LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1979, n. 51

Disposizioni per la destinazione e la cessione dei ricoveri zootecnici e dei relativi annessi di cui all' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/1979
Materia:
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
In applicazione della disposizione contenuta nell' ultimo comma dell' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, la presente legge si propone di stabilire le norme per la destinazione e la cessione dei ricoveri ad uso zootecnico e dei relativi annessi costruiti dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ).
Art. 2
 
L' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia ( ERSA ) destina i ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi, di cui all' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ad operatori agricoli singoli od associati danneggiati dagli eventi tellurici che hanno colpito il Friuli - Venezia Giulia nel corso del 1976, mediante cessioni in proprietà o affidamento in comodato di essi secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge.
Art. 3
 
L' ERSA, titolare del diritto di superficie a termine, trasferirà in proprietà i ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi ai proprietari attuali delle aree su cui dette strutture insistono purché i proprietari dell' area siano fra i richiedenti della costruzione o siano loro eredi.
Le modalità della cessione ed i criteri per la determinazione del corrispettivo, con particolare considerazione per le cooperative agricole e per le aziende comunque associate, saranno stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 4
 
Entro tre mesi dalla comunicazione da parte dell' ERSA della proposta di cessione, gli aventi titolo di cui al precedente articolo 3 devono notificare la loro accettazione.
Art. 5
 
Qualora l' area su cui insiste il ricovero zootecnico ed i relativi annessi non sia di proprietà del richiedente o del rispettivo erede o qualora l' avente titolo non aderisca alla proposta di acquisizione in proprietà della struttura, l' ERSA affiderà la medesima in comodato ad operatori agricoli in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, in attesa della definitiva acquisizione dell' area necessaria.
Le modalità contrattuali del comodato saranno determinate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 6
 
I corrispettivi derivanti dalle concessioni in proprietà dei ricoveri zootecnici e relativi annessi ed ogni altro introito conseguente alla definizione dei rapporti riguardanti i ricoveri dovranno essere riversati nel bilancio regionale.
In corrispondenza con gli accertamenti effettuati, in conto del capitolo 615 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 e del corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi, per le entrate di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione di pari importi sul capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e sul corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.
Conseguentemente, la denominazione del citato capitolo 615 dell' entrata viene così modificata: << Assegnazioni dello Stato, di altri enti, di associazioni e di privati ed altri introiti per i fondi di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >>.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.