LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 14

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO I
 Disposizioni preliminari e generali
Art. 1
 
In armonia con le forme fondamentali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove, in concorso con lo Stato, le Provincie ed i Comuni, un' organica politica per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni e dei servizi sanitari e socio - assistenziali, ispirandosi ai seguenti principi:
- uguaglianza di tutti i cittadini nella fruizione delle prestazioni sanitarie e socio - assistenziali ed eliminazione di ogni forma di emarginazione degli utenti dei servizi;
- ampia partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e degli enti territoriali;
- caratterizzazione in senso preventivo degli interventi socio - sanitari attraverso l' esercizio di tutte le attività preordinate alla salvaguardia dell' integrità sociale e psico - fisica dei cittadini ed alla rimozione delle cause che possano attentare a tale integrità;
- unità e globalità degli interventi da realizzarsi attraverso la integrazione ed il coordinamento fra tutti i servizi sanitari ed assistenziali e ricomposizione dei momenti di prevenzione, cura e riabilitazione;
- il più ampio sviluppo ed articolazione delle attività di prevenzione a tutti i livelli dell' organizzazione sociale, civile e produttiva;
- il più ampio decentramento territoriale dei servizi, compatibilmente con il livello funzionale degli stessi.

La Regione ritiene, altresì, fondamentale la diffusione di tutte le informazioni utili per la promozione di una adeguata educazione socio - sanitaria, al fine di favorire nel cittadino l' affermarsi di una coscienza socio - sanitaria a tutti i livelli dell' organizzazione sociale e civile.
Art. 2
 
Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all' articolo precedente, in attuazione dell' articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il territorio della regione è suddiviso in zone i cui ambiti sono delimitati, in base ai criteri di cui ai commi primo e secondo dell' articolo 14 della medesima legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentiti i Comuni interessati e previo parere delle Province, sentita la Commissione consiliare competente.
Per la consultazione dei Comuni e delle Province deve essere concesso un termine non inferiore a 45 giorni.
Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti con effetto dall' inizio del triennio di validità del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei Comuni interessati.
In ogni zona socio - sanitaria è istituita un' unità sanitaria locale, nella quale, fino all' attuazione della riforma dell' assistenza sociale, trovano coordinamento ed integrazione i servizi socio - assistenziali del territorio.
La unità sanitaria locale è lo strumento operativo dei Comuni, singoli od associati, delle Comunità montane e di quella collinare.
La delimitazione dei distretti scolastici sarà adeguata, di norma, agli ambiti territoriali delle zone socio - sanitarie.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il Comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali, all' attività delle unità sanitarie locali e, quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni, può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che sono loro conferiti dalla presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge la suddivisione del territorio regionale di cui al primo comma viene determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, tenendo conto dei voti già formulati dagli Enti Locali Territoriali in sede di consultazione sulla deliberazione giuntale 1 agosto 1979 concernente gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Dopo il primo triennio di funzionamento delle Unità Sanitarie Locali è fatto obbligo di procedere alla verifica, previa consultazione della delimitazione degli ambiti territoriali per le eventuali modificazioni che si ritenessero necessarie, da adottarsi secondo i commi primo, secondo e terzo del presente articolo.
TITOLO II
 Aspetti istituzionali per la gestione
delle unità locali di servizi
Art. 3
 
Organi della unità sanitaria locale sono:
1. l' Assemblea generale;
2. il Comitato di gestione;
3. il Presidente.

Art. 4
 
L' Assemblea generale è formata dai rappresentanti dei Comuni della zona socio - sanitaria, eletti dai Consigli comunali in numero pari a quello dei consiglieri comunali assegnati ad un Comune, che abbia una popolazione eguale a quella complessiva dei Comuni della zona.
Art. 5
 
Per l' elezione dell' Assemblea generale, i consigli comunali costituiscono un unico collegio elettorale.
L' elezione ha luogo sulla base di liste di candidati, presentate da almeno un consigliere comunale di uno dei Comuni della zona. I candidati possono essere scelti fra i consiglieri comunali della zona od anche fra i cittadini eleggibili a consigliere comunale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della zona stessa.
Art. 6
 
