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Legge regionale 27 agosto 1979, n. 48

Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1979
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' esercizio finanziario 1979, sovvenzioni straordinarie << una tantum >> alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, entro il limite di lire 250 milioni.
Art. 2
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio 1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3510 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l' esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).