente legge e il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari dei capitoli ricavati dalla loro alienazione o trasformazione sono disciplinati con legge regionale.
Fino a quando non sarà entrata in vigore la legge regionale di cui al precedente comma, è vietato procedere allo svincolo di destinazione dei beni assegnati alle Unità Sanitarie Locali.
Art. 89
 (Periodo d' inventario dei beni d' uso e di consumo)
Al 31 dicembre di ciascun anno si procede alla chiusura delle schede dei singoli prodotti contestualmente alla rilevazione fisica delle rimanenze dei magazzini.
La somma delle giacenze risultanti dalle schede deve corrispondere alla ricognizione fisica delle giacenze stesse.
Gli inventari dei beni di cui trattasi, debbono essere allegati al rendiconto generale.
Per le necessità relative alla contabilità dei costi, la Giunta Regionale può determinare, con proprio atto, periodi gestionali inferiori all' anno. In tal caso dovranno essere osservati gli obblighi di cui al precedente secondo comma.
Art. 90
 (Gestione dei Magazzini)
Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti debbono aver luogo all' atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.
Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate giornalmente.
Il documento di scarico di magazzino è contemporaneamente il documento di carico del relativo centro di costo, se attivato.
La gestione dei magazzini è affidata ai responsabili dai magazzini o, in mancanza, ai consegnatari di cui al precedente art. 84. Entrambi rispondono dell' esattezza delle rilevazioni ad ogni effetto di legge.
Art. 91
 (Ricognizione stato d' uso
dei beni mobili e delle perdite
dei beni d' uso e di consumo)
I consegnatari dei beni assegnati all' USL dovranno procedere a regolari e periodiche ricognizioni dello stato d' uso dei beni a seguito delle quali potranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili. Analoghe dichiarazioni dovranno redigersi per perdite dovute a sfridi o altre cause, previa individuazione delle eventuali responsabilità.
Tale dichiarazione dovrà risultare da appositi verbali redatti dal consegnatario alla presenza dei responsabili dei Servizi, cui dovrà far seguito deliberazione del comitato di gestione.
Art. 92
 (Minusvalenze e plusvalenze)
I magazzini possono rilevare minusvalenze e plusvalenze dovute a variazioni dei prezzi sia ad altre cause. In tali casi si procede alla verifica del risultato contabile del magazzino rilevando contemporaneamente la percentuale della minusvalenza o della plusvalenza sul totale.
Le minusvalenze e plusvalenze che potranno verificarsi a fine esercizio o alle scadenze indicate nell' art. 89, 4 comma, comportano, rispettivamente, una diminuzione ed un aumento in percentuale dei singoli costi dei centri attivati pari alla percentuale di incidenza della minusvalenza o plusvalenza verificatasi nelle gestioni dei magazzini.
Il valore da attribuirsi al termine dell' esercizio ad ogni unità di detti beni si determina dividendo il costo complessivo sostenuto per la loro acquisizione per la quantità complessivamente acquistata.
Il valore delle rimanenze costituisce un costo sostenuto per gli esercizi successivi e come tale concorre a rettificare i risultati finali di gestione.
Art. 93
 (Controllo dell' equilibrio di gestione)
Per i fini previsti dall' art. 11, 2 comma, lett. c), della legge 23.12.1978, n. 833, le Unità Sanitarie Locali dovranno procedere, unitamente a quella sui dati fisici, a rilevazioni dei costi relativi delle prestazioni erogate secondo le indicazioni della Giunta regionale.
La conoscenza dei costi sostenuti nei vari centri erogatori deve permettere ogni utile comparazione, fra gli oneri sostenuti ed il valore delle prestazioni rese.
Art. 94
 (Contabilità per centri di costo
ed attivazione dei medesimi)
La contabilità per centri di costi è finalizzata a consentire l' esatta cognizione del costo delle prestazioni rese, basato su una dettagliata analisi del personale e degli altri fattori di impiego.
L' attivazione dei centri di costi dovrà consentire:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la modificazione di situazioni anomale;
b) l' elaborazione, su base regionale, di standards di riferimento.

L' attivazione dei centri di costo obbligatori è disposta dalla Giunta Regionale con proprio atto contenente le norme per la rilevazione e le Unità Sanitarie interessate.
