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Indice:
L.R. n. 8/1979
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
19 febbraio 1979
, n.
8
Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società << Autovie Venete SpA >> con sede a Trieste.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/02/1979, N. 020
Data di entrata in vigore:
11/03/1979
Materia:
170.05
-
Credito e partecipazioni azionarie
430.02
-
Viabilità
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all' aumento di capitale della società per azioni << Autovie Venete >> con sede a Trieste, sino alla concorrenza dell' importo di lire 1.312.500.000, mediante sottoscrizione di nuove azioni ordinarie emesse dalla società medesima.
Art. 2
La sottoscrizione delle azioni, di cui al precedente articolo, avverrà mediante conversione in quote azionarie della parte non rimborsata del mutuo infruttifero concesso alla società << Autovie Venete >> ai sensi della
legge regionale 31.3.1973, n. 24
.
Art. 3
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.312.500.000 per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6812 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della SpA " Autovie Venete" >> e con lo stanziamento di lire 1.312.500.000 per l' esercizio 1979.
A tale spesa si fa fronte con l' entrata di pari importo di cui al comma successivo.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo III - Categoria XVI - Rubrica n. 1 - il capitolo 913 con la denominazione: << Rimborso del mutuo infruttifero concesso alla SpA Autovie Venete ai sensi della
legge regionale 31 marzo 1973, n. 24
>> e con lo stanziamento di lire 1.312.500.000 per l' esercizio 1979.
Art. 4
In relazione al disposto di cui all' articolo 2 della presente legge lo stanziamento del capitolo 902 del precitato stato di previsione dell' entrata - pari a lire 196 milioni per gli esercizi 1979-1982, di cui lire 38,5 milioni per l' esercizio 1979 - viene ridotto a zero. Di conseguenza viene ridotto di pari importo lo stanziamento del capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative