LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 1
 
Al fine di favorire gli Enti fieristici che perseguono la progressiva specializzazione merceologica di fiere, mostre ed esposizioni - con priorità per quelli che realizzano manifestazioni di carattere internazionale, nazionale o regionale - l' Amministrazione regionale concede:
a) finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici ai sensi della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30;
b) contributi sulle spese di gestione previste nei rispettivi bilanci preventivi, secondo le modalità di cui all' articolo 3.

Art. 2
 
Nel quadro dell' azione di promozione e sviluppo dell' attività economica di preminente interesse per la regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale concorre a sostenere, in via provvisoria, i seguenti enti e manifestazioni fieristiche:
a) Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Trieste;
b) Ente autonomo fiera campionaria nazionale del Friuli - Venezia Giulia di Pordenone;
c) Ente fieristico << Udine Esposizioni >> di Udine;
d) Esposizione merceologica di Gorizia della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Art. 3
 
Le domande di contributo previste dal punto b) dell' articolo 1 dovranno essere presentate alla Direzione regionale del turismo e del commercio, corredate da:
- preventivo di spesa, debitamente approvato;
- programma di attività dell' anno per cui è richiesto il contributo.

L' ammontare dei contributi verrà determinato su proposta dell' Assessore regionale al turismo ed al commercio, con deliberazione della Giunta regionale.
L' erogazione dei contributi potrà avvenire, in misura non superiore all' 80% del contributo concesso, sulla base del preventivo di spesa. Il pagamento del saldo avverrà a presentazione del rendiconto delle spese, unitamente ad una dichiarazione del presidente dell' Ente che dichiara che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per i fini per i quali era stato concesso.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera b), della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3510 con la denominazione: << Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 3510 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.