TITOLO II
Aspetti istituzionali per la gestione
delle unità locali di servizi
Art. 3
Organi della unità sanitaria locale sono:
1. l' Assemblea generale;
2. il Comitato di gestione;
3. il Presidente.
Art. 4
L' Assemblea generale è formata dai rappresentanti dei Comuni della zona socio - sanitaria, eletti dai Consigli comunali in numero pari a quello dei consiglieri comunali assegnati ad un Comune, che abbia una popolazione eguale a quella complessiva dei Comuni della zona.
Art. 5
Per l' elezione dell' Assemblea generale, i consigli comunali costituiscono un unico collegio elettorale.
L' elezione ha luogo sulla base di liste di candidati, presentate da almeno un consigliere comunale di uno dei Comuni della zona. I candidati possono essere scelti fra i consiglieri comunali della zona od anche fra i cittadini eleggibili a consigliere comunale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della zona stessa.
Art. 6
L' elezione dell' Assemblea generale è indetta con decreto del Presidente della Giunta regionale, che stabilisce il giorno e l' ora della votazione e designa il Comune con maggior numero di abitanti, dove dovrà essere costituito l' ufficio elettorale di zona.
Nello stesso comune avverrà la seduta di insediamento dell' Assemblea generale e sarà stabilita la sede provvisoria dell' Unità Sanitaria Locale.
Il decreto di cui al primo comma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, il Sindaco del Comune designato costituisce l' Ufficio elettorale di zona. L' Ufficio è presieduto dal Sindaco ed è composto da altri quattro Consiglieri comunali di detto Comune, scelti dallo stesso Sindaco, di cui due appartenenti alle minoranze consiliari.
Entro il ventesimo giorno anteriore a quello fissato per l' elezione debbono essere presentate all' Ufficio elettorale di zona le liste dei candidati, accompagnate dalla sottoscrizione di almeno un Consigliere comunale della zona stessa.
Le liste debbono indicare un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quello dei componenti dell' Assemblea da eleggere.
L' Ufficio elettorale di zona riceve le liste, attribuendo ad esse un numero di ordine, e le trasmette a tutti i Comuni della zona, entro il decimo giorno anteriore alla data della elezione.
Almeno cinque giorni prima di tale data, i Sindaci dei Comuni della zona dispongono la convocazione dei rispettivi Consigli comunali.
Art. 7
Nel giorno e nell' ora fissata per l' elezione, ciascun Consiglio comunale, accertata la regolarità della sua convocazione, dà inizio alle operazioni elettorali.
Ogni Consigliere elettore dispone di tanti voti quanti furono i suffragi ottenuti dalla lista di appartenenza, alla elezione del Consiglio comunale, divisi per il numero dei Consiglieri eletti nella medesima lista ovvero - se trattasi di Consiglio comunale eletto con il sistema maggioritario - quanti furono i voti validi dell' intero Comune, alla medesima elezione, divisi per il numero dei Consiglieri eletti nel medesimo Comune.
Il numero dei voti, di cui ciascun Consigliere dispone, è arrotondato, per eccesso, di cinque in cinque.
Ogni Consigliere elettore può esprimere un numero di preferenze, fra i candidati della lista prescelta, pari a quello attribuito all' elettore, in sede di votazione per l' elezione del Consiglio comunale, del Comune di riferimento di cui all' articolo 4 della presente legge.
Il Sindaco, assistito dal segretario comunale e da due scrutatori, procede allo spoglio delle schede e redige il verbale dell' elezione, indicando i voti ottenuti da ciascuna lista. Il verbale è trasmesso senza indugio in zona.
L' Ufficio elettorale di zona, ricevuti da tutti i Comuni i verbali delle elezioni, esegue il computo dei voti complessivamente riportati da ciascuna lista. Procede, quindi, alla ripartizione dei seggi fra le liste. La ripartizione è fatta in maniera proporzionale, con il metodo del quoziente semplice e con attribuzione dei seggi residui alle liste con i resti più alti.
Nell' ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente dell' Ufficio elettorale, che ne invia l' attestato a ciascuno di essi, dandone altresì immediata notizia alla Presidenza della Giunta regionale, all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità ed a tutti i Comuni della zona.
