LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 1979, n. 44

Modificazioni delle leggi regionali - operanti nel settore del turismo - 26 agosto 1966, n. 24 e 5 giugno 1978, n. 53, e rifinanziamento della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1979
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO I
 Modificazione ed integrazione della LR 26- 8- 1966, n. 24,
e successive modificazioni
Art. 1
 
Nell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come integrato con l' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, e modificato ed ulteriormente integrato con l' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2:
A) nel primo comma:
- all' inizio del primo periodo vengono soppresse le parole << ad enti, pubblici o privati, ed a privati operatori >>;
- viene aggiunta la seguente lettera << d >>:
<< d) di edifici e dei relativi impianti destinati alla conservazione di derrate alimentari e di altro materiale necessari per la gestione di esercizi citati alle precedenti lettere << a >>, << b >>, e << c >> ovvero alla prestazione di servizi per detti esercizi >>;
B) dopo il primo comma viene inserito il seguente: << I contributi a sostegno delle iniziative indicate alla lettera << d >> del precedente comma possono esser destinati solamente a favore di società costituite ai sensi degli articoli 2291 o 2313 o 2511 del codice civile fra proprietari di edifici adibiti agli usi di cui alle lettere << a >>, << b >> e << c >> del precedente comma ovvero fra detti proprietari e/ o i gestori degli esercizi cui detti edifici sono adibiti. >>;
C) il penultimo comma viene sostituito dal seguente: << Per le iniziative di cui alle lettere << d >> ed << e >> dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, i contributi in capitale previsti da detta legge sono cumulabili - in deroga al quarto comma dell' articolo 7 della legge predetta - con le provvidenze previste dalla presente legge, per le opere di cui alla lettera << c >> del primo comma. La somma del mutuo, su cui commisurare il contributo previsto dalla presente legge, e del contributo in capitale - qualora le provvidenze non siano destinate agli enti richiamati nella parte finale della lettera << a >> del secondo comma del successivo articolo 2 - non può però eccedere l' 80% della spesa ritenuta ammissibile ai fini della concessione di detto contributo in capitale >>.

Art. 2
 
Nell' articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come sostituito con l' articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2, i primi tre commi vengono sostituiti dai seguenti:
<< La misura del contributo va fissata in modo tale da permettere la riduzione del tasso contrattuale d' ammortamento del mutuo di un numero di punti da determinarsi con riguardo al tasso ufficiale di sconto e da stabilirsi secondo i criteri indicati nel comma seguente.
La riduzione citata al precedente comma non potrà essere superiore ad un numero di punti corrispondente al:
a) 75% del tasso ufficiale di sconto, qualora trattasi di iniziative da attuarsi:
- in territori di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modifiche;
- in qualsiasi zona, nei casi in cui vi provvedano enti pubblici territoriali, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e sezioni del Club alpino italiano;
b) 65% del tasso ufficiale di sconto, se non ricorrono le condizioni esposte alla precedente lettera " a".

Qualora, dopo la formale concessione del contributo e prima dell' erogazione del mutuo, intervengano variazioni al tasso ufficiale di sconto, l' entità del contributo va ridotta, se risulta - in base all' applicazione del nuovo indice - eccedente alla misura massima indicata al precedente comma, mentre essa, nell' ipotesi che sia inferiore a quella massima consentita, può essere aumentata o nei limiti della spesa in precedenza autorizzata o, non risultando sufficiente l' entità dell' importo relativo, in conformità ad altra deliberazione della Giunta regionale. >>.

Art. 3
 
Nel terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come integrato con l' articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2, la parte iniziale del secondo periodo è sostituita con la seguente:
<< L' inserimento nell' elenco è riconosciuto agli enti abilitati - in forza delle vigenti norme in materia - a concedere mutui nei termini di cui all' ultimo comma del precedente articolo 1... >>.

Art. 4
 
L' inserimento nell' elenco, di cui si fa cenno nel precedente articolo 3, di Sezioni, anche se autonome, di credito fondiario di enti di cui all' articolo 5 del RDL 12 marzo 1936, n. 375, è confermato con effetto dalla data in cui la Giunta regionale ha disposto l' accoglimento delle relative domande.
Art. 5
 
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come modificato ed integrato con l' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, con l' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2, e con l' articolo 1 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1980, il limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative al limite autorizzato con il precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, fa carico al capitolo 8712 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 900 milioni.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8712 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene così modificata: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale, nonché di opere ed impianti complementari all' attività turistica e di edifici e relativi impianti destinati alla conservazione di materiale necessario e alla prestazione di servizi per i predetti esercizi >>.
TITOLO II
Art. 6
 
Nella legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, l' art. 8 viene sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
I contributi previsti dalla lettera << e >> dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, non possono superare la misura del 30% della spesa ammissibile allorquando riguardino la costruzione e l' adattamento di immobili da utilizzare - in via principale - per convegni, per manifestazioni anche di carattere sportivo e per altre consimili finalità atte comunque a potenziare il flusso turistico. Detti contributi possono essere concessi - però solamente a favore di enti pubblici e di loro consorzi - anche se le opere siano da eseguirsi su immobili compresi nel demanio e nel patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici e anche qualora l' utilizzazione dell' immobile non sia concessa in via esclusiva.
Nella spesa da ritenersi ammissibile, per la realizzazione delle iniziative richiamate al precedente primo comma, va incluso l' importo a rivalsa per l' IVA, anche quando trattasi dell' acquisto di attrezzature e, in genere, di materiale mobile. >>