Ai sensi dell' art. 50, 4 comma, della legge 23 dicembre 1978. n. 833, i comuni associati possono, secondo valutazioni discrezionali, disporre l' attivazione di ulteriori centri di costi.
La tenuta di detta contabilità dovrà essere conforme a schemi, parametri e modalità fissati con delibera della Giunta Regionale in misura uniforme per tutte le Unità Sanitarie Locali, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale.
La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità dei costi è affidata al Servizio Bilancio e Ragioneria dell' Unità Sanitaria Locale.
Il responsabile di tale servizio risponde della regolare tenuta delle scritture.
CAPO II
 I CONTRATTI
Art. 95
 (Norme generali)
Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, l' unità sanitaria locale provvede mediante contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell' asta pubblica o della licitazione privata.
Può essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare appositamente nella deliberazione di cui al successivo art. 96.
È ammesso il ricorso all' appalto - concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi artt. 101, 102 e 113.
Art. 96
 (Organi competenti)
Le deliberazioni di addivenire alla stipulazione dei contratti, la determinazione delle modalità essenziali, l' approvazione del progetto di contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione, salvo la riserva disposta in ordine alla competenza dell' Assemblea generale di cui all' 8 comma dell' art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Qualora il contratto abbia per oggetto beni immobili o beni mobili registrati oppure il valore della contrattazione superi cento milioni, la competenza è dell' assemblea generale.
Art. 97
 (Asta pubblica)
L' asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell' unità sanitaria locale e presso i presidi, uffici e servizi esistenti nel territorio nonché all' albo pretorio dei comuni.
Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e in almeno un giornale di larga diffusione locale.
L' avviso deve contenere l' oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l' ammissione alla gara e per l' esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 100.
Art. 98
 (Licitazione privata)
La licitazione privata ha luogo mediante l' invio a ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l' oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l' invito a restituirlo nel giorno stabilito firmato e completato con l' indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 100 in base al quale si procederà all' aggiudicazione.
L' individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta dal Comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. A tal fine il comitato di avvale di elenchi per le categorie merceologiche all' uopo predisposti ed aggiornati dal competente ufficio dell' Unità Sanitaria Locale.
Art. 99
 (Svolgimento delle gare)
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell' ora stabiliti dall' avviso d' asta o dalla lettera di invito.
Il Presidente o un membro all' uopo delegato del Comitato di gestione procede all' apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione redigendo il relativo verbale.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
L' aggiudicatario non può impugnare l' efficacia dell' atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.
Art. 100
 (Criteri di aggiudicazione)
Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
1. per i contratti dai quali derivi un' entrata per la unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell' avviso di asta o nella lettera di invito;
2. per i contratti dai quali derivi una spesa per l' unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14; 8 agosto 1977, n. 584 e 3 gennaio 1978, n. 1:
a) al prezzo più basso, qualora i lavori o le forniture dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero:
b) a favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l' assistenza tecnica.

In questo caso i criteri che saranno applicati per l' aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
Per i contratti di cui al punto 2, lettera a), l' Unità Sanitaria Locale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il quindici per cento alla media delle offerte pervenute.
Art. 101
 (Appalto - concorso)
È ammessa la forma dell' appalto - concorso quando la unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell' apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell' offerente per l' elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori, dei servizi e delle forniture escluse le somministrazioni.
Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall' invito, il progetto dell' opera, del lavoro o del servizio corredato dai relativi prezzi, con l' avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
L' aggiudicazione, da parte del Comitato di gestione sulla base delle proposte di un' apposita commissione costituita con delibera del comitato stesso, ha luogo in base all' esame comparativo di diversi progetti, all' analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della Unità Sanitaria Locale, la commissione di cui al 3 comma può proporre al comitato di gestione che venga indetto un nuovo appalto - concorso con l' eventuale adozione di nuove prescrizioni.
