Art. 1
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 24 giugno 1978, 19 luglio 1978 e 4 aprile 1979, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo per la cui riparazione non è previsto alcun contributo in base ad altre leggi regionali o statali, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto danneggiati in conseguenza delle suddette avversità atmosferiche.
Art. 2
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati dei contributi in misura non superiore all' 80% del danno accertato.
La concessione dei contributi potrà aver luogo ove il danno stesso superi l' importo di lire 500.000 fino ad un massimo di lire 5 milioni per ciascuna abitazione e di lire 30 milioni per ciascun edificio pubblico, di uso pubblico e di culto.
Art. 3
Le richieste di contributo di cui al precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente nel termine perentorio di giorni 60 dall' entrata in vigore della presente legge con allegata una dichiarazione dell' Ufficio Tecnico Comunale con le precise indicazioni circa i danni accertati.
Art. 4
I proprietari interessati dovranno presentare ai Comuni di residenza una richiesta di erogazione della spesa ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 1 indicando:
a) l' immobile danneggiato;
b) il nominativo dell' eventuale conduttore;
c) l' ammontare presunto del danno;
d) l' esplicita attestazione che il danno per cui si chiede il contributo è stato causato dagli eventi calamitosi di cui all' articolo 1 della presente legge.
La concessione dei contributi ai richiedenti avverrà a mezzo deliberazione dei relativi Consigli comunali da inviarsi, per l' esecutività, ai rispettivi Comitati provinciali di controllo.
Art. 5
In via di interpretazione autentica le parole << altre opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici comprese fra quelle menzionate nell' articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350 >>, indicate al
primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intendono riferite a tutte le opere, i lavori e le attività, di competenza regionale, elencati nel sopracitato articolo 66.
Art. 6
L'
articolo 5 ter della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, aggiunto con l'
articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5 ter
Alle imprese indicate nell' articolo 5, che abbiano contratto mutui a medio termine, per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, nonché - relativamente alle imprese industriali - per la formazione delle scorte necessarie, in rapporto alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, e - relativamente alle imprese commerciali - per la riparazione dei locali d' esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l' acquisto di nuovi locali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con versamento diretto agli Enti mutuanti, per un periodo non eccedente la durata del mutuo e, comunque, per non oltre un decennio, contributi annui posticipati sugli interessi in modo da ridurre il tasso annuo d' interesse contrattuale al 7 per cento. >>
Per le imprese commerciali di cui al precedente comma e per le finalità in esso contenute, l' acquisto di nuovi locali è consentito nel caso in cui il recupero degli edifici danneggiati non sia economicamente e funzionalmente conveniente e purché l' insediamento venga effettuato secondo le prescrizioni di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426.
Art. 8
Ai benefici previsti dalla presente legge sono ammessi, in via di sanatoria, anche coloro che abbiano provveduto direttamente al ripristino ed alla riparazione degli edifici di cui all' articolo 1.
In tal caso la domanda dovrà essere corredata dai documenti giustificativi della spesa sostenuta, documenti sui quali le Direzioni provinciali dei lavori pubblici apporranno, previ gli opportuni accertamenti, il visto di conferma e congruità.
Art. 9
Dopo l'
articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13 è inserito il seguente articolo 1 bis:
<< Art. 1 bis
L' amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti pubblici le spese dagli stessi sostenute in occasione dell' inquinamento del fiume Stella verificatosi il 23 gennaio 1979, per la prevenzione di danni ecologici al fiume stesso ed alle sue adiacenze. Il rimborso di cui sopra avverrà a mezzo della Direzione regionale dei lavori pubblici cui gli enti presenteranno, tramite la Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, apposita domanda corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sui documenti giustificativi le Direzioni provinciali apporranno il visto di congruità previ gli opportuni accertamenti. >>
Gli oneri previsti dall'
articolo 1 bis della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13, così come inserito con il precedente comma, fanno carico al capitolo 8208 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il quale presenta sufficiente disponibilità.
Art. 10
Per le finalità previste dal precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8363 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 400 milioni si fa fronte con lo storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1978, e trasferita ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - dal capitolo del precitato stato di previsione.
Art. 11
Le annualità relative al precedente limite d' impegno saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Categoria XI - il capitolo 5306 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese indicate nell'
articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti distrutti o danneggiati, nonché - relativamente alle imprese industriali - per la formazione delle scorte necessarie e - relativamente alle imprese commerciali - per la riparazione dei locali d' esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l' acquisto di nuovi locali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzare per gli esercizi dal 1983 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.