LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1979, n. 66

Interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici. Modifica e rifinanziamento della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/1979
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
All' articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è aggiunto il seguente quinto comma:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata anche a finanziare nella misura del 100% perizie suppletive e di variante, compresa la revisione prezzi, relative ai progetti di cui al primo comma e per le quali non siano stati ottenuti i benefici comunitari ivi previsti. >>

Art. 2
 
L' articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 
L' erogazione del contributo regionale di cui al presente articolo ha luogo:
- nella misura del 95% dell' intero importo ammesso a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori principali o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti, espropri, rifusioni di danni o altre previste in oggetto;
- nella misura restante a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell' Ente beneficiario. >>


Art. 3
 
Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, così come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10.400.000.000 per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8367 con la denominazione: << Finanziamenti delle perizie suppletive e di variante, compresa la revisione prezzi, relative ai progetti di cui al primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, per le quali non siano stati ottenuti i benefici comunitari >> e con lo stanziamento di lire 10.400.000.000 per l' esercizio 1979.
Al predetto onere si fa fronte, per lire 6.400.000.000, mediante storno di pari importo dal capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 e, per lire 4.000.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.