LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71

Interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33. Modifica della legge regionale 7 aprile 1979, n. 13.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
 
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 24 giugno 1978, 19 luglio 1978 e 4 aprile 1979, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo per la cui riparazione non è previsto alcun contributo in base ad altre leggi regionali o statali, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto danneggiati in conseguenza delle suddette avversità atmosferiche.
Art. 2
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati dei contributi in misura non superiore all' 80% del danno accertato.
La concessione dei contributi potrà aver luogo ove il danno stesso superi l' importo di lire 500.000 fino ad un massimo di lire 5 milioni per ciascuna abitazione e di lire 30 milioni per ciascun edificio pubblico, di uso pubblico e di culto.
Art. 3
 
Le richieste di contributo di cui al precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente nel termine perentorio di giorni 60 dall' entrata in vigore della presente legge con allegata una dichiarazione dell' Ufficio Tecnico Comunale con le precise indicazioni circa i danni accertati.
Art. 4
 
I proprietari interessati dovranno presentare ai Comuni di residenza una richiesta di erogazione della spesa ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 1 indicando:
a) l' immobile danneggiato;
b) il nominativo dell' eventuale conduttore;
c) l' ammontare presunto del danno;
d) l' esplicita attestazione che il danno per cui si chiede il contributo è stato causato dagli eventi calamitosi di cui all' articolo 1 della presente legge.

La concessione dei contributi ai richiedenti avverrà a mezzo deliberazione dei relativi Consigli comunali da inviarsi, per l' esecutività, ai rispettivi Comitati provinciali di controllo.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 51, primo comma, L. R. 45/1982
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985
Art. 8
 
Ai benefici previsti dalla presente legge sono ammessi, in via di sanatoria, anche coloro che abbiano provveduto direttamente al ripristino ed alla riparazione degli edifici di cui all' articolo 1.
In tal caso la domanda dovrà essere corredata dai documenti giustificativi della spesa sostenuta, documenti sui quali le Direzioni provinciali dei lavori pubblici apporranno, previ gli opportuni accertamenti, il visto di conferma e congruità.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8363 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 400 milioni si fa fronte con lo storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1978, e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - dal capitolo del precitato stato di previsione.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985