CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Sfera di applicazione
Per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli - Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e delegate, ai sensi dell'
articolo 118 secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge.
Le attribuzioni relative all' applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto.
Art. 2
Funzioni sanzionatorie delegate
Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni di natura pecuniaria nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell' avifauna, spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia, sono delegate alle Province.
Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di commercio, spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia, sono delegate ai Comuni.
All' accertamento delle violazioni, alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale.
Con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle sanzioni delegate.
Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
CAPO II
Procedimento per l' accertamento
Art. 3
Organi di accertamento
All' accertamento delle violazioni, di cui all' articolo 1 - escluse quelle delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura della osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal dirigente preposto alla Direzione regionale o al Servizio autonomo, od agli Uffici regionali, rispettivamente competenti, nonché gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale.
Il Presidente della Giunta regionale può, altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all' accertamento delle violazioni di disposizioni contenute in singole leggi.
I soggetti incaricati dell' accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all' esercizio della funzione.
All' attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all' esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.
Restano fermi i poteri di vigilanza e di accertamento in materia di servizi pubblici di autolinee spettanti ai soggetti di cui all' articolo 30, terzo comma, della
legge regionale 6 settembre 1974, n. 47.
All' accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono oltre agli organi di cui al presente articolo, altresì i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.
Art. 4
Accertamento delle violazioni
La violazione di norme che prevedono irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia, che deve contenere:
a) l' indicazione del tempo e del luogo dell' accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l' Ufficio o il Comando di appartenenza;
c) le generalità del trasgressore;
d) l' individuazione di eventuali obbligati in solido, ai sensi del successivo articolo 5;
e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, la indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
f) l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
g) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
h) la sottoscrizione del verbalizzante.
Art. 5
Responsabilità solidali
Per le violazioni commesse da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione, vigilanza, risponde della sanzione amministrativa anche la persona fisica o giuridica rivestita dell' autorità e incaricata della direzione o della vigilanza.
Art. 6
Notificazione del processo verbale
La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non sia stata possibile la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel precedente comma, l' agente verbalizzante inoltra sollecitamente l' atto di accertamento all' Ufficio o al Comando da cui dipende, che provvederà a notificare - entro novanta giorni dall' avvenuto accertamento - copia del processo verbale al trasgressore e agli eventuali responsabili solidali.
La notifica può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del
codice di procedura civile, ovvero nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni, in via amministrativa, a mezzo del messo comunale.
Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del
codice di procedura civile, la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.
L' obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notifica nel termine prescritto.
Art. 7
Pagamento in misura ridotta
Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari ad un terzo dell' ammontare massimo della sanzione prevista dalla legge.
Il pagamento in misura ridotta non è ammesso:
a) per le violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria fissa;
b) per le violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire 1.000.000, con esclusione di quelle inerenti alla disciplina del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni;
c) qualora sia esplicitamente escluso da norme vigenti.
Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all' articolo 13 della presente legge.
Il tesoriere regionale o dell' ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all' ufficio od al comando da cui dipende il verbalizzante, al fine di evitare l' inoltro del rapporto, di cui al successivo articolo 9.
Per le sanzioni previste da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, il pagamento in misura ridotta è ammesso nelle ipotesi e nell' entità previste dall'
articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, salvo per quanto disposto dai due precedenti commi del presente articolo.
Art. 8
Deduzioni difensive
Qualora il trasgressore od i responsabili non si avvalgano del pagamento in misura ridotta ovvero questo non sia consentito, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, deduzioni scritte avverso l' atto di accertamento.
Tali deduzioni sono presentate all' Ufficio o al Comando da cui dipende l' agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.
Le stesse possono essere, altresì, spedite al medesimo organo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
CAPO III
Procedimento per la determinazione ed irrogazione
della sanzione
Art. 9
Inoltro all' autorità regionale o delegata
Trascorso il termine di cui al precedente articolo 8, l' Ufficio o il Comando da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all' autorità regionale o delegata, competente ad irrogare la sanzione amministrativa:
a) l' originale del processo verbale;
b) la prova dell' eseguita notificazione;
c) le deduzioni difensive eventualmente presentate;
d) il rapporto dell' Ufficio o del Comando.
Nel caso di avvenuto pagamento in forma ridotta, la trasmissione è limitata all' originale del processo verbale, accompagnata dalla prova dell' oblazione assolta.
Art. 10
Organi regionali competenti alla determinazione ed
irrogazione della sanzione
L' organo competente alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie regionali - escluse quelle delegate - è il dirigente preposto alla Direzione regionale o equiparata o al Servizio autonomo, o all' Ufficio regionale, nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.