Art. 8
L' Assemblea generale è eletta per cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni comunali allorquando queste riguardino almeno la metà dei Comuni della unità sanitaria locale ovvero allorquando, a seguito delle dimissioni o di altra causa, i componenti dell' Assemblea da sostituire superino la metà.
L' elezione della nuova Assemblea è indetta non oltre 40 giorni dalla proclamazione degli eletti nelle consultazioni elettorali di cui al precedente comma, per una data compresa entro il 15 giorno successivo a tale scadenza.
La prima riunione dell' Assemblea generale eletta è indetta dal Presidente dell' Ufficio elettorale di zona per una durata compresa entro il trentesimo giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti.
L' ordine del giorno della prima seduta dopo la rinnovazione è determinato dal Presidente uscente nell' atto di convocazione e riguarda la nomina dei componenti il Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, nei modi previsti dal successivo articolo.
Assume la Presidenza provvisoria il componente più anziano di età, che rimane in carica fino a quando non sia stato eletto il Presidente del Comitato di gestione dell' unità sanitaria locale.
Art. 9
L' Assemblea generale si riunisce almeno quattro volte l' anno, nonché tutte le volte che il Presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta:
1. di un terzo dei suoi componenti;
2. del Comitato di gestione, a maggioranza assoluta.
Art. 10
All' Assemblea generale spetta:
a) determinare la sede dell' Unità Sanitaria Locale e la sua denominazione;
b) eleggere i componenti del comitato di gestione secondo le modalità previste nella presente legge;
c) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi dell' Unità Sanitaria Locale sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale e gli altri regolamenti;
d) determinare l' articolazione territoriale in distretti sanitari di base dell' Unità Sanitaria Locale, secondo i criteri stabiliti dalla programmazione regionale;
e) approvare piani e programmi di attività e loro eventuali modifiche;
f) approvare atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
g) approvare il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e gli eventuali assestamenti e variazioni, nonché il rendiconto generale annuale;
h) approvare la pianta organica del personale dell' Unità Sanitaria Locale, previo parere vincolante della Giunta regionale sulla congruità in base alle disponibilità di bilancio e alle prescrizioni del piano sanitario regionale, ed i regolamenti organici del personale;
i) nominare i rappresentanti dell' Unità Sanitaria Locale, presso enti, organizzazioni e commissioni;
l) deliberare su tutte le altre questioni alla stessa riservate dalla legge e dai regolamenti.
L' Assemblea deve garantire, nei modi che saranno stabiliti con suo regolamento, la massima informazione e la massima possibilità di controllo e di partecipazione dei cittadini e dei gruppi sociali nella gestione dei servizi, in particolare assicurando la pubblicità degli atti di maggior rilievo.
Dovranno essere previste consultazioni periodiche degli organismi territoriali sindacali e di altre forze sociali interessate, sui programmi di attività dell' ente.
Al fine di realizzare la partecipazione delle comunità interessate, degli utenti e degli operatori, nello svolgimento dei servizi, saranno costituiti, nei distretti di base, appositi organismi di partecipazione.
Art. 11
Il Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale è composto da nove membri.
I membri del Comitato sono eletti nella prima riunione dell' Assemblea (o, comunque, non oltre 30 giorni dal suo insediamento) nel suo seno, a maggioranza assoluta, con voto limitato a sette.
Qualora per dimissioni, decadenza o morte di un componente del Comitato occorra procedere alla sostituzione, l' Assemblea provvede a nuova elezione rispettando la proporzione esistente nella rappresentanza del Comitato stesso.
Qualora il numero dei componenti da sostituire sia superiore alla metà, l' Assemblea provvede all' integrale rinnovazione del Comitato.
Art. 12
Al Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale spetta:
a) la predisposizione di tutti i provvedimenti da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea generale;
b) l' adozione di tutti i provvedimenti dell' unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi.
Con riguardo agli atti e provvedimenti, di cui al precedente primo comma, lettera b), il Comitato di gestione può demandare ai responsabili degli uffici, settori e servizi della unità sanitaria locale l' emanazione di provvedimenti, secondo i principi e criteri che saranno fissati con il regolamento per il funzionamento degli organi della stessa Unità Sanitaria Locale.
Il Comitato presenta annualmente all' Assemblea una relazione sull' andamento e sull' efficacia dei servizi, nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.