L' elezione dell' Assemblea generale è indetta con decreto del Presidente della Giunta regionale, che stabilisce il giorno e l' ora della votazione e designa il Comune con maggior numero di abitanti, dove dovrà essere costituito l' ufficio elettorale di zona.
Nello stesso comune avverrà la seduta di insediamento dell' Assemblea generale e sarà stabilita la sede provvisoria dell' Unità Sanitaria Locale.
Il decreto di cui al primo comma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, il Sindaco del Comune designato costituisce l' Ufficio elettorale di zona. L' Ufficio è presieduto dal Sindaco ed è composto da altri quattro Consiglieri comunali di detto Comune, scelti dallo stesso Sindaco, di cui due appartenenti alle minoranze consiliari.
Entro il ventesimo giorno anteriore a quello fissato per l' elezione debbono essere presentate all' Ufficio elettorale di zona le liste dei candidati, accompagnate dalla sottoscrizione di almeno un Consigliere comunale della zona stessa.
Le liste debbono indicare un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quello dei componenti dell' Assemblea da eleggere.
L' Ufficio elettorale di zona riceve le liste, attribuendo ad esse un numero di ordine, e le trasmette a tutti i Comuni della zona, entro il decimo giorno anteriore alla data della elezione.
Almeno cinque giorni prima di tale data, i Sindaci dei Comuni della zona dispongono la convocazione dei rispettivi Consigli comunali.
Art. 7
 
Nel giorno e nell' ora fissata per l' elezione, ciascun Consiglio comunale, accertata la regolarità della sua convocazione, dà inizio alle operazioni elettorali.
Ogni Consigliere elettore dispone di tanti voti quanti furono i suffragi ottenuti dalla lista di appartenenza, alla elezione del Consiglio comunale, divisi per il numero dei Consiglieri eletti nella medesima lista ovvero - se trattasi di Consiglio comunale eletto con il sistema maggioritario - quanti furono i voti validi dell' intero Comune, alla medesima elezione, divisi per il numero dei Consiglieri eletti nel medesimo Comune.
Il numero dei voti, di cui ciascun Consigliere dispone, è arrotondato, per eccesso, di cinque in cinque.
Ogni Consigliere elettore può esprimere un numero di preferenze, fra i candidati della lista prescelta, pari a quello attribuito all' elettore, in sede di votazione per l' elezione del Consiglio comunale, del Comune di riferimento di cui all' articolo 4 della presente legge.
Il Sindaco, assistito dal segretario comunale e da due scrutatori, procede allo spoglio delle schede e redige il verbale dell' elezione, indicando i voti ottenuti da ciascuna lista. Il verbale è trasmesso senza indugio in zona.
L' Ufficio elettorale di zona, ricevuti da tutti i Comuni i verbali delle elezioni, esegue il computo dei voti complessivamente riportati da ciascuna lista. Procede, quindi, alla ripartizione dei seggi fra le liste. La ripartizione è fatta in maniera proporzionale, con il metodo del quoziente semplice e con attribuzione dei seggi residui alle liste con i resti più alti.
Nell' ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente dell' Ufficio elettorale, che ne invia l' attestato a ciascuno di essi, dandone altresì immediata notizia alla Presidenza della Giunta regionale, all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità ed a tutti i Comuni della zona.
Art. 8
 
L' Assemblea generale è eletta per cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni comunali allorquando queste riguardino almeno la metà dei Comuni della unità sanitaria locale ovvero allorquando, a seguito delle dimissioni o di altra causa, i componenti dell' Assemblea da sostituire superino la metà.
L' elezione della nuova Assemblea è indetta non oltre 40 giorni dalla proclamazione degli eletti nelle consultazioni elettorali di cui al precedente comma, per una data compresa entro il 15 giorno successivo a tale scadenza.
La prima riunione dell' Assemblea generale eletta è indetta dal Presidente dell' Ufficio elettorale di zona per una durata compresa entro il trentesimo giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti.
L' ordine del giorno della prima seduta dopo la rinnovazione è determinato dal Presidente uscente nell' atto di convocazione e riguarda la nomina dei componenti il Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, nei modi previsti dal successivo articolo.
Assume la Presidenza provvisoria il componente più anziano di età, che rimane in carica fino a quando non sia stato eletto il Presidente del Comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.
Art. 9
 
L' Assemblea generale si riunisce almeno quattro volte l' anno, nonché tutte le volte che il Presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta:
1. di un terzo dei suoi componenti;
2. del Comitato di gestione, a maggioranza assoluta.

Art. 10
 
All' Assemblea generale spetta:
a) determinare la sede dell' Unità Sanitaria Locale e la sua denominazione;
b) eleggere i componenti del comitato di gestione secondo le modalità previste nella presente legge;
c) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi dell' Unità Sanitaria Locale sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale e gli altri regolamenti;
d) determinare l' articolazione territoriale in distretti sanitari di base dell' Unità Sanitaria Locale, secondo i criteri stabiliti dalla programmazione regionale;
e) approvare piani e programmi di attività e loro eventuali modifiche;
f) approvare atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
g) approvare il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e gli eventuali assestamenti e variazioni, nonché il rendiconto generale annuale;
h) approvare la pianta organica del personale dell' Unità Sanitaria Locale, previo parere vincolante della Giunta regionale sulla congruità in base alle disponibilità di bilancio e alle prescrizioni del piano sanitario regionale, ed i regolamenti organici del personale;
i) nominare i rappresentanti dell' Unità Sanitaria Locale, presso enti, organizzazioni e commissioni;
l) deliberare su tutte le altre questioni alla stessa riservate dalla legge e dai regolamenti.