Art. 102
 (Trattativa privata)
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1. quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
2. per l' acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
3. per l' acquisto e locazione di immobili;
4. per gli acquisti all' estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
5. quando l' urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi - dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente sul provvedimento, ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l' indugio della pubblica gara;
6. per l' affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
7. per lavori complementari non considerati nel contratto originario che siano resi necessari da circostanze impreviste da motivare adeguatamente nel provvedimento, per l' esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il venti per cento dell' importo del contratto originario;
8. per l' affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all' ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;
9. quando trattasi di contratti di importo non superiore a trenta milioni, con l' esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentano ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi. In tali casi le opere, le forniture e i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni, e, qualora si tratti di spese continuative, l' ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.

L' aggiudicazione a mezzo di trattativa privata può aver luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti dai precedenti punti 1) e 5) e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 9.
Con l' esclusione del caso previsto al punto 9), i motivi del ricorso alla trattativa privata devono risultare dettagliatamente nella deliberazione di cui al precedente art. 96.
I contratti di cui al punto n. 3 devono essere preceduti dal parere di congruità dell' Ufficio tecnico erariale.
Art. 103
 (Stipulazione dei contratti)
Salvo il caso in cui nell' avviso d' asta o nella lettera d' invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tien luogo del contratto, avvenuta l' aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell' aggiudicazione, ovvero della comunicazione di essa all' impresa aggiudicataria.
Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all' impresa dell' accettazione dell' offerta.
La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall' aggiudicazione ovvero all' accettazione dell' offerta.
Qualora l' impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l' unità sanitaria locale ha facoltà di dichiarare decaduta l' aggiudicazione ovvero l' accettazione dell' offerta, disponendo l' incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all' affidamento ad altri della prestazione.
L' unità sanitaria locale provvede a restituire entro 10 giorni alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.
I contratti sono stipulati dal Presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge; possono inoltre essere stipulati mediante:
1. scrittura privata firmata dall' offerente e dal Presidente del Comitato di gestione o suo delegato;
2. obbligazione stesa a piedi sul capitolato;
3. atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l' offerta;
4. scambio di corrispondenza, secondo l' uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 104
 (Pubblicità dei contratti)
I contratti e i verbali di aste, licitazioni private, appalti - concorso e tutti gli atti delle unità sanitarie locali per i quali la legge prescriva pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblica amministrativa dal responsabile del servizio affari generali.
Lo stesso responsabile provvede alla registrazione degli atti in base alle vigenti leggi di registro e cura la tenuta dello speciale repertorio sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.
È fatta salva la possibilità di ricorrere a rogito notarile.
Art. 105
 (Collaudi)
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d' opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell' unità sanitaria locale munito della competenza specifica che la natura dell' affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.
Se l' importo dei lavori o delle forniture non supera un milione, è sufficiente l' attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell' unità sanitaria locale nominato dal Presidente del comitato di gestione.
In ogni caso il collaudo o l' accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all' approvazione del contratto medesimo.
Art. 106
 (Cauzione e penalità)
A garanzia dell' offerta e dell' esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.
Si può prescindere inoltre dalla cauzione provvisoria a garanzia dell' offerta qualora la ditta concorrente, vantando nei confronti dell' Unità Sanitaria Locale un credito liquido ed esigibile per un importo pari o superiore al 5% dell' ammontare presunto della fornitura, ne faccia richiesta.
Si prescinde dalla cauzione provvisoria e definitiva nei casi in cui il contratto non superi l' importo di cinquemilioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.
Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell' esecuzione del medesimo.
Art. 107
 (Revisione prezzi)
La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l' amministrazione dello Stato.
Art. 108
 (Condizioni e clausole contrattuali)
I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare le scadenze del Piano sanitario regionale vigente alla stipulazione del contratto.
Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
Le ragioni di necessità o di convenienza di cui al comma precedente devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 96.
Nei contratti non si può convenire l' esenzione di qualsiasi specie d' imposta o tassa vigente all' epoca della loro stipulazione, né concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l' esecuzione del contratto.
I contratti debbono contenere le clausole del termine di pagamento ai sensi dell' art. 55 della presente legge.
Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.
Nel caso di contratti di prestazioni d' opera intellettuale, è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti le prestazioni.
I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altro titolo equipollente.
Il termine di pagamento di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario, il termine si intende sospeso fino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata alla Unità Sanitaria Locale nelle forme di legge.
La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi.
Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all' agente incaricato di eseguire il pagamento.
