LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1980
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
I pagamenti di tutti i contributi, sovvenzioni e sussidi relativi ad interventi in materia di agricoltura possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito e conseguenti ordini di accreditamento, da disporre da parte del Direttore regionale dell' agricoltura - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di Consiglieri ai medesimi Servizi assegnati.
La norma di cui al precedente comma si applica anche per la liquidazione delle pratiche già istruite alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 
Agli effetti della regolarità dell' istruttoria delle pratiche di contributo, di sovvenzioni, concorsi e contributi negli interessi e sussidi per tutte le opere di miglioramento fondiario (comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche) è sufficiente che, durante il periodo prescritto dalla licenza o dalla concessione edilizia per l' inizio dei lavori riguardanti le opere stesse, sia stata presentata la domanda inerente alla provvidenza o emesso il primo verbale di accertamento o emesso il decreto di concessione del beneficio o il nulla osta.
La disposizione di cui al precedente comma si estende alle pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 
La realizzazione di tutte le opere di miglioramento fondiario - comprese quelle di ripristino di strutture danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche - per le quali siano stati richiesti contributi regionali o statali, potrà aver luogo previa autorizzazione provvisoria da parte del Direttore regionale dell' agricoltura.
L' acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole è consentito anche prescindendo dall' autorizzazione provvisoria, purché non anteriore alla presentazione della domanda diretta o conseguire la relativa provvidenza.
L' anticipata realizzazione delle iniziative e gli acquisti di cui ai commi precedenti non comportano alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né danno diritto a precedenze e a priorità.
In deroga a quanto disposto dal primo comma, possono essere finanziate le domande di contributo presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge e che riguardano opere già eseguite o in corso di esecuzione senza che sia stata emessa l' autorizzazione provvisoria.
La disposizione di cui al precedente primo comma si estende alle pratiche già istruite o liquidate prima dell' entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dal Servizio dell' economia montana.
Art. 5
 
Qualora i terreni destinati a sede di qualsiasi specie di opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi con le provvidenze regionali o statali, siano di proprietà di più aventi diritto, possono essere legittimati a richiedere ed ottenere i benefici gli effettivi conduttori delle aziende delle quali i terreni fanno parte.
In tali casi è sufficiente che soltanto gli effettivi conduttori siano iscritti all' Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la prova della qualità di effettivo conduttore, ai fini dell' istruttoria e della liquidazione di qualsiasi pratica riguardante provvidenze concesse dalla Regione, gli Uffici potranno avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà, rese ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Sono fatti salvi, comunque, i diritti di comproprietà sugli immobili di cui al primo comma.
Art. 6
 
Eventuali proroghe ai termini stabiliti nei provvedimenti, pareri o nulla - osta emessi dagli Uffici in materia di incentivi ed agevolazioni a favore degli operatori agricoli possono essere concessi, anche in via di sanatoria, dal Direttore regionale dell' agricoltura.
Art. 7
 
Al punto 2, del primo comma, dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole << la concentrazione >> sono sostituite dalle seguenti << l' acquisto >>.
Art. 8
 
A modifica e integrazione di quanto previsto dall' articolo 20, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l' approvazione dei piani di riordino e/o di ricomposizione fondiaria, redatti ai sensi delle vigenti leggi, viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.
Art. 10
 
Al terzo comma dell' articolo 7, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, dopo le parole << nel 5% >> sono aggiunte le parole << annuo posticipato >>.
Il quarto comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
<< I prestiti assistiti dal contributo regionale verranno effettuati mediante apertura di conto corrente agrario e potranno avere la durata massima di 12 mesi. >>

Art. 11
 
L' ultimo comma dell' articolo 9, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, è sostituito dal seguente:
<< Il conteggio degli interessi semplici va fatto alla chiusura del conto sulla base dell' anno commerciale. >>

Art. 12
 
Le modifiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11 non si riferiscono ai prestiti stipulati prima dell' entrata in vigore della presente legge, che continueranno ad essere regolati dalla normativa in vigore precedentemente.
Art. 13
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 15, della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, l' inciso << la costituzione di un apposito fondo di dotazione onde consentire all' Organismo cooperativo la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti >> deve essere inteso nel senso che l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, al quale viene per tale scopo erogata la somma di un miliardo, metterà a disposizione dell' Organismo cooperativo la predetta somma in modo che lo stesso possa disporne liberamente e direttamente per le finalità previste dal menzionato articolo.
Art. 14
 
Nei casi in cui sia stata rilasciata l' autorizzazione prevista dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese per la concessione dei relativi contributi potranno far carico sugli stanziamenti della competenza dei due esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata rilasciata la citata autorizzazione.
La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche alle spese per le quali è stato già assunto con formale atto il relativo impegno.
Art. 15
 
Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1978, n. 4, di sostituzione del secondo comma, dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come inserito in forza dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, sono sovvenzionabili dall' Amministrazione regionale a titolo di << integrazione degli interventi statali >> - in relazione all' attuazione dei programmi provinciali e regionali di risanamento e profilassi del bestiame assistito o meno dal finanziamento statale - anche i compensi ai veterinari operatori comprendenti gli oneri da questi sostenuti per essersi avvalsi, nello svolgimento del programma, di personale coadiutore qualificato. Siffatti oneri saranno riconosciuti su esibizione di formale documentazione al riguardo ed entro il limite massimo di 2/3 rispetto al compenso complessivo corrisposto al veterinario operatore. Le misure dei compensi ai veterinari operatori saranno fissate nei programmi di risanamento e profilassi secondo le specie e le malattie degli animali.
Art. 16
 
Le parole << con sede in Udine >>, di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, sono sostituite dalle seguenti << con sede in Pozzuolo del Friuli >>.
Art. 17
 
Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.