L' Assemblea è tenuta a consultare i singoli Comuni associati in ordine ai provvedimenti di cui ai punti e) e g), salvi gli adempimenti di cui all' articolo 50, primo comma, numero 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L' Assemblea deve garantire, nei modi che saranno stabiliti con suo regolamento, la massima informazione e la massima possibilità di controllo e di partecipazione dei cittadini e dei gruppi sociali nella gestione dei servizi, in particolare assicurando la pubblicità degli atti di maggior rilievo.
Dovranno essere previste consultazioni periodiche degli organismi territoriali sindacali e di altre forze sociali interessate, sui programmi di attività dell' ente.
Al fine di realizzare la partecipazione delle comunità interessate, degli utenti e degli operatori, nello svolgimento dei servizi, saranno costituiti, nei distretti di base, appositi organismi di partecipazione.
Art. 11
 
Il Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale è composto da nove membri.
I membri del Comitato sono eletti nella prima riunione dell' Assemblea (o, comunque, non oltre 30 giorni dal suo insediamento) nel suo seno, a maggioranza assoluta, con voto limitato a sette.
Qualora per dimissioni, decadenza o morte di un componente del Comitato occorra procedere alla sostituzione, l' Assemblea provvede a nuova elezione rispettando la proporzione esistente nella rappresentanza del Comitato stesso.
Qualora il numero dei componenti da sostituire sia superiore alla metà, l' Assemblea provvede all' integrale rinnovazione del Comitato.
Art. 12
 
Al Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale spetta:
a) la predisposizione di tutti i provvedimenti da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea generale;
b) l' adozione di tutti i provvedimenti dell' unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi.

Con riguardo agli atti e provvedimenti, di cui al precedente primo comma, lettera b), il Comitato di gestione può demandare ai responsabili degli uffici, settori e servizi della unità sanitaria locale l' emanazione di provvedimenti, secondo i principi e criteri che saranno fissati con il regolamento per il funzionamento degli organi della stessa Unità Sanitaria Locale.
Il Comitato presenta annualmente all' Assemblea una relazione sull' andamento e sull' efficacia dei servizi, nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.
Art. 13
 
Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione fra i suoi membri, nella prima riunione.
Per l' elezione del Presidente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la elezione dei sindaci.
Con le medesime modalità di cui al precedente comma il Comitato di gestione nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea generale ed il Comitato di gestione, ne coordina l' attività e cura l' esecuzione degli atti deliberati dagli Organi collegiali, sovraintende agli uffici e servizi e ne assicura l' ordinato funzionamento.
Ha la legale rappresentanza dell' Unità Sanitaria Locale.
In caso di urgenza, per l' ordinaria amministrazione, ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Comitato, da sottoporre, poi, alla ratifica di quest' ultimo nella prima seduta successiva.
Può avvalersi di gruppi di componenti del Comitato, designati dal Comitato stesso, per compiti di vigilanza sul funzionamento dei servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale.
Il Presidente del Comitato di gestione assume anche le funzioni di Presidente dell' Assemblea.
Art. 14
 
Il Comitato di gestione ed il Presidente rimangono in carica sino alla prima riunione del nuovo Comitato, eletto dalla nuova Assemblea generale.
Art. 15
 
Ai componenti dell' Assemblea generale è dovuta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un' indennità di presenza, pari a quella prevista per i consiglieri comunali dei Comuni di corrispondente popolazione.
Ai componenti del Comitato di gestione ed al Presidente è dovuta una indennità di carica, pari a quella prevista rispettivamente per gli Assessori e per il Sindaco di un Comune di corrispondente popolazione.
Art. 16
 
Per il funzionamento dell' Assemblea generale e del Comitato di gestione, fino a quando la materia non sia disciplinata con regolamento, da emanarsi dall' Assemblea medesima, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i Consigli comunali e le Giunte comunali.
Art. 17
 
Per i controlli sulle unità sanitarie locali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Il Comitato di controllo invia all' Assessorato dell' igiene e sanità copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.
Per l' esame dei bilanci di previsione e delle deliberazioni che adottano piani e programmi pluriennali, il Comitato centrale di controllo promuove il parere di cui all' articolo 27 della legge 3 agosto 1977, n. 48, da parte dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità che si pronuncerà sulla rispondenza alla programmazione regionale.
Art. 18
 