Art. 109
 (Uniformità dei contratti)
I contratti dell' Unità Sanitaria Locale previsti dagli artt. 95 e seguenti della presente legge, devono uniformarsi ai capitolati - tipo fissati con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 110
 (Unione d' acquisto e pre - trattative regionali)
Le Unità Sanitarie Locali possono associarsi fra di loro per ottenere facilitazioni nell' acquisto di beni e servizi.
Alle procedure d' acquisto provvede una commissione composta dai rappresentanti di ciascuna Unità Sanitaria Locale designati dai rispettivi Comitati di gestione.
Le norme del presente capo si applicano anche ai contratti d' acquisto in unione.
La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare un' efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico - merceologico ed una gestione economica ed efficiente dell' assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le Unità Sanitarie Locali potranno rivolgersi.
In tale caso è consentito il ricorso alla trattativa privata anche in carenza dei presupposti di cui all' articolo 102.
Art. 111
 (Servizi eseguiti in economia)
Con atto deliberativo del Comitato di gestione, soggetto ad approvazione del Comitato di Controllo, è approvato il regolamento per il servizio o forniture eseguiti in economia.
Il regolamento, oltre a stabilire i limiti di somma per gruppi omogenei di servizi e forniture, dovrà essere conforme al disposto dei successivi articoli 112, 113, 114.
Art. 112
 (Esecuzione lavori e provviste in economia)
I lavori in economia possono essere esclusivamente eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell' Unità Sanitaria Locale;
b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra conduzione ritenuta utile.

Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre ditte per preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardata o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile.
Quando si tratta di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a cinquecentomila lire e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.
Art. 113
 (Lavori e provviste in economia)
I lavori e le provviste che possono essere eseguiti in economia, sulla base del regolamento di cui all' art. 78 della presente legge, sono i seguenti:
a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi e macchine d' ufficio;
b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
c) illuminazione e riscaldamento dei locali;
d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;
e) trasporti, spedizioni e facchinaggi;
f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.;
g) abbonamento a riviste e periodici e acquisto di libri;
h) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;
i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

Art. 114
 (Casi particolari di ricorso
al sistema in economia)
Possono essere eseguiti in economia qualunque sia l' importo relativo:
a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l' esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;
b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l' Unità Sanitaria Locale non può avvalersi della facoltà di imporne l' esecuzione;
c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di carenze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

TITOLO V
 IL SISTEMA DI SCRITTURE
Art. 115
 (Scritture finanziarie)
Le Unità Sanitarie Locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione finanziaria del bilancio:
a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
b) il libro mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme accertate, gli estremi del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;
c) il libro mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun capitolo;
d) il libro dei residui attivi e passivi, contenente per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all' inizio dell' esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme da riscuotere o da pagare;
e) il giornale di cassa;
f) il giornale del riscuotitore interno;
g) il registro delle compartecipazioni;
h) il registro di contabilità di magazzino;
i) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;
l) il paritario dei fornitori;
m) ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.

I registri possono essere tenuti a scheda o raccolti in tabulati elettro - contabili purché numerati e siglati dal responsabile amministrativo.
Art. 116
 (Scritture patrimoniali)
Le Unità Sanitarie Locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione del patrimonio al fine di rilevare la consistenza del medesimo all' inizio dell' esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell' anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell' esercizio:
a) l' inventario dei beni immobili di cui all' art. 82 della presente legge;
b) l' inventario dei beni mobili di cui all' art. 83 della presente legge;
c) il registro dei contratti stipulati di cui all' art. 104 della presente legge;
d) gli inventari di consegna e di riconsegna dei beni di cui all' art. 84 della presente legge che sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso il servizio bilancio e ragioneria e l' altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico;
e) i registri concernenti la quantità e la specie di oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo prelevabili a richiesta dei servizi;
f) le scritture di magazzino;
g) ogni altra scrittura patrimoniale utile per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.

Gli inventari sono chiusi il 31 dicembre di ciascun anno e le relative variazioni intervenute sono comunicate dagli agenti consegnatari al servizio bilancio e ragioneria, entro dieci giorni successivi, per le conseguenti annotazioni nelle scritture.
