Art. 5
Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni.
Art. 6
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l' importo di lire 5 miliardi lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >>, costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
La predetta spesa fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 5 miliardi.
Art. 7
Per le finalità previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel piano finanziario 1978- 1981, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, la spesa complessiva di lire 1 miliardo.
La predetta spesa di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 7644 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 1 miliardo.
Art. 8
La predetta spesa di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 1 miliardo.
Art. 9
All' onere complessivo di lire 7 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 6, 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Art. 10
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, ai sensi del
secondo comma dell' articolo 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714, anticipazioni per conto dello Stato all' Ente Autonomo del porto di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1979 e di lire 10.500 milioni per l' esercizio 1980, per la costituzione di un fondo di dotazione.
Le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al precedente comma saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la Commissione consiliare competente.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1979, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XIII - il capitolo 7732 con la denominazione: << Anticipazioni all' Ente Autonomo del porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione, ai sensi del
secondo comma dell' art. 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi, cui si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dai rientri delle anticipazioni di cui al precedente primo comma.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1979, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 912 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse, ai sensi del
secondo comma dell' art. 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714 all' Ente Autonomo del Porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi.
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 13
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 14
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese effettuate e da effettuare direttamente dalla Regione ovvero per il tramite delle Amministrazioni comunali interessate, prima della cessione ai Comuni ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, per:
a) garantire la più idonea conservazione ed evitare il degrado delle strutture ed infrastrutture realizzate ai sensi del citato articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché di quelle cedute o in corso di cessione da parte dello Stato;
b) assicurare e migliorare - anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali e meteorologiche delle diverse località di installazione - l' abitabilità e la funzionalità dei predetti prefabbricati nonché la funzionalità delle relative infrastrutture;
c) garantire la sicurezza degli insediamenti e delle popolazioni in essi ospitate.
Analogamente, devono considerarsi a carico dell' Amministrazione regionale le spese per la predisposizione delle infrastrutture e dei servizi necessari all' insediamento di prefabbricati donati da altre amministrazioni, Enti ed organismi, nonché le spese per i lavori destinati a migliorare l' agibilità e la funzionalità di tali prefabbricati.
Art. 15
Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, primo comma, e 14, ultimo comma, hanno effetto dal 1 gennaio 1979.
Art. 16
Le norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, secondo comma, e 13 hanno effetto dal 31 dicembre 1978.
Art. 17
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.