Art. 11
Determinazione ed irrogazione della sanzione
L' organo cui compete l' irrogazione della sanzione, qualora ritenga, in base agli atti ad esso trasmessi ed agli eventuali ulteriori elementi di giudizio acquisiti, sussistere la trasgressione contestata, determina, con ordinanza motivata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, l' ammontare della sanzione ed irroga nei confronti dell' interessato la relativa pena pecuniaria.
Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
a) alla gravità della violazione, desunta anche dall' entità del danno o dal pericolo cagionato;
b) all' eventuale rimozione della situazione antigiuridica determinata dalla condotta tenuta;
c) ai precedenti del trasgressore.
Per ogni violazione della stessa disposizione, si applica la relativa sanzione.
Art. 12
Ingiunzione di pagamento
Con lo stesso provvedimento di cui al precedente articolo 11, l' organo competente ingiunge, altresì, all' autore della violazione ed agli eventuali responsabili solidalmente obbligati, il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo terzo comma, sotto la pena degli atti esecutivi.
L' ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Il provvedimento sanzionatorio va notificato ai destinatari nelle forme di legge a cura dell' organo che provvede alla irrogazione.
Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo articolo 13, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo.
In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.
Art. 13
Modalità di pagamento
Il pagamento della somma dovuta viene effettuata dal trasgressore o dall' obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dal precedente articolo 1, al Tesoriere dell' ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.
Qualora la somma da pagare sia di importo superiore a lire 1.000.000, l' organo che ha determinato l' ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o del responsabile solidale, può autorizzare il pagamento rateizzato della somma stessa.
Il pagamento dell' intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
Dell' effettuato pagamento è data comunicazione, a cura del Tesoriere entro trenta giorni da quello in cui è avvenuto, all' autorità che ha emesso l' ingiunzione.
Art. 14
Non trasmissibilità dell' obbligazione
L' obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.
CAPO V
Norme finali e transitorie
Art. 19
Moduli unificati
Per la compilazione del processo verbale di accertamento e degli altri atti del procedimento la Regione istituisce moduli unificati.
Art. 20
Uffici dei medici e dei veterinari provinciali
Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie nelle materie dell' igiene e della sanità, trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in forza del
DPR 25 novembre 1975, n. 902, sono esercitate, per quanto di rispettiva competenza, dagli Uffici dei medici provinciali e dagli Uffici dei veterinari provinciali.
Art. 21
Sanzioni amministrative non pecuniarie
Art. 22
Adeguamento delle sanzioni pecuniarie amministrative
L' ammontare dei limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie amministrative, nelle materie di competenza regionale, la cui entità non sia stata rivalutata alla data di entrata in vigore della presente legge da oltre cinque anni, è aumentato del cento per cento.
Art. 23
Devoluzioni di proventi
I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all' articolo 2, secondo la rispettiva competenza, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate.
Art. 24
Definizioni dei procedimenti in corso
La definizione dei procedimenti amministrativi per la applicazione di sanzioni pecuniarie nelle materie di cui all' articolo 1 - la cui violazione sia stata già accertata alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato peraltro ancora determinato l' ammontare della relativa pena pecuniaria - si perfeziona con le modalità e le prescrizioni della stessa presente legge e gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta.
La definizione dei procedimenti trasmessi dall' autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 15 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e per i quali alla data predetta non sia stato, altresì, ancora determinato l' ammontare della sanzione, ha luogo con le modalità della presente legge e gli interessati sono pure ammessi al pagamento in misura ridotta.
A tali fini, l' Ufficio o il Servizio, cui compete istituzionalmente la determinazione ed irrogazione della sanzione, notifica ai soggetti obbligati avviso per detti pagamenti in misura ridotta, nei modi e nei termini previsti agli articoli 6, terzo e quarto comma, e 7 della presente legge.
Per le materie delegate alla notifica predetta provvedono gli organi od uffici degli enti delegati competenti secondo i rispettivi ordinamenti.
Per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, considerate dal presente articolo, non trova applicazione il disposto dell' articolo 22 della presente legge.
Art. 25
Disposizioni in materia di pesca
Art. 26
Abrogazione di norme
Sono abrogate tutte le norme per l' applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie, di cui all' articolo 1 della presente legge, incompatibili con la presente disciplina.
Art. 27
Norma finanziaria
Le entrate derivanti dall' applicazione della presente legge verranno accertate e riscosse sul capitolo 305 dello stato di previsione delle entrate del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Art. 28
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.