Art. 117
 (Elaborazione automatica dei dati)
Per la tenuta delle scritture finanziarie, patrimoniali ed economiche, le Unità Sanitarie Locali potranno avvalersi di moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione e rapidità dalle procedure e della migliore produttività dei servizi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.
TITOLO VI
 I CONTROLLI
Art. 118
 (Relazione sui risultati economici e di efficenza)
I servizi e i presidi a cui siano attribuite responsabilità di gestione devono presentare al Comitato di gestione nel mese di gennaio successivo alla scadenza dell' esercizio una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di efficienza raggiunti nella organizzazione dell' attività e nell' attuazione di progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti nel piano sanitario regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato, a cura del Servizio bilancio ragioneria, al Comitato di gestione e all' assemblea generale per la successiva predisposizione, per quanto di competenza, della relazione di cui all' art. 113 della presente legge.
Art. 119
 (Controlli connessi al maneggio di denaro
e valori)
Spetta al Servizio bilancio e ragioneria la vigilanza sull' operato degli incaricati del maneggio del denaro e di valori.
L' esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all' anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.
Il servizio bilancio e ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l' esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.
Art. 120
 (Controllo di gestione)
Il comitato di gestione deve provvedere alle scadenze perentorie del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio ad inviare alla Regione il rendiconto relativo al trimestre precedente alle scadenze sopracitate, in cui sia dato conto dell' avanzo o disavanzo di cassa nonché dei crediti e dei debiti di bilancio già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso, il termine di cui al precedente articolo 55, non sono stati effettuati i pagamenti delle forniture.
Ove da tale rendiconto dovesse risultare un disavanzo complessivo, avuto anche riguardo ai crediti e debiti di bilancio il Comitato di gestione è tenuto a trasmettere, negli stessi termini perentori di cui al 1 comma, il rendiconto trimestrale anche ai Comuni associati competenti.
La rendicontazione di cui sopra è obbligatoria anche in presenza di esercizio o gestione provvisoria del bilancio.
Il Comitato di gestione inoltre dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei servizi, dei programmi, nonché di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuate dalle strutture dell' unità sanitaria locale, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente articolo 118.
I risultati di tali verifiche vengono comunicati alla Assemblea generale dell' unità sanitaria locale.
Art. 121
 (Controlli sulla gestione della Tesoreria)
La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dal Servizio bilancio e ragioneria dell' Unità Sanitaria Locale.
Il Comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell' articolo 129 della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del Servizio bilancio e ragioneria dell' Unità Sanitaria Locale.
Art. 122
 (Verifiche di cassa)
Ai fini dell' effettuazione delle verifiche di cassa di cui al primo comma, n. 2, dell' art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni associati individuano gli organi competenti alla effettuazione delle verifiche suddette.
In caso di accertato disavanzo la risultanza viene direttamente comunicata ai Sindaci dei Comuni competenti, per l' adozione dei provvedimenti di cui all' ultimo comma dell' art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Copia di tale comunicazione viene inviata al Comitato di gestione ed all' assemblea generale dell' unità sanitaria locale.
Art. 123
 (Controllo sull' equilibrio della gestione)
Ove dalle verifiche di cassa di cui all' art. 122 ovvero dai rendiconti trimestrali di cui all' art. 120 risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, i comuni associati sono tenuti a convocare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell' unità sanitaria locale.
Tra le cause che hanno comportato il disavanzo, gli organi di cui al precedente comma dovranno dimostrare quelle eventualmente derivanti da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione.
Art. 124
 (Controllo sull' esercizio
delle funzioni delegate)
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni in materia di sanità ai comuni, da esercitare tramite le unità sanitarie locali, dispongono adeguate forme di collaborazione per garantire che l' attuazione dei programmi e dei progetti si svolga senza ritardi rispetto alle previsioni.
Le unità sanitarie locali sono tenute a presentare una relazione sui risultati economici e finanziari della attività svolta nell' esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nei modi e con le periodicità stabiliti dalla legge di delega.
Il Presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, può disporre verifiche presso le unità sanitarie locali sulla destinazione delle assegnazioni regionali e sullo stato di esecuzione delle relative funzioni.
