LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1979, n. 58

Provvidenze in favore di alcuni comparti produttivi agricoli e disposizioni riguardanti snellimento di procedure.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1979
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Principi programmatici
Art. 1
 
Al fine di sostenere il ruolo primario dell' agricoltura regionale, che manifesta una perdurante esigenza di rinnovamento delle strutture, nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi fondamentali del piano agricolo nazionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare nei comparti ritenuti maggiormente suscettibili di positivi incrementi come la zootecnia, la viticoltura, la ortoflorofrutticoltura ed altri, gli interventi previsti dai successivi articoli della presente legge.
CAPO II
 Disposizioni procedurali
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale, per quanto si riferisce agli interventi relativi alla costruzione od ampliamento di ricoveri zootecnici, sentita la II Commissione consiliare permanente, adotterà criteri, differenziati per la zona di montagna, di collina e di pianura, atti a favorire la costituzione di allevamenti economicamente validi specie sotto il profilo della loro dimensione, con particolare considerazione per le iniziative proposte da aziende diretto - coltivatrici singole ed associate, che prevedono un incremento della consistenza del bestiame in allevamento, sempreché nel triennio precedente non abbiano beneficiato di provvidenze rivolte allo stesso scopo.
Art. 3
 
Le domande d' intervento presentate a termini delle leggi regionali e non assentite alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, che prevedono una spesa da sussidiare superiore a 30 milioni, verranno sottoposte ai Comitati Consultivi Provinciali previsti dall' articolo 34 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, affinché i Comitati medesimi si esprimano sulla rispondenza delle domande ai principi ed alle disposizioni delle singole leggi invocate nonché ai criteri previsti dal precedente articolo 2.
Sono esclusi da tali procedure gli interventi elencati nell' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, nonché quelli a favore dei soggetti di cui al penultimo comma del medesimo articolo.
La norma di cui al precedente primo comma diverrà efficace dalla data in cui saranno regolarmente insediati i Comitati specificati nel comma stesso e comunque a partire dal 1 gennaio 1980.
CAPO III
 Interventi per sopperire ai maggiori oneri
Art. 4
 
Le percentuali di contributo previste all' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, sono aumentate, per quanto riguarda gli interventi dello articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, di dieci, venti, trenta punti, rispettivamente per le lettere a), b), c) del secondo comma del medesimo articolo e per quanto riguarda gli interventi dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, di venti punti.
Art. 5
 
Per gli interventi di cui all' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificato dal precedente articolo 4, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 2.000 milioni.
CAPO IV
 Interventi per l' acquisto da parte di cooperative di
impianti esistenti per l' esercizio di attività
produttive
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a cooperative agricole per l' acquisto di fabbricati e pertinenze (ivi compresi impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte) da destinare all' esercizio di attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Detto contributo sarà corrisposto nella misura massima dell' 80% della spesa ritenuta congrua da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima.
Ai fini dell' ammissibilità della spesa potranno essere compresi anche gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto nonché quelli di carattere tributario previsti per legge a carico della cooperativa.
CAPO V
 Contributo straordinario al Centro regionale per la
fecondazione artificiale delle specie animali allevate
Art. 7
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate un contributo straordinario nella misura massima dell' 80% della spesa ammissibile per lavori di completamento di strutture e relative attrezzature e pertinenze ivi compresi gli uffici e gli alloggi per gli addetti.
CAPO VI
 Interventi per favorire l' esecuzione di infrastrutture di
interesse agrario e forestale, di riordini fondiari
e di opere comuni a più fondi
Art. 8
 
Per gli interventi di cui all' articolo 1, secondo comma, ed all' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1979, l' ulteriore spesa di lire 500 milioni.
CAPO VII
 Contributi per la realizzazione di opere di miglioramento
fondiario
Art. 9
 
Per gli interventi previsti dagli articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1979, l' ulteriore spesa di lire 500 milioni.
Art. 10
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1979, l' ulteriore spesa di lire 600 milioni.
Art. 11
 
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1979, l' ulteriore spesa di lire 850 milioni.
Art. 12
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1979, l' ulteriore spesa di lire 4 miliardi.
CAPO VIII
 Contributi per la difesa da avversità atmosferiche
Art. 13
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche e integrazioni è autorizzata la spesa di lire 393 milioni per l' esercizio finanziario 1979.
Art. 14
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 2, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 716.500.000.
CAPO IX
 Interventi all' ERSA per sostegno della cooperativa
Friulcarne
Art. 15
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire un miliardo all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia secondo le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, per la costituzione di un apposito fondo di dotazione onde consentire all' Organismo cooperativo la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti.
CAPO X
 Interventi per il credito agrario d' esercizio
Art. 16
 
