Modificazione ed integrazione della LR 26- 8- 1966, n. 24,
e successive modificazioni
Art. 1
Nell'
articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come integrato con l'
articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, e modificato ed ulteriormente integrato con l'
articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2:
A) nel primo comma:
- all' inizio del primo periodo vengono soppresse le parole << ad enti, pubblici o privati, ed a privati operatori >>;
- viene aggiunta la seguente lettera << d >>:
<< d) di edifici e dei relativi impianti destinati alla conservazione di derrate alimentari e di altro materiale necessari per la gestione di esercizi citati alle precedenti lettere << a >>, << b >>, e << c >> ovvero alla prestazione di servizi per detti esercizi >>;
B) dopo il primo comma viene inserito il seguente:
<< I contributi a sostegno delle iniziative indicate alla lettera << d >> del precedente comma possono esser destinati solamente a favore di società costituite ai sensi degli articoli 2291 o 2313 o 2511 del codice civile fra proprietari di edifici adibiti agli usi di cui alle lettere << a >>, << b >> e << c >> del precedente comma ovvero fra detti proprietari e/ o i gestori degli esercizi cui detti edifici sono adibiti. >>;
C) il penultimo comma viene sostituito dal seguente:
<< Per le iniziative di cui alle lettere << d >> ed << e >> dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, i contributi in capitale previsti da detta legge sono cumulabili - in deroga al quarto comma dell' articolo 7 della legge predetta - con le provvidenze previste dalla presente legge, per le opere di cui alla lettera << c >> del primo comma. La somma del mutuo, su cui commisurare il contributo previsto dalla presente legge, e del contributo in capitale - qualora le provvidenze non siano destinate agli enti richiamati nella parte finale della lettera << a >> del secondo comma del successivo articolo 2 - non può però eccedere l' 80% della spesa ritenuta ammissibile ai fini della concessione di detto contributo in capitale >>.
Art. 4
L' inserimento nell' elenco, di cui si fa cenno nel precedente articolo 3, di Sezioni, anche se autonome, di credito fondiario di enti di cui all' articolo 5 del RDL 12 marzo 1936, n. 375, è confermato con effetto dalla data in cui la Giunta regionale ha disposto l' accoglimento delle relative domande.
Art. 5
Le annualità relative al limite autorizzato con il precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, fa carico al capitolo 8712 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 900 milioni.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8712 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene così modificata: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari a carattere turistico - sociale, nonché di opere ed impianti complementari all' attività turistica e di edifici e relativi impianti destinati alla conservazione di materiale necessario e alla prestazione di servizi per i predetti esercizi >>.