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Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7

Proroga dell' efficacia della classificazione alberghiera valida per il biennio 1977 - 1978 al 31 dicembre 1980.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1979
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, effettuata per il biennio 1977 - 1978, ai sensi dell' articolo 20 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, in conformità a quanto disposto dal RDL 18 gennaio 1937 n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1980.
I soggetti indicati nell' articolo 3 del RDL 18 gennaio 1937, n. 975, sono tenuti ad adempiere all' obbligo di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.