LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 novembre 1979, n. 65

Norme sull' indennità di carica agli Amministratori di Enti locali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/12/1979
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 
In attuazione dell' articolo 5, n. 5, dello Statuto speciale della Regione la presente legge determina la misura minima e massima delle indennità degli Amministratori degli Enti locali che, tenuto conto dell' impegno effettivo nell' espletamento del mandato, saranno fissate con delibera consiliare.
Art. 2
 Indennità di carica
Nei Comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti, spetta al Sindaco una indennità mensile di carica nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento dello stipendio base iniziale lordo spettante al segretario del rispettivo Comune. Tale indennità è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento della base sopra specificata per i Comuni fino a 500 abitanti ed è non inferiore al 40 per cento e non superiore al 75 per cento per i Comuni dai 500 ai 2.000 abitanti. Il Consiglio comunale fissa la percentuale nei suddetti limiti in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l' espletamento delle mansioni affidate, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei Consorzi fra i Comuni nelle Comunità montane e nei Comprensori.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l' indennità di carica spettante al Vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 50 per cento della indennità mensile attribuita al Sindaco e può essere aumentata fino al 75 per cento della stessa. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l' indennità mensile di carica spettante al Vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dell' indennità mensile attribuita al Sindaco.
Agli Assessori effettivi e supplenti dei Comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti il Consiglio comunale può, in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l' espletamento delle loro mansioni, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei Consorzi fra i Comuni, nelle Comunità montane e nei Comprensori, attribuire un' indennità mensile di carica fino al massimo del 50 per cento dell' indennità del Sindaco.
Le indennità di carica sono liquidate in rate mensili posticipate e sono deliberate annualmente dal Consiglio contestualmente all' adozione del bilancio preventivo; il relativo provvedimento è soggetto al solo controllo di legittimità.
Art. 3
 Indennità di carica agli amministratori provinciali
Le disposizioni di cui all' articolo precedente si applicano anche ai Presidenti ed agli Assessori delle Province.
Il parametro cui il Consiglio provinciale deve far riferimento nel fissare la misura delle indennità di carica è quello valevole per il Comune capoluogo.
Art. 4
 Limiti alla cumulabilità delle indennità
Alle indennità di cui agli articoli precedenti si applica la disposizione contenuta nell' articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 169.
Art. 5
 Indennità di presenza alle sedute del
Consiglio e delle Commissioni consiliari
Ai consiglieri dei Comuni capoluoghi di provincia ed ai Consiglieri provinciali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute consiliari di lire 20.000; ai Consiglieri dei rimanenti Comuni la detta indennità è corrisposta nella misura di lire 15.000. La stessa indennità spetta per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari istituite in conformità alle norme del regolamento del Consiglio comunale.
Art. 6
 Norma di raccordo e rinvio
Per quanto non diversamente disciplinato dalle norme contenute nella presente legge, si fa rinvio alle disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 169.