Art. 13
Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione fra i suoi membri, nella prima riunione.
Per l' elezione del Presidente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la elezione dei sindaci.
Con le medesime modalità di cui al precedente comma il Comitato di gestione nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea generale ed il Comitato di gestione, ne coordina l' attività e cura l' esecuzione degli atti deliberati dagli Organi collegiali, sovraintende agli uffici e servizi e ne assicura l' ordinato funzionamento.
Ha la legale rappresentanza dell' Unità Sanitaria Locale.
In caso di urgenza, per l' ordinaria amministrazione, ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Comitato, da sottoporre, poi, alla ratifica di quest' ultimo nella prima seduta successiva.
Può avvalersi di gruppi di componenti del Comitato, designati dal Comitato stesso, per compiti di vigilanza sul funzionamento dei servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale.
Il Presidente del Comitato di gestione assume anche le funzioni di Presidente dell' Assemblea.
Art. 14
Il Comitato di gestione ed il Presidente rimangono in carica sino alla prima riunione del nuovo Comitato, eletto dalla nuova Assemblea generale.
Art. 15
Ai componenti dell' Assemblea generale è dovuta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un' indennità di presenza, pari a quella prevista per i consiglieri comunali dei Comuni di corrispondente popolazione.
Ai componenti del Comitato di gestione ed al Presidente è dovuta una indennità di carica, pari a quella prevista rispettivamente per gli Assessori e per il Sindaco di un Comune di corrispondente popolazione.
Art. 16
Per il funzionamento dell' Assemblea generale e del Comitato di gestione, fino a quando la materia non sia disciplinata con regolamento, da emanarsi dall' Assemblea medesima, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i Consigli comunali e le Giunte comunali.
Art. 17
Il Comitato di controllo invia all' Assessorato dell' igiene e sanità copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.
Per l' esame dei bilanci di previsione e delle deliberazioni che adottano piani e programmi pluriennali, il Comitato centrale di controllo promuove il parere di cui all'
articolo 27 della legge 3 agosto 1977, n. 48, da parte dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità che si pronuncerà sulla rispondenza alla programmazione regionale.
Art. 18
Quando il Comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti in contrasto con disposizioni di legge o con prescrizioni del piano sanitario regionale, la Giunta regionale invita il Comitato a conformarsi a tali disposizioni o prescrizioni.
Ove il Comitato persista nel suo atteggiamento negativo, la Giunta regionale invita l' Assemblea generale a sciogliere il Comitato stesso ed a procedere alla sua rinnovazione.
Qualora l' Assemblea non vi proceda entro 30 giorni, il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, dispone lo scioglimento del Comitato e nomina un Commissario straordinario, che provvede a reggere l' unità sanitaria locale per il tempo strettamente necessario.
Nominato il Commissario straordinario, l' Assemblea generale si riunisce solo per eleggere il Comitato di gestione.
Il Commissario rimane in carica sino alla prima riunione del nuovo Comitato di gestione.
Art. 19
In applicazione del principio contenuto nell'
articolo 15, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Presidente del Comitato di gestione assicura la consultazione dei Comuni della zona:
a) sui progetti di bilancio preventivo e relativi allegati;
b) sui progetti dei piani e dei programmi settoriali e sui programmi per obiettivi determinati nel quadro della programmazione regionale;
c) sui conti consuntivi;
d) sui progetti di articolazione del territorio in distretti sanitari;
e) sulle norme che regolano le forme di partecipazione.
Entro trenta giorni dalla comunicazione i Comuni possono far conoscere al Comitato di gestione della unità sanitaria locale le proprie osservazioni e proposte anche in relazione, per quanto concerne gli atti di cui alle lettere a), b) e c), agli obblighi ad essi derivanti dall' ultimo comma dell'
articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Art. 20
La Regione verifica, mediante le modalità e gli strumenti indicati nella legge di approvazione del piano sanitario regionale, l' efficienza gestionale delle attività svolte dall' unità sanitaria locale e la loro coerenza funzionale ed economico - finanziaria con il piano sanitario regionale e con la quota di finanziamento assegnata.
I risultati delle verifiche sono segnalati all' Assemblea generale per i provvedimenti di competenza.