Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell' articolo 1, l' Amministrazione regionale - oltre alle iniziative in materia di medicina scolastica e di trasporto degli studenti separatamente disciplinate, agli interventi di assistenza scolastica previsti dall' articolo 1, punto 1), lettera b) della
legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, e dalla
legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, ed agli speciali contributi di cui alla
legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, a favore degli organi collegiali delle assemblee e comitati dei genitori, operanti presso le scuole della regione con lingua d' insegnamento slovena - è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:
a) fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell' obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l' acquisto dei medesimi;
b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e l' inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici;
d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
e) iniziative di orientamento, ad integrazione di quelle previste all' articolo 4, lettera e) della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42;
f) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l' educazione degli adulti;
g) interventi di carattere individuale, mediante il pagamento della retta per l' accoglimento gratuito o semigratuito in convitti e residenze a favore degli alunni delle scuole dell' obbligo, nonché degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, frequentanti scuole secondarie superiori e istituti di istruzione artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, ovvero, ove ciò non sia possibile, sotto forma di sussidi in denaro;
h) iniziative, in concorso a programmi statali o comunitari, per agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico italiano e la frequenza alla scuola dell' obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati;
i) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell' obbligo e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto, nonché assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni;
l) interventi per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici;
m) interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena, nonché interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunità linguistiche presenti nella regione;
n) iniziative ed interventi finalizzati ad attuare uno stretto collegamento tra scuola e lavoro mediante periodi di attività pratico lavorativa per gli studenti, guidata dai rispettivi Consigli d' istituto, presso aziende ed enti.