Art. 1
Il personale già dipendente dai soppressi Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica operanti nella Regione, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 44, ultimo comma della LR 18 maggio 1978, n. 42 è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, secondo la seguente equiparazione:
- ragioniere consortile; addetto coordinamento servizi segreteria - Segretario;
- applicato o addetto ai servizi di segreteria - Coadiutore.
Art. 3
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell' art. 40 della LR 5 agosto 1975, n. 48 ed ai sensi dell' art. 9 della LR 31 ottobre 1977, n. 58, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima e previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Ente di provenienza.
Il personale di cui al precedente comma, che presso l' Ente di provenienza riveste una qualifica equiparata a quella di dirigente regionale, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente.
Il personale di cui al primo comma, appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente al livello al medesimo attribuito con provvedimento dello Stato.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980
2Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980
Art. 4
Salvo quanto previsto al comma successivo, al personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, secondo comma e 3 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell' Ente di provenienza rispettivamente alla data del trasferimento, dell' assunzione alla Regione e dell' entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici, dell' indennità di istituto di cui alla
legge 22 dicembre 1969, n. 967 e successive modificazioni ed integrazioni, escluso il supplemento giornaliero di indennità di istituto di cui all'
articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135 nonché degli altri assegni fissi e continuativi. Al personale di cui al presente comma non viene attribuito l' aumento previsto per i dipendenti regionali dall' art. 16, I comma, della LR 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall' art. 1 della LR 23 marzo 1979, n. 10, sub art. 1 della LR 23 marzo 1979, n. 11. Ai fini dell' attribuzione della posizione tabellare non si calcolano gli importi relativi alla contingenza ed all' adeguamento ISTAT già assoggettati a conglobamento, per la parte pari alla differenza tra l' indennità integrativa speciale e l' indennità di contingenza in godimento.
Al personale in posizione di comando, proveniente da Enti che hanno esteso al proprio personale le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, vengono conservati la qualifica funzionale ed il trattamento economico in godimento presso l' Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980
Art. 5
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Nei casi in cui presso l' Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell' applicazione della norma di cui al precedente comma per << carriera >> corrispondente o immediatamente inferiore, s' intende << qualifica >> corrispondente o immediatamente inferiore.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica di dirigente si considera l' anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d' inquadramento.
Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l' anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.
Art. 6
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella B allegata alla LR 11 aprile 1979, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dell' inquadramento.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per qualifica funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 40/1980
Art. 7
Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall' art. 26 I comma, lettera c), della LR 5 agosto 1975, n. 48, per la partecipazione ai pubblici concorsi per l' assunzione agli impieghi regionali viene elevato a 35 anni.
All' art. 75 della LR 5 agosto 1975, n. 48, dopo il primo comma, viene inserito il seguente comma:
<< All' impiegato che venga o che sia stato riammesso in servizio ai sensi dell'
art. 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuita la posizione tabellare in godimento al momento della cessazione dal servizio. >>
Alla fine del quinto comma dell' art. 84 della LR 5 agosto 1975, n. 48, come modificato dagli artt. 19 e 20 della LR 14 febbraio 1978, n. 11, è aggiunta la locuzione << nonché, eventualmente, dall' ENPAS >>.
All' art. 84 della LR 5 agosto 1975, n. 48, come modificato dagli artt. 19 e 20 della LR 14 febbraio 1978, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Qualora la pensione maturata sia a carico dell' INPS per la determinazione dell' anticipazione si terrà conto dei periodi assicurativi risultati dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione, rilasciata dall' INPS.
Nel caso in cui sia stata chiesta la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli artt. 1 e 2 della
legge 7 febbraio 1979 n. 29, la misura dell' anticipazione sarà comunque riferita all' ammontare della pensione che sarebbe conseguibile nell' assicurazione generale obbligatoria sulla base di tutti i periodi ricongiunti. >>
Sono apportate le seguenti modificazioni alla Tabella Allegato A alla LR 11 aprile 1979, n. 15: nella colonna << Qualifica ex ENALC ( DM 3-8-1976) >>, in corrispondenza del III livello funzionale RE, viene soppressa la voce << 1 - Primo barman >>; in corrispondenza del IV livello funzionale RE, viene inserita la voce << 1 - Istruttore tecnico di bar - primo barman >>.
A decorrere dal 1 luglio 1976, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della LR 26 giugno 1978, n. 77 e successivamente collocato nel Ruolo ed esaurimento di cui alla LR 11 aprile 1979, n. 15 con la soppressa qualifica di << Primo barman >> devesi considerare attribuita la qualifica di << Istruttore tecnico di bar - primo barman >>.
Art. 8
Ferme restando le disposizioni previste dalle leggi regionali riguardanti l' iscrizione alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti locali ( CPDEL ) del personale della Regione e degli Enti regionali, sono abrogati:
a) il secondo comma dell' articolo 6 della LR 15 marzo 1977, n. 15;
b) gli articoli 43 bis, 43 ter e 43 quater della LR 4 maggio 1973, n. 40 come integrata con l' articolo 1 della LR 13 agosto 1974, n. 40 e l' articolo 2 della LR 15 marzo 1976, n. 3;
c) l' articolo 3 della LR 15 marzo 1976, n. 3;
d) la frase << salvo quanto previsto dall' art. 31 della presente legge >>, di cui agli articoli 10 e 11 della LR 14 febbraio 1978, n. 11;
e) l' art. 31 della LR 14 febbraio 1978, n. 11;
f) l' art. 9 della LR 26 giugno 1978, n. 77.
Sono prive di efficacia le opzioni esercitate ai sensi delle norme suindicate.
Art. 9
Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1980, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.