LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 marzo 1979, n. 9

Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/03/1979
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
In relazione agli indirizzi e nel rispetto degli strumenti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, e allo scopo di favorirne l' attuazione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare la progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale può procedere alle progettazioni direttamente o affidandone l' incarico a enti, organismi di ricerca, organizzazioni tecniche specializzate, singoli professionisti.
Art. 3
 
Per il finanziamento delle progettazioni vengono istituiti due fondi speciali, di cui uno per le progettazioni attinenti al settore della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
Art. 4
 
Ai finanziamenti delle progettazioni si provvede su conforme delibera della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell' Assessore preposto alla Direzione della pianificazione e bilancio, sentite le Direzioni regionali competenti per materia e/o gli Enti ed Amministrazioni interessati.
Per quanto attiene alle progettazioni riguardanti la viabilità, i trasporti e traffici, i porti e le attività emporiali, le deliberazioni della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore preposto alla corrispondente Direzione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, secondo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
2Parole soppresse al secondo comma da art. 18, quinto comma, L. R. 22/1985
Art. 5
 
Qualora l' Amministrazione regionale intenda procedere alla progettazione, direttamente o mediante incarico, di opere la cui realizzazione avverrà a carico totalmente o parzialmente di altri enti o amministrazioni, potranno venire stipulate convenzioni con le quali saranno stabiliti i modi di rientro delle somme erogate dall' Amministrazione regionale e le garanzie per tali rientri.
Note:
1Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 13/1984
Art. 6
 
Per le finalità di cui all' articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.175 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 675 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 8807 con la denominazione: << Fondo regionale per il finanziamento di progettazioni di piani e di opere di preminente interesse regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.175 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 675 milioni per l' esercizio 1979.
A tale onere si fa fronte:
- per lire 75 milioni, relativi all' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 8802 del precitato stato di previsione;
- per ulteriori lire 100 milioni, relativi all' esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 8804 del medesimo stato di previsione;
- per lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 12 - Partita n. 1 - dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7
 
I rientri dei fondi di cui alla presente legge dovranno essere reimpiegati per le medesime finalità.
A tale scopo, nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 710 con la denominazione: << Rientri delle somme erogate per il finanziamento di progettazioni di piani e di opere di preminente interesse regionale >>.
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione ai capitoli di spesa, istituiti in attuazione del precedente art. 3, dei rispettivi rientri di cui al primo comma del presente articolo, accertati sul precitato capitolo 710 dello stato di previsione dell' entrata.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 19, terzo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.
Art. 8
 
Tuttavia per gli stanziamenti già impegnati alla data dell' entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.