LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1979, n. 39

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1979
Materia:
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera f), L. R. 17/2008
Art. 1
 
Il terzo comma dell' articolo 2, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento. >>

Il terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento. >>

Art. 2
 
Nel quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la parola << Istituti >> viene sostituita con la parola << Enti >>.
Art. 3
 
Nell' articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49:
- al primo ed al secondo comma, la parola << Istituto >> viene sostituita con la parola << Ente >>;
- al terzo comma, la data del << 30 giugno 1979 >> viene sostituita con quella del << 31 dicembre 1979 >>.

Art. 4
 
Il termine per la presentazione delle domande di cui all' articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Art. 5
 
Al primo comma, lettera a) dell' articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, dopo le parole << contratto di mutuo >> vengono aggiunte le seguenti parole: << rettificando eventualmente l' importo dell' ultima rata qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla successiva lettera c) >>.
Dopo la lettera d) del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, viene aggiunta la seguente lettera:
<< e) l' eventuale quota interessi posticipati a carico delle imprese mutuatarie qualora intervenga l' anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla precedente lettera c) >>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 7
 
Il primo comma dell' articolo 12 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, inserito con l' articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, è sostituito dal seguente:
<< A favore delle imprese contemplate dall' articolo 2 della presente legge, che siano site nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il contributo sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 è elevato al 15%. >>

Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati nell' esercizio 1979, due limiti di impegno di lire 2 miliardi ciascuno per il settore dell' industria e, rispettivamente, del commercio.
I contributi di cui al comma precedente relativamente al settore del commercio dovranno essere concessi prioritariamente per garantire la ricostruzione, la ripresa e lo sviluppo delle unità produttive in edifici ad uso misto, a favore delle imprese commerciali di cui all' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria: lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988;
- per il settore del commercio: lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

Art. 9
 
Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di Rotazione, istituita dalla legge 13 gennaio 1970, n. 8, l' ulteriore importo di lire 10 miliardi.
Art. 10
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' anno finanziario 1979, un contributo annuale di lire 2 miliardi per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento degli importi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e la misura delle agevolazioni sono determinate su proposta della Giunta regionale con decreto del Ministro del Tesoro come previsto dall' articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 2 miliardi per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
 
Le quote delle assegnazioni previste dal precedente articolo 8, limitatamente al limite di impegno destinato al settore dell' industria, nonché dai precedenti articoli 9 e 10 che, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione del piano di sviluppo di cui allo articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, risultino non formalmente impegnate con deliberazione rispettivamente della Giunta regionale ovvero del Comitato per la gestione del Fondo di Rotazione di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 ovvero del Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, di cui all' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come sostituito dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, saranno - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa - stornate dai rispettivi capitoli di spesa e riscritte sul capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 13
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' esercizio finanziario 1979, un limite di impegno di lire 250 milioni per far fronte alle domande presentate all' Amministrazione regionale entro il 15 gennaio 1979.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982
Art. 15
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 della presente legge fanno carico:
- per il settore dell' industria al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 8 miliardi, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979;
- per il settore del commercio al capitolo 7844 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 8 miliardi, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979.

All' onere complessivo di lire 16 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1988, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 16
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 10 miliardi fa carico al capitolo 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 10 miliardi per l' esercizio 1979. All' onere in questione si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Art. 17
 
Per le finalità di cui al primo comma dell' articolo 10 della presente legge è autorizzato nell' esercizio finanziario 1979 un limite di impegno di lire 2 miliardi.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6759 con la denominazione: << Contributi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per i mutui agevolati a medio termine concessi alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Le annualità relative al predetto limite per gli esercizi dal 1983 al 1988, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 18
 
Per le finalità previste dall'articolo 11 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell' esercizio 1979.
Il predetto onere di lire 2 miliardi fa carico al capitolo 6612 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene fissato in lire 2 miliardi per l' esercizio 1979. All' onere in questione si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Art. 19
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 13 della presente legge fanno carico al capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato per il piano di lire 1.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 250 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979.
All' onere complessivo di lire 1.000 milioni si fa fronte, per lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l' esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi); per lire 690 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e, per lire 230 milioni relativi all' esercizio 1979, con la maggior entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell' entrata dei precitati piano e bilancio, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 230 milioni per l' esercizio 1979.
Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1988 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 20
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.