Dopo il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere il medesimo concorso sui prestiti di esercizio per l' acquisto di trattrici, macchine ed attrezzature per l' attività agricola. >>

Art. 17
 
All' articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, dopo le parole << dall' articolo 13 >> sono inserite le parole << o dall' articolo 12 >>.
Art. 18
 
Al primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, la locuzione << all' articolo 6 >> viene sostituita con quella << al primo comma dell' articolo 6 >>.
All' articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55 è aggiunto il seguente comma:
<< I prestiti per l' acquisto di trattrici, macchine ed attrezzature per l' attività agricola, non potranno eccedere la durata di dieci semestri e potranno essere concessi nella misura del 90% della spesa ammissibile per acquisti da parte di cooperative agricole, coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti e mezzadri; nella misura del 75% della spesa ammissibile per acquisti da parte di altre categorie di imprenditori agricoli. >>

Art. 19
 
Dopo il primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, è inserito il seguente:
<< L' agevolazione di cui al precedente comma può essere concessa anche agli organismi cooperativi di secondo grado ai quali venga conferito dalle cooperative aderenti prodotto già trasformato o parzialmente trasformato per il completamento della lavorazione e/o per la conservazione e per la vendita collettiva. >>

Art. 20
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, è autorizzata nell' esercizio finanziario 1979 l' ulteriore spesa di lire 300 milioni.
CAPO XI
 Disposizioni riguardanti modifiche precedenti leggi e
snellimento di procedure
Art. 21
 
All' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48 la parola << avicunicole >> è sostituita dalla parola << allevate >>.
Art. 22
 
Nell' articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono tolte le parole << e i piani di riordino fondiario >>.
Art. 23
 
L' aumento di importo a lire 100 milioni, introdotto dall' articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48 si estende anche ai progetti previsti al punto 4 dell' articolo 33 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
Art. 24
 
La disposizione di cui all' ultimo comma dell' articolo 21 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, va riferita anche alle opere rientranti nella competenza dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 25
 
Le cooperative agricole che ricadono nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976, delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, per la realizzazione o il completamento di strutture, relative attrezzature e pertinenze destinate alla produzione di colture ortofloricole, ivi compresi i locali da adibirsi a ufficio.
CAPO XII
 Norme finanziarie
Art. 26
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 7319 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2000 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 2000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 27
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7329 - con la denominazione << Contributi straordinari a cooperative agricole per l' acquisto di fabbricati e pertinenze da destinare all' esercizio di attività produttive >> e con lo stanziamento di lire 2200 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 2200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 28
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7330 con la denominazione: << Contributo straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lavori di completamento di strutture e relative attrezzature e pertinenze >> e con lo stanziamento di lire 350 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 350 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 29
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 7236 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 30
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 31
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 10 fanno carico al capitolo 7248 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 32
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 11 fanno carico al capitolo 7247 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 850 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 850 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 33
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 12 fanno carico al capitolo 7239 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4 miliardi per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 4 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell' esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 34
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 13 fanno carico al capitolo 7242 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 393 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 393 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 35
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del piano per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7332 con la denominazione: << Contributi per gli interventi previsti dall' articolo 2, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni >>, e con lo stanziamento di lire 716.500.000 per l' esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell' esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 36
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 15, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7331 con la denominazione: << Contributo all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per sovvenire l' organismo a carattere cooperativistico costituito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 onde consentire la concessione agli aderenti di anticipi sui conferimenti >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell' esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 37
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dal precedente articolo 16, è autorizzato, nell' esercizio 1979, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1983.
L' onere di lire 2000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979, fa carico al capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1979.
In relazione al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge la denominazione di detto capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene così modificata: << Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento sino a 5 anni per l' acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche, nonché di trattrici, macchine ed attrezzature per l' attività agricola >>.
Al predetto onere di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1979, si fa fronte come segue:
- per lire 500 milioni relativi all' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata nell' esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
- per le restanti lire 1500 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 51 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 1500 milioni.

L' onere relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio finanziario 1983 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Art. 38
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 20 fanno carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' esercizio 1979.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 5 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi) corrispondente a parte della quota non utilizzata nell' esercizio 1978 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 39
 
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21 la denominazione del capitolo 7320 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene modificata sostituendo la parola << avicunicole >> con la parola << allevate >>.
Art. 40
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.