Quando il Comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti in contrasto con disposizioni di legge o con prescrizioni del piano sanitario regionale, la Giunta regionale invita il Comitato a conformarsi a tali disposizioni o prescrizioni.
Ove il Comitato persista nel suo atteggiamento negativo, la Giunta regionale invita l' Assemblea generale a sciogliere il Comitato stesso ed a procedere alla sua rinnovazione.
Qualora l' Assemblea non vi proceda entro 30 giorni, il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, dispone lo scioglimento del Comitato e nomina un Commissario straordinario, che provvede a reggere l' unità sanitaria locale per il tempo strettamente necessario.
Nominato il Commissario straordinario, l' Assemblea generale si riunisce solo per eleggere il Comitato di gestione.
Il Commissario rimane in carica sino alla prima riunione del nuovo Comitato di gestione.
Art. 19
 
In applicazione del principio contenuto nell' articolo 15, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Presidente del Comitato di gestione assicura la consultazione dei Comuni della zona:
a) sui progetti di bilancio preventivo e relativi allegati;
b) sui progetti dei piani e dei programmi settoriali e sui programmi per obiettivi determinati nel quadro della programmazione regionale;
c) sui conti consuntivi;
d) sui progetti di articolazione del territorio in distretti sanitari;
e) sulle norme che regolano le forme di partecipazione.

Entro trenta giorni dalla comunicazione i Comuni possono far conoscere al Comitato di gestione della unità sanitaria locale le proprie osservazioni e proposte anche in relazione, per quanto concerne gli atti di cui alle lettere a), b) e c), agli obblighi ad essi derivanti dall' ultimo comma dell' articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Art. 20
 
La Regione verifica, mediante le modalità e gli strumenti indicati nella legge di approvazione del piano sanitario regionale, l' efficienza gestionale delle attività svolte dall' unità sanitaria locale e la loro coerenza funzionale ed economico - finanziaria con il piano sanitario regionale e con la quota di finanziamento assegnata.
I risultati delle verifiche sono segnalati all' Assemblea generale per i provvedimenti di competenza.
TITOLO III
 Norme per l' esercizio di funzioni
in materia di assistenza sociale
Art. 21
 
In attesa della legge di riforma della assistenza pubblica ed in attuazione degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni possono delegare alla unità sanitaria locale di appartenenza le funzioni relative ai servizi sociali.
L' Assemblea generale dell' Unità Sanitaria Locale, di cui al precedente articolo 3, individua, in base alle esigenze locali, quali tra le funzioni delegate possono essere esercitate dalla Unità Sanitaria Locale.
Art. 22
 
A decorrere dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali i Comuni provvedono a trasferire all' Unità Sanitaria Locale le risorse finanziarie destinate ai servizi sociali di cui all' articolo 21, nell' ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli Comuni ai suddetti servizi, come risultanti dall' ultimo conto consuntivo.
L' Assemblea generale propone annualmente ai Comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi enti interessati.
La gestione dei servizi sociali è assicurata anche mediante altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibile utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui agli articoli 51 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 23
 
I Comuni, per i fini di cui al primo comma dell' articolo 21, mettono a disposizione dell' Unità Sanitaria Locale il personale, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
All' individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma provvede il Comune interessato d' intesa con il Comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.
TITOLO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 24
 
La Giunta regionale indice l' elezione delle Assemblee delle Unità Sanitarie Locali entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le Assemblee, una volta verificata la propria regolare composizione, eleggono i componenti del Comitato di gestione, entro 45 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Avuta comunicazione delle elezioni degli organi delle Unità Sanitarie Locali di cui all' articolo 3 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa costituisce entro 15 giorni le Unità Sanitarie Locali con proprio decreto ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai Comuni, in modo graduale ove necessario, perché siano attribuite alle Unità Sanitarie Locali, delle funzioni dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all' articolo 66, comma primo, lettere a) e b), della predetta legge n. 833.
Con lo stesso atto provvede altresì allo scioglimento entro il 31 dicembre 1980 dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri e dei Consorzi socio - sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale, adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all' utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell' articolo 61, comma terzo, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi precedenti è atto definitivo.
Con effetto dal 31 dicembre 1980 la legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 è abrogata.
Tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.
Art. 25
 
Ai soli fini degli adempimenti di cui al comma settimo dell' articolo 6 della presente legge, qualora il Sindaco non sia stato ancora eletto si provvede in conformità alla norma contenuta nel quinto comma dell' articolo 5 del DPR 16 maggio 1960, n. 570.