TITOLO VII
 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
E DIPENDENTI DELL' UNITÀ SANITARIA
LOCALE E DI CHI MANEGGIA IL DENARO
Art. 125
 (Responsabilità degli amministratori
e dei responsabili dell' ufficio
di direzione)
Gli amministratori dell' Unità Sanitaria Locale ed i responsabili dell' ufficio di direzione dell' Unità Sanitaria Locale rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, e le spese stesse siano state eseguite, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberativi ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica e l' approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;
c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della Unità Sanitaria Locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione finanziabili con la riserva di cui al IV comma dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 126
 (Responsabilità del titolare del servizio
bilancio e ragioneria)
Il titolare del servizio bilancio e ragioneria della Unità Sanitaria Locale risponde in proprio quando:
1. violi le disposizioni degli artt. 51 e 56 della presente legge;
2. abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi dell' unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 127
 (Responsabilità dei dipendenti
dell' Unità Sanitaria Locale)
I dipendenti dell' Unità Sanitaria Locale sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi dell' Unità Sanitaria Locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
I dipendenti dell' Unità Sanitaria Locale sono personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.
Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell' esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Art. 128
 (Responsabilità dei funzionari delegati)
Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del precedente art. 62 della presente legge.
Art. 129
 (Responsabilità del Tesoriere)
La responsabilità del Tesoriere della Unità Sanitaria Locale è regolata dalle disposizioni contenute nello schema tipo di convenzione approvato dalla Giunta Regionale di cui al precedente articolo 70 della presente legge.
Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere dell' Unità Sanitaria Locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto al Comitato di gestione secondo quanto previsto dal successivo art. 141.
Art. 130
 (Responsabilità del maneggio di denaro)
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Unità Sanitaria Locale, ne risponde a norma del successivo articolo 132.
Art. 131
 (Responsabilità per danni)
Gli amministratori ed i dipendenti dell' unità sanitaria locale rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti alla unità sanitaria locale da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti dell' unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo le responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente articolo 127, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Art. 132
 (Obbligo di denunzia)
Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici dell' Unità Sanitaria Locale che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titoli degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131 debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l' accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell' assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l' obbligo di denuncia incombe al Comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.
TITOLO VIII
 I RENDICONTI
Art. 133
 (Rendiconto generale dell' unità
sanitaria locale)
I risultati finali della gestione del bilancio della unità sanitaria locale sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della stessa.
Il rendiconto comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico ed il conto, limitato allo stato descrittivo, del patrimonio assegnato.
Lo schema generale del rendiconto è approvato con atto della Giunta regionale.
Al rendiconto è premessa una relazione generale sul significato economico ed amministrativo delle risultanze contabilizzate.
Delle deliberazioni della assemblea sul rendiconto generale è data notizia al Tesoriere in quanto porti variazioni al carico e discarico e agli amministratori che fossero dichiarati responsabili.
Art. 134
 (Procedura di formazione e di approvazione
del rendiconto generale)
Il rendiconto generale annuale è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell' anno successivo all' esercizio finanziario cui si riferisce.
Entro il successivo mese di maggio, il rendiconto è presentato dal Presidente del Comitato di gestione ai singoli comuni per l' esame ed il parere.
Ove i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall' invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.
Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dalla assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 settembre di ciascun anno.
Art. 135
 (Conto finanziario)
Il conto finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di entrate del bilancio:
1. l' ammontare dei residui attivi accertati all' inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce;
2. le previsioni finali di competenza;
3. le previsioni finali di cassa;
4. gli stanziamenti di cassa riportati dall' esercizio precedente;
5. l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
6. l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
7. l' ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell' esercizio;
8. l' ammontare delle entrate accertate nell' esercizio;
9. l' eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
10. le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
11. l' ammontare dei residui attivi accertati all' inizio dell' esercizio, ed eliminati nel corso dell' esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell' esercizio;
12. l' ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
13. l' ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell' esercizio;
14. l' ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell' esercizio.

Il conto finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1. l' ammontare dei residui passivi accertati all' inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce;
2. le previsioni finali di competenza;
3. le previsioni finali di cassa;
4. l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5. l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6. l' ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell' esercizio;
7. l' ammontare degli impegni assunti nell' esercizio;
8. le economie di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
9. le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10. l' ammontare dei residui passivi accertati all' inizio dell' esercizio ed eliminati nel corso dell' esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell' esercizio;
11. l' ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
12. l' ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell' esercizio;
13. l' ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell' esercizio.

Il conto finanziario pone in evidenza il risultato finale della gestione del bilancio che è rappresentato dall' avanzo o disavanzo di cassa, dal saldo finanziario positivo o negativo e dall' avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell' esercizio.
L' avanzo o disavanzo di cassa alla chiusura dell' esercizio è dato dalla somma algebrica tra l' avanzo o disavanzo di cassa esistente dall' inizio dell' esercizio e il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell' esercizio medesimo sia in conto competenza che in conto residui.
Il saldo finanziario positivo o negativo alla chiusura dell' esercizio è dato dalla differenza tra il totale dei residui attivi, sia delle entrate di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti, e il totale dei residui passivi, sia delle spese di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti.
L' avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell' esercizio è dato dalla somma algebrica delle componenti di cui ai precedenti commi.
Art. 136
 (Il Conto economico)
Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera c) art. 11 della legge 23.12.1978, n. 833 e agli indirizzi del piano sanitario Regionale.
Le modalità per l' uniforme elaborazione del conto economico sono stabilite con provvedimento della Giunta Regionale.
Art. 137
 (Conto del patrimonio)
Il conto del patrimonio deve comprendere:
1. lo stato descrittivo e d' uso alla fine dell' esercizio del patrimonio assegnato all' Unità Sanitaria Locale con indicazione del luogo di ubicazione del servizio cui i beni sono destinati;
2. la dimostrazione di concordanza fra la contabilità dell' unità sanitaria locale e quella dei Comuni per quanto riguarda gli acquisti di beni mobili ed immobili destinati all' attività sanitaria effettuati da parte della unità sanitaria locale per conto di detti enti locali territoriali;
3. il raffronto rispetto allo stato descrittivo risultante alla fine dell' esercizio precedente.

Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale debbono, in particolare, essere previste le seguenti indicazioni:
a) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico - sanitarie ovvero tecnico - economali;
b) il servizio al quale sono assegnati;
c) il periodo presunto di utilizzo.

Art. 138
 (Nota preliminare al rendiconto generale)
La nota preliminare al rendiconto generale è predisposta dal comitato di gestione e illustra i dati consuntivi finanziari, patrimoniali ed economici con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel bilancio pluriennale ed annuale.
La nota preliminare deve contenere un' analitica relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell' esercizio con particolare riferimento ai costi ed ai risultati economici e finanziari in relazione agli obiettivi assegnati all' Unità Sanitaria Locale dal piano Sanitario Regionale.
Copia della nota preliminare è inviata al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di cui all' art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La relazione di cui al 2 comma del presente articolo è allegata al bilancio di previsione dell' unità sanitaria locale relativo all' esercizio finanziario successivo.
Art. 139
 (Rendiconto degli agenti contabili
e dei funzionari delegati)
Gli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori e di titoli sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dal regolamento di cui agli artt. 78 e 86 della presente legge.
I funzionari delegati devono rendere trimestralmente al comitato di gestione il conto delle somme erogate corredato dai documenti giustificativi delle spese.
Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell' apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi motivo, le attribuzioni di funzionario delegato.
Il termine per la presentazione del rendiconto è di quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre o dal verificarsi di uno degli eventi indicati nel precedente comma.
Il servizio bilancio e ragioneria è tenuto ad eseguire i necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al comitato di gestione che, con propria deliberazione, approva il rendiconto stesso dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro emergano irregolarità contabili, il Presidente del comitato di gestione restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell' invito, il Presidente del comitato di gestione rimette gli atti al comitato medesimo per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione, anche agli effetti di promuovere l' eventuale azione di responsabilità di cui al precedente art. 128.
Il procedimento di cui ai precedenti comma 6 e 7 si applica anche nei casi di omissione o ritardo nella resa del conto da parte del funzionario delegato.
Art. 140
 (Rendiconto delle spese
per funzioni delegate)
Le spese sostenute dall' unità sanitaria locale per l' esercizio di funzioni in materia di sanità delegate dalla Regione ai comuni sono incluse nel rendiconto generale annuale e costituiscono altresì oggetto di apposito rendiconto - stralcio da presentare alla Regione in base ai criteri, ai termini e alle modalità stabilite dalle leggi vigenti.
Art. 141
 (Rendiconto del Tesoriere)
L' istituto tesoriere dell' Unità Sanitaria Locale rende il conto della propria gestione entro il 31 marzo di ciascun anno secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all' art. 71 della presente legge.
Il conto annuale del tesoriere deve in ogni caso dimostrare:
a) nell' entrata: il debito della chiusura dell' esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell' esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell' esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell' esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito nell' esercizio successivo.

Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio e ragioneria dell' unità sanitaria locale.
Art. 142
 (Invio conto consuntivo
agli enti territoriali)
Ai fini dell' adempimento degli obblighi di cui ai Punti 6) e 7) del 1 comma dell' articolo 50 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente ai conti consuntivi, si applicano le norme di cui all' articolo 38 intendendosi sostituito al termine bilancio di previsione il termine conto consuntivo ed alle risultanze complessive della previsione, le risultanze complessive del conto consuntivo.
Detto conto consuntivo, costituendo allegato di quello dell' ente territoriale cui si riferisce, soggiace alle stesse procedure di revisione in atto per i Comuni.
TITOLO IX
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 143
 (Predisposizione del primo bilancio)
Il bilancio di cui al precedente articolo 17 relativo al primo esercizio, è presentato all' assemblea generale entro 90 giorni dalla costituzione della Unità Sanitaria Locale che deve approvarlo entro 60 giorni.
Fino alla approvazione del bilancio predetto, l' assemblea generale delibera, su proposta del comitato di gestione, l' esercizio provvisorio ai sensi del precedente art. 21 nei limiti di un dodicesimo per mese dello stanziamento di ogni capitolo risultante dalla somma degli analoghi stanziamenti previsti nell' ultimo bilancio approvato dagli enti le cui funzioni sono trasferite ai comuni.
Art. 144
 (Situazioni attive e passive anteriori
al 1 gennaio 1980)
Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31.12.1979 provenienti dalle attività di assistenza sanitaria trasferiti ai comuni competenti per territorio a far tempo dal 1.1.1980 si applicano ai diversi soggetti già erogati di assistenza, le rispettive leggi contabili.
Per l' introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano:
1. le disposizioni di cui all' art. 77 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli enti ivi indicati;
2. per i rimanenti enti di cui sopra, i residui così determinati costituiranno una gestione autonoma da trasferire ai Comuni competenti per territorio.

Le disponibilità finanziarie complessive delle gestioni di cui al punto 2, II comma, potranno essere utilizzate esclusivamente per la liquidazione ed il pagamento, compresi eventuali disavanzi, dei residui passivi delle gestioni trasferite, indipendentemente dalla gestione di provenienza.
Alle Unità Sanitarie Locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo.
Art. 145
 (Rinvio alle norme di contabilità generale)
Per quanto altro attiene la materia della contabilità dell' Unità Sanitaria Locale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nell' articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e quelle di cui al DPR 19 giugno 1979, n. 421.
Art. 146
 (Autorizzazione del finanziamento
della gestione dei servizi sociali)
L' assemblea generale è competente per la determinazione delle quote di partecipazione di Comuni associati nonché di quelle che potranno essere determinate dalla convenzione con le Amministrazioni provinciali per il finanziamento della gestione associata dei servizi sociali.
Art. 147
 (Gestione dei servizi sociali)
In relazione alle diverse fonti di finanziamento i bilanci ed i conti consuntivi della gestione sanitaria e della gestione sociale dell' unità sanitaria locale sono separati.
Si applicano al bilancio della gestione sociale tutte le norme di cui alla presente legge.
Art. 148
 (Regime transitorio)
La presente legge ha efficacia dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.
Fino alla data di cui al precedente comma, l' amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale continua ad essere disciplinata dalle vigenti leggi statali e regionali.
Art. 149
 (Disposizione finale)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti degli emanandi decreti interministeriali di cui agli artt. 8 e 9 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 150
 (Entrata in vigore)
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La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.